60.2006.4
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
25 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2006.4
Data decisione, Autorità:
25.07.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.4
Lugano
25 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.1.2006 presentata da
IS 1,
,
IS 2, ,
tutti patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 21.6.2005 emanato dal sostituto
procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25.1.2006 del magistrato inquirente, che
si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
rilevato che PI 1, __________, interpellato con riferimento all’eventuale
regresso previsto dall’art. 322 CPP, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 4/5.8.2004 PI 1 ha querelato IS 1, IS 2 ed un terzo per titolo di
calunnia, subordinatamente diffamazione in relazione allo scritto 5.5.2004 –
firmato dai qui istanti – che lo accusava di avere palpeggiato IS 1 e di avere
proferito frasi libidinose (AI 1);
che
il 15.10.2004 – al termine dei rispettivi interrogatori – il sostituto
procuratore pubblico ha promosso l’accusa a carico degli istanti giusta gli
art. 174, subordinatamente 173 e 177 CP (AI 25/26);
che
con decreto 21.6.2005 – completata l’istruttoria con, tra l’altro, ulteriori
audizioni (AI 24/27/39/40/41/42/43/51) – il magistrato inquirente ha
abbandonato il procedimento penale in ordine al suddetto esposto, ritenuto che
– sebbene “(…) non v’è dubbio che entrambe le asserzioni di cui allo scritto
di data 5 maggio sono lesive dell’onore penalmente protetto, nella misura in
cui entrambe incolpano PI 1 di comportamenti penalmente rilevanti sussumibili
quali molestie sessuali ai sensi dell’art. 198 CP” (decreto di abbandono
21.6.2005, p. 6 s.) – era stata apportata la prova della verità giusta l’art.
173 cifra 2 CP;
che
con giudizio 15.9.2005 questa Camera ha dichiarato irricevibile la proposta di
decreto di accusa presentata l’1/4.7.2005 da PI 1 contro il citato decreto di
abbandono (AI 66/69), sentenza cresciuta in giudicato (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 ed IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'241.30 [CHF 4'641.30 dedotti
CHF 400.-- di ripetibili, assegnate da questa Camera con la predetta decisione
(AI 69)], oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
IS 1 ha incaricato l’avv. PR 1 di tutelarla nell’ambito del citato procedimento
penale il 20/28.10.2004 (AI 29/31), dopo la promozione dell’accusa a suo
carico, quando cioè aveva già veste di “accusata”, per cui – senza
necessità di esaminare i suddetti presupposti – ha diritto all’indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP;
che
– con riferimento ad IS 2 – l’avv. PR 1 ha assunto il mandato, secondo gli
allegati doc. A/B, il 19.7.2004, ossia prima della promozione dell’accusa
15.10.2004;
che
il caso – in questa fase del procedimento – non presentava difficoltà di fatto
e/o di diritto da imporre la presenza di un legale fin da subito, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene [cfr. anche le relative prestazioni prima della
promozione dell’accusa di cui ai citati doc. A (“dettaglio prestazioni e
spese”) e B (“scheda prestazioni cliente”)];
che
di conseguenza, fino alla promozione dell’accusa, IS 2 non può essere ritenuto
“accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
quindi l’onere delle spese di patrocinio anteriori al 15.10.2004 restano a suo
carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
Fatti
i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'641.30 [di cui CHF
3'900.-- (15 ore e 35 minuti circa a CHF 250.--/ora) di onorario, CHF 414.40 di
spese e CHF 326.90 di IVA (doc. A/B)], dedotti CHF 400.-- di ripetibili
assegnate da questa Camera con giudizio 15.9.2005 (AI 69);
che
– come esposto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle
prestazioni precedenti la promozione dell’accusa 15.10.2004;
che
il citato importo di CHF 400.-- appare sufficiente per coprire le prestazioni 13.7.2005
del loro legale (onorario, spese ed IVA) inerenti le osservazioni alla proposta
di decreto di accusa 1/4.7.2005;
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare
con riferimento alla trasferta ed al verbale di interrogatorio di data 20.12.2004
(audizione iniziata alle ore 10.00 e terminata alle ore 11.55) ed alla stesura
dell’istanza di indennità (che non presentava dal profilo giuridico e/o
fattuale difficoltà particolari);
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari 10 ore e 55 minuti circa a CHF
250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'733.--, ridotto a CHF 750.--
(180 minuti) l’onorario inerente la trasferta ed il verbale di data 20.12.2004
Considerandi
ed a CHF 250.-- (60 minuti) l’onorario inerente la redazione della domanda in
esame, per il resto – con le suddette precisazioni in merito alle prestazioni
prima della promozione dell’accusa, rispettivamente in merito al procedimento
dipendente dalla proposta di decreto di accusa davanti a questa Camera – riconosciuto
come esposto;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 356.40, stralciate – come in
precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione
dell’accusa, rispettivamente quelle riferite al gravame contro il decreto di
abbandono 21.6.2005;
che
l’IVA ammonta a CHF 234.80;
che
ai qui istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
3'324.20, oltre interessi dal 2.1.2006, come postulato;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
il procedimento penale è stato promosso in seguito alla querela penale 4/5.8.2004
di PI 1 nei confronti, segnatamente, di IS 1 e di IS 2, che ha accusato di
calunnia, subordinatamente diffamazione in relazione allo scritto 5.5.2004 (AI
1);
che
il sostituto procuratore pubblico ha ritenuto apportata la prova della verità
giusta l’art. 173 cifra 2 CP in capo al contenuto della missiva reputata lesiva
dell’onore [“(…) in data 23 aprile 2004 i fatti si sono svolti così come
descritti dall’accusata e riportati nello scritto di data 5 maggio 2004
incriminato”; “(…) anche per l’asserzione (…) IS 1 (…)” ha “(…) comprovato
di aver riferito cosa vera” (decreto di abbandono 21.6.2005, p. 8 s.)];
che
in queste circostanze si giustifica condannare PI 1 a rimborsare la suddetta
indennità allo Stato in applicazione dell’art. 322 CPP;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 21.6.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara
Borelli (ABB __________), rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________,
e ad IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317
ss. CPP, l’importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.
§§ PI
1, __________, __________, è condannato a rifondere allo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino, Bellinzona, a titolo di regresso giusta l'art. 322 CPP,
l'importo di CHF 3'324.20, oltre interessi al 5% dal 2.1.2006.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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