60.2006.398
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
23 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.398
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.398
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.5/20.10.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un incarto penale
relativo ad un incidente della circolazione stradale dall’esito letale (inc.
MP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Comando
della polizia cantonale, che l’ha trasmessa in data 2.8.2006 al Ministero
pubblico, che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con
scritto 19/20.10.2006, comunicando il proprio nulla osta all’accoglimento della
richiesta;
richiamate le osservazioni 2/6.11.2006 di PI 2, che autorizza la
trasmissione degli atti;
richiamate le osservazioni 31.10/2.11.2006 del patrocinatore degli PI
2, mediante le quali si oppongono all’accoglimento della richiesta,
giudicandola prematura;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data
21.5.2006, in territorio di __________, in un incidente della circolazione stradale
è deceduto __________ __________. Il procedimento penale aperto dal Ministero
pubblico (inc. MP __________) è tuttora pendente: in data 22.9.2006 è stato
nominato un perito per ricostruire la dinamica dell’incidente.
2.La
compagnia assicurativa istante, quale assicuratore RC della persona coinvolta
nell’incidente, chiede l’accesso agli atti del procedimento. Sia il procuratore
pubblico, sia PI 2 hanno dato il loro consenso, mentre che gli PI 3 ritengono
la richiesta prematura.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel
presente caso, è pacifica la connessione tra i fatti oggetto del procedimento
penale e l’intervento della compagnia di assicurazione istante. È dato un
interesse giuridico legittimo. La richiesta, anche se prematura, può in ogni
modo essere accolta, ritenuto che è pacifico che l’incarto non è concluso e che
per determinare la dinamica dell’incidente è anche stata ordinata una perizia.
Fatti
5.L’istanza
è accolta. Essendo il procedimento tuttora pendente presso il Ministero
pubblico, l’accesso agli atti potrà avvenire presso quest’ultimo, concordando i
tempi.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono caricate a chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.
-- (centotrenta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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