60.2006.393
Istanza di ispezione degli atti. comune quale istante
23 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.393
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. comune quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.393
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 17/18.10.2006
presentata dal
IS 1
rappr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 27.9/5.10.2006 emanato dal
procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________) nel procedimento penale
inc. MP __________ per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità;
premesso che, da un esame preliminare, la tempestività dell’istanza
appariva dubbia, di modo che, conformemente alla giurisprudenza del TF e per
evitare un eccessivo formalismo, questa Camera, con scritto 18.10.2006, ha dato
la possibilità al Comune istante di produrre eventuali mezzi di prova o altro a
sostegno della tempestività dell’istanza;
ritenuto che tale scritto non ha ricevuto evasione alcuna;
Considerandi
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto e in diritto
che
con decisione 27.9.2006 – motivata il 5.10.2006 – il magistrato inquirente ha
decretato il non luogo a procedere in capo ai suddetti titoli (NLP __________);
che
con istanza del 17/18.10.2006 il IS 1 chiede di promuovere l’accusa a carico di
PI 1 per titolo di disobbedienza a decisioni dell’autorità;
che
giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla
ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei
ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa;
che
il decreto di non luogo a procedere motivato è stato intimato a mezzo raccomandata
il 5.10.2006 ed è stato recapitato all’ente istante il 6.10.2006 (cfr. domanda
di ricerche di invii della posta-lettere e pacchi del servizio interno);
che
il termine di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP ha cominciato a
decorrere il 7.10.2006 ed è venuto a scadere il 16.10.2006;
che
l'istanza è stata spedita il 17.10.2006 ed è pervenuta a questa Camera il
18.10.2006
(cfr. timbri sulla busta agli atti);
che
quindi – considerato che, quando la comunicazione di un atto si fa per posta,
il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della
mezzanotte del giorno di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) – essa è tardiva (R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000,
n. 1442);
che
con scritto 18.10.2006 questa Camera ha invitato l'istante – in ossequio alla
giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'autorità, che intende
dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla presunzione derivante dal
timbro postale apposto sulla busta di spedizione, deve permettere al mittente
di produrre mezzi di prova, segnatamente di prova testimoniale, atti a
confutare detta presunzione (decisione TF 1P.446/2004 del 28.9.2004, e rif.) –
ad esprimersi in merito alla tempestività della sua impugnativa;
che
nel termine assegnato, pari a dieci giorni, il IS 1 non si è pronunciato al proposito;
che
di conseguenza il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico
dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico del IS 1.
3. Intimazione:
-;
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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