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Decisione

60.2006.394

Istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante

21 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.394

Data decisione, Autorità:

21.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.394

Lugano

21 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg,

vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 28.8/19.10.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad

ottenere copia di un rapporto di polizia stilato nell’ambito di un

procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data

18/19.10.2006, rimettendosi al suo giudizio;

richiamato lo scritto 23/24.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con

il quale comunica di acconsentire all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il

Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),

nel quadro del quale la Polizia cantonale ha allestito un rapporto in data

21.6.2006 relativo ad un tentativo di suicidio.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, la __________ di __________ chiede di poter ricevere copia

del rapporto di polizia. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico si è

rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 2 acconsente all'accoglimento

dell'istanza.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, l’istanza va accolta in quanto c’è una connessione tra l’oggetto

del rapporto e la pratica aperta presso l’ente istante.

5.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di polizia del 21.6.2006 sarà allegata alla copia

della presente sentenza destinata alla __________.

6.

Considerato

il carattere di assicurazione sociale, si rinuncia a prelevare una tassa di

giustizia e chiedere il rimborso delle spese.

Per

questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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