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Decisione

60.2006.4

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.

25 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'641.30 [di cui CHF

3'900.-- (15 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 414.40 di

spese e CHF 326.90 di IVA (doc. A/B)], dedotti CHF 400.-- di ripetibili

assegnate da questa Camera con giudizio 15.9.2005 (AI 69);

che

– come esposto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle

prestazioni precedenti la promozione dell’accusa 15.10.2004;

che

il citato importo di CHF 400.-- appare sufficiente per coprire le prestazioni 13.7.2005

del loro legale (onorario, spese ed IVA) inerenti le osservazioni alla proposta

di decreto di accusa 1/4.7.2005;

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare

con riferimento alla trasferta ed al verbale di interrogatorio di data 20.12.2004

(audizione iniziata alle ore 10.00 e terminata alle ore 11.55) ed alla stesura

dell’istanza di indennità (che non presentava dal profilo giuridico e/o

fattuale difficoltà particolari);

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

viene pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 55 minuti circa a CHF

250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'733.--, ridotto a CHF 750.--

(180 minuti) l’onorario inerente la trasferta ed il verbale di data 20.12.2004

Considerandi

ed a CHF 250.-- (60 minuti) l’onorario inerente la redazione della domanda in

esame, per il resto – con le suddette precisazioni in merito alle prestazioni

prima della promozione dell’accusa, rispettivamente in merito al procedimento

dipendente dalla proposta di decreto di accusa davanti a questa Camera – riconosciuto

come esposto;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 356.40, stralciate – come in

precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione

dell’accusa, rispettivamente quelle riferite al gravame contro il decreto di

abbandono 21.6.2005;

che

l’IVA ammonta a CHF 234.80;

che

ai qui istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

3'324.20, oltre interessi dal 2.1.2006, come postulato;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

il procedimento penale è stato promosso in seguito alla querela penale 4/5.8.2004

di PI 1 nei confronti, segnatamente, di IS 1 e di IS 2, che ha accusato di

calunnia, subordinatamente diffamazione in relazione allo scritto 5.5.2004 (AI

1);

che

il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto apportata la prova della verità

giusta l’art. 173 cifra 2 CP in capo al contenuto della missiva reputata lesiva

dell’onore [“(…) in data 23 aprile 2004 i fatti si sono svolti così come

descritti dall’accusata e riportati nello scritto di data 5 maggio 2004

incriminato”; “(…) anche per l’asserzione (…) IS 1 (…)” ha “(…) comprovato

di aver riferito cosa vera” (decreto di abbandono 21.6.2005, p. 8 s.)];

che

in queste circostanze si giustifica condannare PI 1 a rimborsare la suddetta

indennità allo Stato in applicazione dell’art. 322 CPP;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 21.6.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara

Borelli (ABB __________), rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________,

e ad IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317

ss. CPP, l’importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.

§§ PI

1, __________, __________, è condannato a rifondere allo Stato della Repubblica

e del Cantone Ticino, Bellinzona, a titolo di regresso giusta l'art. 322 CPP,

l'importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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