Lexipedia

Decisione

60.2006.395

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali

2 maggio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del

procedimento;

che in altre

parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione delle note professionali 19.10.2006 del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'622.55 [di cui CHF 4'687.50 di

onorario (18 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 550.10 di spese e CHF 384.95

di IVA (doc. 3)];

che la

tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che con

particolare riferimento alla procedura di prima istanza, il dispendio orario

esposto appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale

– oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato dalle

concrete necessità di difesa;

che il

patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e

durante il dibattimento presso la Pretura del distretto di __________;

che appaiono

in particolare eccessivi i colloqui con il cliente (i fatti imputatigli essendo

sostanzialmente chiari) e la preparazione del dibattimento (la fattispecie non

presentando particolari difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza questa che

peraltro l’istante nemmeno sostiene);

Considerandi

che di

conseguenza viene ammesso un onorario pari a 9 ore a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 2'250.--, di cui 60 minuti inerenti gli scritti

(come esposto), 55 minuti inerenti le telefonate (in media 5

minuti/telefonata), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 20 minuti

inerenti il colloquio con il perito (come esposto), 30 minuti inerenti

l’ispezione degli atti presso l’Ufficio dei registri (come esposto), 120 minuti

inerenti la preparazione del dibattimento e 195 minuti (compresa la trasferta

ed un ulteriore colloquio con il cliente) inerenti il dibattimento (come esposto);

che a questa

somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 166.75, di cui CHF 50.-- per

la formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 64.--

per le fotocopie (come esposto), CHF 44.50 per gli scritti [CHF 10.-- per lo

scritto di data 21.2.2002: CHF 5.--/1 pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF

5.

-- per invio raccomandato; CHF 10.90 per lo scritto di data 8.3.2002: CHF

10.

--/2 pagine e CHF 0.90 per invio semplice; CHF 23.60 per quattro scritti al

cliente: CHF 20.--/4 pagine e CHF 0.90 per ogni invio semplice] e CHF 8.25 per

le telefonate (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di

moderazione in re avv. B.C., inc. __________);

che l’IVA

ammonta a CHF 183.70 e gli esborsi a CHF 11.-- (bolletta dell’Ufficio dei

registri del distretto di __________);

che la nota

d’onorario del perito ing. __________, pari a CHF 161.40, viene invece ammessa quale

danno materiale conseguente all’apertura del procedimento penale (cfr., al

proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che con

riguardo alla procedura ricorsuale, l’attività del patrocinatore è consistita essenzialmente

nella preparazione e nella stesura delle osservazioni al ricorso del procuratore

pubblico;

che a

giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere un onorario pari a 5 ore e

25.

minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'355.--, di cui 240 minuti

inerenti l’esame del ricorso, i colloqui con il cliente e la stesura delle

osservazioni (il patrocinatore conoscendo già in modo approfondito l’incarto), 20

minuti inerenti gli scritti (come esposto), 50 minuti inerenti le telefonate

(giustificate in relazione al tempo trascorso dall’inoltro delle osservazioni

all’emanazione della sentenza) e 15 minuti inerenti l’esame della sentenza della

Corte di cassazione e di revisione penale (come esposto);

che le spese vengono

ammesse in CHF 160.60, così come postulato, mentre l’IVA ammonta a CHF 115.20;

che – benché

l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale

rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione

TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le

ripetibili assegnate dall’autorità giudicante;

che in

concreto la Corte di cassazione e di revisione penale ha attribuito all’istante

CHF 1'000.-- per ripetibili (decisione CCRP del 5.9.2006, p. 5; inc. __________),

da dedursi dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie in questa fase;

che, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di

CHF 3'392.65, di cui CHF 3'231.25 per spese legali (già dedotte le ripetibili) e

CHF 161.40 per danni materiali;

che interessi

di mora e ripetibili non sono protestati;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 2/5, per la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 6.5.2002 del pretore del distretto di __________ (inc. __________),

confermato con sentenza 5.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione

penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'392.65.

2. La tassa di

giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.--

(cinquecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione

di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedi di

diritto:

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro

il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Qualora non

sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è

ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

4. PI

4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster