60.2006.395
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali
2 maggio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2006.395
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.395
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 6.5.2002 dell’allora
competente pretore del distretto di __________ (inc. __________), confermato
con sentenza 5.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 24/25.10.2006 del
procuratore pubblico Nicola Respini, che comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
preso atto dello scritto 30/31.10.2006
della Divisione della giustizia; con cui si è rimessa “(…) alle osservazioni
che presenterà il Ministero pubblico”;
richiamato lo scritto 21/22.11.2006 della
Corte di cassazione e di revisione penale, che precisa di avere attribuito
all’istante CHF 1'000.-- per la presentazione delle osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 7.2.2002 il procuratore pubblico ha posto IS 1 in stato di accusa
davanti all’allora competente Pretura del distretto di __________ siccome
ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “(…)
per avere, nel contesto della stesura del rogito di costituzione di un diritto
di compera e di servitù del fondo n. __________ RFD di __________ (Rogito N. __________)
(…) indotto il notaio rogante avv. ____________________ ad attestare,
contrariamente al vero, un fatto di importanza giuridica, e meglio che il
prezzo era di fr. 180'000.-, mentre sapeva che quello effettivamente pattuito e
poi pagato era in realtà di fr. 240'000.-”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DAP __________);
che con
scritto 21/22.2.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che con
sentenza 6.5.2002 il pretore del distretto di __________ lo ha prosciolto
dall’imputazione (inc. __________), giudizio confermato dalla Corte di cassazione
e di revisione penale il 5.9.2006 (inc. __________);
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato
a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 5'622.55 per spese legali;
che giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del
procedimento;
che in altre
parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione delle note professionali 19.10.2006 del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'622.55 [di cui CHF 4'687.50 di
onorario (18 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 550.10 di spese e CHF 384.95
di IVA (doc. 3)];
che la
tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che con
particolare riferimento alla procedura di prima istanza, il dispendio orario
esposto appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale
– oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle
concrete necessità di difesa;
che il
patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e
durante il dibattimento presso la Pretura del distretto di __________;
che appaiono
in particolare eccessivi i colloqui con il cliente (i fatti imputatigli essendo
sostanzialmente chiari) e la preparazione del dibattimento (la fattispecie non
presentando particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza questa che
peraltro l’istante nemmeno sostiene);
Considerandi
che di
conseguenza viene ammesso un onorario pari a 9 ore a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 2'250.--, di cui 60 minuti inerenti gli scritti
(come esposto), 55 minuti inerenti le telefonate (in media 5
minuti/telefonata), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 20 minuti
inerenti il colloquio con il perito (come esposto), 30 minuti inerenti
l’ispezione degli atti presso l’Ufficio dei registri (come esposto), 120 minuti
inerenti la preparazione del dibattimento e 195 minuti (compresa la trasferta
ed un ulteriore colloquio con il cliente) inerenti il dibattimento (come esposto);
che a questa
somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 166.75, di cui CHF 50.-- per
la formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 64.--
per le fotocopie (come esposto), CHF 44.50 per gli scritti [CHF 10.-- per lo
scritto di data 21.2.2002: CHF 5.--/1 pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF
5.
-- per invio raccomandato; CHF 10.90 per lo scritto di data 8.3.2002: CHF
10.
--/2 pagine e CHF 0.90 per invio semplice; CHF 23.60 per quattro scritti al
cliente: CHF 20.--/4 pagine e CHF 0.90 per ogni invio semplice] e CHF 8.25 per
le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B.C., inc. __________);
che l’IVA
ammonta a CHF 183.70 e gli esborsi a CHF 11.-- (bolletta dell’Ufficio dei
registri del distretto di __________);
che la nota
d’onorario del perito ing. __________, pari a CHF 161.40, viene invece ammessa quale
danno materiale conseguente all’apertura del procedimento penale (cfr., al
proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che con
riguardo alla procedura ricorsuale, l’attività del patrocinatore è consistita essenzialmente
nella preparazione e nella stesura delle osservazioni al ricorso del procuratore
pubblico;
che a
giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere un onorario pari a 5 ore e
25.
minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'355.--, di cui 240 minuti
inerenti l’esame del ricorso, i colloqui con il cliente e la stesura delle
osservazioni (il patrocinatore conoscendo già in modo approfondito l’incarto), 20
minuti inerenti gli scritti (come esposto), 50 minuti inerenti le telefonate
(giustificate in relazione al tempo trascorso dall’inoltro delle osservazioni
all’emanazione della sentenza) e 15 minuti inerenti l’esame della sentenza della
Corte di cassazione e di revisione penale (come esposto);
che le spese vengono
ammesse in CHF 160.60, così come postulato, mentre l’IVA ammonta a CHF 115.20;
che – benché
l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale
rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione
TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le
ripetibili assegnate dall’autorità giudicante;
che in
concreto la Corte di cassazione e di revisione penale ha attribuito all’istante
CHF 1'000.-- per ripetibili (decisione CCRP del 5.9.2006, p. 5; inc. __________),
da dedursi dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie in questa fase;
che, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di
CHF 3'392.65, di cui CHF 3'231.25 per spese legali (già dedotte le ripetibili) e
CHF 161.40 per danni materiali;
che interessi
di mora e ripetibili non sono protestati;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 2/5, per la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 6.5.2002 del pretore del distretto di __________ (inc. __________),
confermato con sentenza 5.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione
penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'392.65.
2. La tassa di
giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--
(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedi di
diritto:
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro
il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non
sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è
ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
4. PI
4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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