60.2006.394
Istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante
21 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.394
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.394
Lugano
21 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg,
vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 28.8/19.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad
ottenere copia di un rapporto di polizia stilato nell’ambito di un
procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data
18/19.10.2006, rimettendosi al suo giudizio;
richiamato lo scritto 23/24.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con
il quale comunica di acconsentire all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
nel quadro del quale la Polizia cantonale ha allestito un rapporto in data
21.6.2006 relativo ad un tentativo di suicidio.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, la __________ di __________ chiede di poter ricevere copia
del rapporto di polizia. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è
rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 2 acconsente all'accoglimento
dell'istanza.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, l’istanza va accolta in quanto c’è una connessione tra l’oggetto
del rapporto e la pratica aperta presso l’ente istante.
5.
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 21.6.2006 sarà allegata alla copia
della presente sentenza destinata alla __________.
6.
Considerato
il carattere di assicurazione sociale, si rinuncia a prelevare una tassa di
giustizia e chiedere il rimborso delle spese.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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