60.2006.399
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità
18 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2006.399
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
ESPOSTO DEI FATTI
IMPUGNAZIONE
LEGITTIMAZIONE DEL TITOLARE DI UN CONTO
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 63 AIMP
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2006.399
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 19/20.10.2006 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura 4.9.2006 emanata dal procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti nel quadro della procedura di assistenza internazionale
Rog. __________;
richiamate le osservazioni 24.10.2006 del magistrato inquirente,
mediante le quali postula la reiezione del ricorso;
richiamate le osservazioni 7/8.11.2006 dell’PI 1, mediante le quali
postula la reiezione del ricorso, per quanto ricevibile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di una segnalazione del 22.5.2006 ex art. 9 LRD, il Ministero pubblico
del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico del ricorrente e di __________ per titolo di riciclaggio e truffa. La
segnalazione prendeva lo spunto dall’esistenza in __________ di un procedimento
penale per bancarotta a carico del ricorrente e di altre persone nel contesto
del quale erano state emesse delle misure di arresti domiciliari.
b. Nel
quadro del procedimento interno, il procuratore pubblico ha disposto la
perquisizione ed il sequestro di documenti sia presso la fiduciaria __________
segnalante, sia presso la __________ di __________. La relativa documentazione,
compresa quella bancaria, è stata acquisita agli atti del procedimento MP __________.
c. Con
rogatoria del 31.7.2006, la __________, che conduce il procedimento per
bancarotta contro il ricorrente e altre persone, ha chiesto assistenza
giudiziaria internazionale al Ministero pubblico del Canton Ticino. Con riferimento
al proprio procedimento penale per bancarotta (inc. __________), l’autorità
penale estera ha chiesto l’identificazione delle relazioni bancarie del ricorrente
e di __________ presso __________, il sequestro della documentazione e degli
eventuali averi depositati.
d. In
data 4.8.2006 il procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia in
relazione alla domanda di assistenza internazionale ed ha disposto le relative
perquisizioni ed i relativi sequestri. Ricevuta la documentazione bancaria, e
chiesta una completazione della medesima, il magistrato inquirente ha emanato
la decisione di chiusura in data 4.9.2006, disponendo la trasmissione della documentazione
bancaria raccolta.
e. In
data 20.9.2006, e con riferimento ad un incontro avvenuto il giorno prima, la
banca ha trasmesso al patrocinatore del qui ricorrente la documentazione
relativa alla rogatoria internazionale. In data 21.9.2006, il patrocinatore del
qui ricorrente si è notificato presso il Ministero pubblico, ed in data
19/20.10.2006 ha inoltrato il presente gravame. Nel medesimo, dopo aver
ricapitolato i fatti esposti nella rogatoria, evidenzia l’assenza di
indicazioni temporali (per le false fatture e per le ricevute bancarie
fittizie) e di indicazioni riguardo l’addotto indebitamento nei confronti del
sistema bancario. Il ricorrente adduce inoltre l’esistenza di contraddizioni
tra il testo della rogatoria ed i fatti come esposti nel verbale di
interrogatorio di un coaccusato allegato alla rogatoria. Rispetto a questo
verbale, il ricorrente evidenzia come le indicazioni riguardo le due relazioni
bancarie a __________ non risultino connesse con i fatti oggetti del
procedimento, ma apparirebbero piuttosto quali confidenze estranee alla
prospettata bancarotta. Con riferimento alla relazione bancaria __________ (di cui
il ricorrente è titolare e ADE) il gravame evidenzia come la medesima sia stata
aperta in data 6.12.2002: non ci sarebbero indicazioni temporali che potrebbero
legare questa relazione con false fatture o con uscite dalla società fallita. I
documenti bancari acquisiti fornirebbero indicazioni contrarie alle ipotesi
accusatorie, in quanto i fondi entrati sulla relazione bancaria __________
perverrebbero dal __________ e sarebbero connessi con una cessione di un’azione
da parte di RI 1. Più in generale, per il ricorrente, la documentazione
bancaria non offrirebbe alcun elemento valido a riscontrare quanto indicato nel
testo della rogatoria. Per questo, la decisione di chiusura del procuratore pubblico
violerebbe il principio della proporzionalità. Il ricorrente conclude chiedendo
di annullare la decisione di chiusura e di respingere la richiesta di
assistenza internazionale.
f. Nelle
proprie osservazioni 24.10.2006 il procuratore pubblico espone lo svolgimento
dei due procedimenti, quello interno e quello rogatoriale. Ritiene che la
domanda di assistenza indichi in modo adeguato i fatti a fondamento del procedimento
condotto dall’autorità rogante. Il magistrato inquirente ricorda pure i limiti
imposti all’autorità rogata in materia di accertamento dei fatti. La documentazione
della relazione bancaria __________ non apparirebbe estranea al procedimento __________.
I ripetuti bonifici provenienti da __________, gli ingenti prelievi per cassa
ed il bonifico del saldo della relazione a __________ a favore di una società __________
serviranno alle autorità estere nella ricostruzione dei flussi finanziari. Il
procuratore pubblico evidenzia inoltre come la chiusura della relazione
bancaria __________ sia precedente la dichiarazione di fallimento oggetto del procedimento
estero.
g. Nelle
proprie osservazioni l’PI 1 chiede di respingere il ricorso per quanto
ricevibile. In relazione all’esposto dei fatti della rogatoria, ritiene che lo
stesso, benché succinto, permetta di esaminare se le condizioni per l’assistenza
sono adempiute e se esiste un nesso tra le misure richieste ed il procedimento __________,
considerato anche lo stadio iniziale in cui si trova il procedimento nello
Stato rogante. In relazione al principio della proporzionalità, riferita alla
relazione tra il conto bancario __________ ed i fatti oggetto di inchiesta, questa
è data già per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento penale estero,
di modo che già per questo i documenti sarebbero idonei a far progredire le
indagini. Inoltre la relazione tra il conto e l’inchiesta sarebbe data anche dal
punto di vista temporale. Sono quindi date un’utilità ed una rilevanza
potenziale.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
La
legittimazione a ricorrere di RI 1, titolare ed ADE della relazione n. __________
aperta presso la __________, __________, appare pacifica in relazione alla
trasmissione dei documenti. Pacifico che il ricorrente non abbia legittimazione
per censurare la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________,
intestata ad un coaccusato.
2. Il
ricorrente censura una carente esposizione dei fatti nella rogatoria presentata
dagli inquirenti esteri: esposizione dei fatti incompleta (in particolare nelle
indicazioni temporali) ed in parte contraddittoria, limitata “al puro
parlato”.
3. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla
descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione
allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o
contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito).
L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero:
l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma
soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa
i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da
un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129
Considerandi
II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che
la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da
lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo
scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano
nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).
4.
Nel
presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’esposizione
dei fatti contenuta nella rogatoria fornisce indicazioni sufficienti per
comprendere le circostanze a fondamento dell’inchiesta estera e la loro
qualifica giuridica. Agli imputati è rimproverato principalmente di avere distratto
ingenti risorse economiche dall’impresa poi fallita, in particolare le somme
ottenute scontando presso banche fatture inesistenti, allestendo ricevute
bancarie fittizie, con la simulazione di contratti leasing. Pure rimproverate
sono conseguentemente le false contabilizzazioni e le false indicazioni nei
libri contabili, nonché l’aver provocato il fallimento della __________ in data
15.9.2005
La carenza nelle indicazioni temporali, invero intelligentemente
sollevata nel gravame, è colmata dalla richiesta della documentazione limitata
agli anni dal 2001 (p. 5 della rogatoria), ritenuto che il fallimento della
società è intervenuto il 15.9.2005. La censura del ricorrente riguardo
l’esposto dei fatti è quindi infondata.
5.
In
relazione al principio della proporzionalità il ricorrente contesta un nesso
tra la documentazione bancaria richiesta ed i fatti esposti nella rogatoria
alla base dell’inchiesta estera. La documentazione bancaria dimostrerebbe il contrario.
6.
Nell’evasione
delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio
della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio,
di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere
lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un
verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura
postulata mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro
verso non deve eccedere rispetto a quanto domandato dall’autorità rogante (DTF
121.
II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot”
(R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2.
ed., Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata
secondo il senso che ragionevolmente le si può dare.
7.
Interpretando
ragionevolmente la domanda di assistenza, è dato un nesso tra le misure richieste
e il procedimento estero. L’ipotesi di reato indicata al punto 1 è la
distrazione di ingenti risorse finanziarie (p. 2 rogatoria). La destinazione di
queste ingenti distrazioni è ancora ignota: esistono elementi (testimoniali) a sostegno
di un occultamento all’estero di ingenti disponibilità da parte del ricorrente
e di un altro coaccusato (rogatoria p. 4). La deposizione del coaccusato __________
del 22.5.2006 costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso tra
procedimento e rogatoria. Come risulta dal verbale di tale audizione (allegato
alla rogatoria, p. 3), parlando delle false fatture, il coaccusato indica che “Le
altre fatture sono state utilizzate da __________ per procurarsi una provvista
personale di denaro. Il sig. __________ ha un conto in Svizzera acceso presso …”:
è il coaccusato medesimo che crea una possibile connessione tra la “provvista
di denaro” generata ed il conto bancario. Contrariamente a quanto sostenuto,
le indicazioni delle relazioni bancarie non sono avulse dal contesto del
verbale e dai fatti oggetto di inchiesta.
A
sostegno del nesso tra relazione bancaria e fatti oggetto delle imputazioni
estere c’è anche il fattore temporale: la relazione n. __________ è stata aperta
il 6.12.2002, ed è stata chiusa il 12.10.2005, poco dopo la data del fallimento
(15.9.2005), trasferendo a __________ il saldo in essere (Euro 397'744.33) a
quel momento.
La
documentazione bancaria relativa all’apertura del conto indica un bonifico come
di provenienza della vendita di un’azienda, questo può riferirsi al primo
versamento (al massimo ai primi tre versamenti), che peraltro indicano quale
giustificativo la restituzione di un finanziamento soci. Non spiega la provenienza
della maggior parte dei fondi pervenuti dalla __________ (per complessivi Euro
794'002.--) e le altre entrate (per Euro 116'456.--). Non spiega neanche gli
ingenti prelievi per contanti (per complessivi Euro 878'097.--). Più in
generale questa Camera ha ammesso, anche nel quadro di un procedimento interno,
l’esistenza di un nesso tra un procedimento fallimentare ed un sequestro
generale dei conti di uno dei titolari della società fallita, per verificare i
movimenti finanziari (sentenza 21.11.2006, inc. __________, p. 16).
8.
Per
questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi
CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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