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Decisione

60.2006.393

Istanza di ispezione degli atti. comune quale istante

23 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.393

Data decisione, Autorità:

23.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. comune quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.393

Lugano

23 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/18.10.2006

presentata dal

IS 1

rappr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 27.9/5.10.2006 emanato dal

procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________) nel procedimento penale

inc. MP __________ per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità;

premesso che, da un esame preliminare, la tempestività dell’istanza

appariva dubbia, di modo che, conformemente alla giurisprudenza del TF e per

evitare un eccessivo formalismo, questa Camera, con scritto 18.10.2006, ha dato

la possibilità al Comune istante di produrre eventuali mezzi di prova o altro a

sostegno della tempestività dell’istanza;

ritenuto che tale scritto non ha ricevuto evasione alcuna;

Considerandi

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in

fatto e in diritto

che

con decisione 27.9.2006 – motivata il 5.10.2006 – il magistrato inquirente ha

decretato il non luogo a procedere in capo ai suddetti titoli (NLP __________);

che

con istanza del 17/18.10.2006 il IS 1 chiede di promuovere l’accusa a carico di

PI 1 per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità;

che

giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla

ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei

ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;

che

il decreto di non luogo a procedere motivato è stato intimato a mezzo raccomandata

il 5.10.2006 ed è stato recapitato all’ente istante il 6.10.2006 (cfr. domanda

di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);

che

il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a

decorrere il 7.10.2006 ed è venuto a scadere il 16.10.2006;

che

l'istanza è stata spedita il 17.10.2006 ed è pervenuta a questa Camera il

18.10.2006

(cfr. timbri sulla busta agli atti);

che

quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta,

il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della

mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,

Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,

n. 1442);

che

con scritto 18.10.2006 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla

giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende

dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal

timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente

di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a

confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) –

ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;

che

nel termine assegnato, pari a dieci giorni, il IS 1 non si è pronunciato al proposito;

che

di conseguenza il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico

dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.

3. Intimazione:

-;

-

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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