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Decisione

60.2006.399

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione. principio della proporzionalità

18 dicembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito di una segnalazione del 22.5.2006 ex art. 9 LRD, il Ministero pubblico

del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a

carico del ricorrente e di __________ per titolo di riciclaggio e truffa. La

segnalazione prendeva lo spunto dall’esistenza in __________ di un procedimento

penale per bancarotta a carico del ricorrente e di altre persone nel contesto

del quale erano state emesse delle misure di arresti domiciliari.

b. Nel

quadro del procedimento interno, il procuratore pubblico ha disposto la

perquisizione ed il sequestro di documenti sia presso la fiduciaria __________

segnalante, sia presso la __________ di __________. La relativa documentazione,

compresa quella bancaria, è stata acquisita agli atti del procedimento MP __________.

c. Con

rogatoria del 31.7.2006, la __________, che conduce il procedimento per

bancarotta contro il ricorrente e altre persone, ha chiesto assistenza

giudiziaria internazionale al Ministero pubblico del Canton Ticino. Con riferimento

al proprio procedimento penale per bancarotta (inc. __________), l’autorità

penale estera ha chiesto l’identificazione delle relazioni bancarie del ricorrente

e di __________ presso __________, il sequestro della documentazione e degli

eventuali averi depositati.

d. In

data 4.8.2006 il procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia in

relazione alla domanda di assistenza internazionale ed ha disposto le relative

perquisizioni ed i relativi sequestri. Ricevuta la documentazione bancaria, e

chiesta una completazione della medesima, il magistrato inquirente ha emanato

la decisione di chiusura in data 4.9.2006, disponendo la trasmissione della documentazione

bancaria raccolta.

e. In

data 20.9.2006, e con riferimento ad un incontro avvenuto il giorno prima, la

banca ha trasmesso al patrocinatore del qui ricorrente la documentazione

relativa alla rogatoria internazionale. In data 21.9.2006, il patrocinatore del

qui ricorrente si è notificato presso il Ministero pubblico, ed in data

19/20.10.2006 ha inoltrato il presente gravame. Nel medesimo, dopo aver

ricapitolato i fatti esposti nella rogatoria, evidenzia l’assenza di

indicazioni temporali (per le false fatture e per le ricevute bancarie

fittizie) e di indicazioni riguardo l’addotto indebitamento nei confronti del

sistema bancario. Il ricorrente adduce inoltre l’esistenza di contraddizioni

tra il testo della rogatoria ed i fatti come esposti nel verbale di

interrogatorio di un coaccusato allegato alla rogatoria. Rispetto a questo

verbale, il ricorrente evidenzia come le indicazioni riguardo le due relazioni

bancarie a __________ non risultino connesse con i fatti oggetti del

procedimento, ma apparirebbero piuttosto quali confidenze estranee alla

prospettata bancarotta. Con riferimento alla relazione bancaria __________ (di cui

il ricorrente è titolare e ADE) il gravame evidenzia come la medesima sia stata

aperta in data 6.12.2002: non ci sarebbero indicazioni temporali che potrebbero

legare questa relazione con false fatture o con uscite dalla società fallita. I

documenti bancari acquisiti fornirebbero indicazioni contrarie alle ipotesi

accusatorie, in quanto i fondi entrati sulla relazione bancaria __________

perverrebbero dal __________ e sarebbero connessi con una cessione di un’azione

da parte di RI 1. Più in generale, per il ricorrente, la documentazione

bancaria non offrirebbe alcun elemento valido a riscontrare quanto indicato nel

testo della rogatoria. Per questo, la decisione di chiusura del procuratore pubblico

violerebbe il principio della proporzionalità. Il ricorrente conclude chiedendo

di annullare la decisione di chiusura e di respingere la richiesta di

assistenza internazionale.

f. Nelle

proprie osservazioni 24.10.2006 il procuratore pubblico espone lo svolgimento

dei due procedimenti, quello interno e quello rogatoriale. Ritiene che la

domanda di assistenza indichi in modo adeguato i fatti a fondamento del procedimento

condotto dall’autorità rogante. Il magistrato inquirente ricorda pure i limiti

imposti all’autorità rogata in materia di accertamento dei fatti. La documentazione

della relazione bancaria __________ non apparirebbe estranea al procedimento __________.

I ripetuti bonifici provenienti da __________, gli ingenti prelievi per cassa

ed il bonifico del saldo della relazione a __________ a favore di una società __________

serviranno alle autorità estere nella ricostruzione dei flussi finanziari. Il

procuratore pubblico evidenzia inoltre come la chiusura della relazione

bancaria __________ sia precedente la dichiarazione di fallimento oggetto del procedimento

estero.

g. Nelle

proprie osservazioni l’PI 1 chiede di respingere il ricorso per quanto

ricevibile. In relazione all’esposto dei fatti della rogatoria, ritiene che lo

stesso, benché succinto, permetta di esaminare se le condizioni per l’assistenza

sono adempiute e se esiste un nesso tra le misure richieste ed il procedimento __________,

considerato anche lo stadio iniziale in cui si trova il procedimento nello

Stato rogante. In relazione al principio della proporzionalità, riferita alla

relazione tra il conto bancario __________ ed i fatti oggetto di inchiesta, questa

è data già per il fatto che il ricorrente è indagato nel procedimento penale estero,

di modo che già per questo i documenti sarebbero idonei a far progredire le

indagini. Inoltre la relazione tra il conto e l’inchiesta sarebbe data anche dal

punto di vista temporale. Sono quindi date un’utilità ed una rilevanza

potenziale.

in

diritto

1. Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

La

legittimazione a ricorrere di RI 1, titolare ed ADE della relazione n. __________

aperta presso la __________, __________, appare pacifica in relazione alla

trasmissione dei documenti. Pacifico che il ricorrente non abbia legittimazione

per censurare la trasmissione dei documenti relativi alla relazione n. __________,

intestata ad un coaccusato.

2. Il

ricorrente censura una carente esposizione dei fatti nella rogatoria presentata

dagli inquirenti esteri: esposizione dei fatti incompleta (in particolare nelle

indicazioni temporali) ed in parte contraddittoria, limitata “al puro

parlato”.

3. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità rogata deve attenersi alla

descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria e nella documentazione

allegata, a meno che essa risulti manifestamente erronea e lacunosa o

contraddittoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b, più volte riconfermata in seguito).

L’esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito straniero:

l’autorità rogante non ha l'obbligo di provare la commissione di un reato, ma

soltanto quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali basa

i propri sospetti, per permettere all’autorità rogata di distinguerla da

un’istanza volta ad un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (DTF 129

Considerandi

II 97, 122 II 367). Non si può comunque pretendere dallo Stato richiedente che

la fattispecie, oggetto del suo procedimento penale, sia del tutto esente da

lacune: in effetti uno Stato chiede la cooperazione internazionale proprio allo

scopo di chiarire, per il tramite di documenti od informazioni che si trovano

nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora oscuri (DTF 117 Ib 64).

4.

Nel

presente caso, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’esposizione

dei fatti contenuta nella rogatoria fornisce indicazioni sufficienti per

comprendere le circostanze a fondamento dell’inchiesta estera e la loro

qualifica giuridica. Agli imputati è rimproverato principalmente di avere distratto

ingenti risorse economiche dall’impresa poi fallita, in particolare le somme

ottenute scontando presso banche fatture inesistenti, allestendo ricevute

bancarie fittizie, con la simulazione di contratti leasing. Pure rimproverate

sono conseguentemente le false contabilizzazioni e le false indicazioni nei

libri contabili, nonché l’aver provocato il fallimento della __________ in data

15.9.2005

La carenza nelle indicazioni temporali, invero intelligentemente

sollevata nel gravame, è colmata dalla richiesta della documentazione limitata

agli anni dal 2001 (p. 5 della rogatoria), ritenuto che il fallimento della

società è intervenuto il 15.9.2005. La censura del ricorrente riguardo

l’esposto dei fatti è quindi infondata.

5.

In

relazione al principio della proporzionalità il ricorrente contesta un nesso

tra la documentazione bancaria richiesta ed i fatti esposti nella rogatoria

alla base dell’inchiesta estera. La documentazione bancaria dimostrerebbe il contrario.

6.

Nell’evasione

delle richieste d’assistenza, l’autorità rogata deve rispettare il principio

della proporzionalità, sancito dall’art. 63 AIMP. In virtù di questo principio,

di regola, l’autorità rogata opera quanto necessario ed utile per raggiungere

lo scopo perseguito dalla rogatoria. Di principio lo Stato richiesto, per un

verso si limita a verificare l’esistenza di un nesso oggettivo tra la misura

postulata mediante l’assistenza ed il procedimento penale estero, e per l’altro

verso non deve eccedere rispetto a quanto domandato dall’autorità rogante (DTF

121.

II 243), pena la violazione del principio dell’ “Uebermassverbot”

(R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2.

ed., Berna 2004, n. 476). La domanda d’assistenza di un’autorità estera va interpretata

secondo il senso che ragionevolmente le si può dare.

7.

Interpretando

ragionevolmente la domanda di assistenza, è dato un nesso tra le misure richieste

e il procedimento estero. L’ipotesi di reato indicata al punto 1 è la

distrazione di ingenti risorse finanziarie (p. 2 rogatoria). La destinazione di

queste ingenti distrazioni è ancora ignota: esistono elementi (testimoniali) a sostegno

di un occultamento all’estero di ingenti disponibilità da parte del ricorrente

e di un altro coaccusato (rogatoria p. 4). La deposizione del coaccusato __________

del 22.5.2006 costituisce un ulteriore elemento a sostegno del nesso tra

procedimento e rogatoria. Come risulta dal verbale di tale audizione (allegato

alla rogatoria, p. 3), parlando delle false fatture, il coaccusato indica che “Le

altre fatture sono state utilizzate da __________ per procurarsi una provvista

personale di denaro. Il sig. __________ ha un conto in Svizzera acceso presso …”:

è il coaccusato medesimo che crea una possibile connessione tra la “provvista

di denaro” generata ed il conto bancario. Contrariamente a quanto sostenuto,

le indicazioni delle relazioni bancarie non sono avulse dal contesto del

verbale e dai fatti oggetto di inchiesta.

A

sostegno del nesso tra relazione bancaria e fatti oggetto delle imputazioni

estere c’è anche il fattore temporale: la relazione n. __________ è stata aperta

il 6.12.2002, ed è stata chiusa il 12.10.2005, poco dopo la data del fallimento

(15.9.2005), trasferendo a __________ il saldo in essere (Euro 397'744.33) a

quel momento.

La

documentazione bancaria relativa all’apertura del conto indica un bonifico come

di provenienza della vendita di un’azienda, questo può riferirsi al primo

versamento (al massimo ai primi tre versamenti), che peraltro indicano quale

giustificativo la restituzione di un finanziamento soci. Non spiega la provenienza

della maggior parte dei fondi pervenuti dalla __________ (per complessivi Euro

794'002.--) e le altre entrate (per Euro 116'456.--). Non spiega neanche gli

ingenti prelievi per contanti (per complessivi Euro 878'097.--). Più in

generale questa Camera ha ammesso, anche nel quadro di un procedimento interno,

l’esistenza di un nesso tra un procedimento fallimentare ed un sequestro

generale dei conti di uno dei titolari della società fallita, per verificare i

movimenti finanziari (sentenza 21.11.2006, inc. __________, p. 16).

8.

Per

questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi

CHF 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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