60.2006.400
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
5 novembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.400
Data decisione, Autorità:
05.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.400
Lugano
5 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/23.10.2006
presentata da
IS 1,
già in,
IS 2,
,
entrambi patr. da: avv. PR 1, ,
tendente ad ottenere – in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 13.11.2003 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato
dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 7.9.2006 (inc. __________)
– un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/27.10.2006 del
presidente della Pretura penale – che comunica di non avere osservazioni,
rimettendosi al giudizio di questa Camera –, 30/31.10.2006 della Divisione
della giustizia – che, esposte alcune osservazioni in capo alle pretese di
torto morale e di danno materiale, si rimette alle osservazioni del Ministero
pubblico –, 9.11.2006 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani – che
chiede di riconoscere complessivamente CHF 2'708.30, oltre ripetibili – e
21.11.2006 del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale
Francesco Pellegrini – che comunica di non avere osservazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
decreto 21.7.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di impedimento di atti
dell’autorità giusta l’art. 286 CP “per avere, il 16.07.2001, dovendo
perlomeno presumerlo, impedito ai funzionari della dogana svizzera di __________
il normale controllo dei veicoli e delle persone in transito, in particolare
per aver partecipato assieme a circa cento attivisti anti G8 di __________ ad
una manifestazione non autorizzata, che ebbe come risultato l’occupazione del
piazzale antistante la dogana e il contestuale blocco dell’ordinaria attività
daziaria”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di quattro giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 6/7.8.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con
decreto 21.7.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 2 siccome ritenuto colpevole di violazione di domicilio
giusta l’art. 186 CP “per essere indebitamente entrato in almeno
un’occasione, contro la volontà dell’avente diritto, in data imprecisata ma
comunque nel periodo 14/20.07.2001, nei locali dell’immobile ubicato in __________
a __________ e negli attigui spazi esterni sui mappali n° __________ e __________,
occupati nel menzionato lasso temporale ad opera di attivisti anti G8 di __________”
e di impedimento di atti dell’autorità giusta l’art. 286 CP “per avere, il
18.07.2001, dovendo perlomeno presumerlo, impedito ai funzionari della dogana
svizzera di __________ il normale controllo dei veicoli e delle persone in transito,
in particolare per aver partecipato assieme a circa cento attivisti anti G8 di __________
ad una manifestazione non autorizzata tenutasi dalle 20.30 alle 23.30 che ebbe
come risultato l’occupazione del piazzale antistante la dogana e il contestuale
blocco dell’ordinaria attività daziaria”;
che ha
proposto la sua condanna alla pena di sei giorni di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con
scritto 4/6.8.2003 IS 2 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che il 13.11.2003
il presidente della Pretura penale – che con decreto 15.10.2003 aveva riunito i
procedimenti – ha prosciolto i qui istanti dalle accuse [inc. __________];
che con
giudizio 7.9.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto i
ricorsi per cassazione presentati contro la predetta sentenza il 22.12.2003 dal
sostituto procuratore pubblico ed il 23.12.2003 da __________, __________ e __________,
che il presidente della Pretura penale, alla quale erano stati deferiti per
fatti analoghi, aveva condannato per titolo di perturbamento di pubblici
servizi rispettivamente assolto per titolo di impedimento di atti dell’autorità
e di violazione di domicilio [inc. CCRP __________], sentenza cresciuta in
giudicato;
che con
l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1 e IS 2 chiedono, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 7'691.90,
oltre interessi [CHF 3'865.95 per IS 1 (di cui CHF 3'647.95 per spese di
patrocinio, CHF 118.-- per danno materiale e CHF 100.-- per torto morale) e CHF
3'825.95 per IS 2 (di cui CHF 3'647.95 per spese di patrocinio, CHF 78.-- per
danno materiale e CHF 100.-- per torto morale)];
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della
riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal
Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che gli
istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'295.90 [di cui CHF 6'462.50 di
onorario (25 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 318.10 di spese e CHF
515.30 di IVA (doc. C)];
che la
tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che il legale
ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è
quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza ai qui istanti prima e durante
il dibattimento;
che il
dispendio orario è pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato
dalle concrete necessità di difesa;
che in
particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con i clienti e con
l’avv. __________, __________ (con il quale si era costituita in collegio di
difesa), l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento: i fatti
imputati loro erano infatti sostanzialmente chiari e non necessitavano di
particolari approfondimenti, circostanza che difatti gli istanti non sostengono;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che viene
pertanto ammesso un onorario pari a 15 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 3’875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di
persona/telefonici) con gli istanti e con l’avv. __________, 30 minuti inerenti
gli scritti 30.7.2003 / 10.9.2003 / 17.9.2003, 120 minuti (come esposto)
inerenti “visione registrazioni video”, 180 minuti inerenti l’esame
degli atti e la preparazione del dibattimento e 480 minuti (come esposto) inerenti
il dibattimento;
che a questa
somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 258.10, stralciati CHF 60.--
inerenti fotocopie della sentenza 13.11.2003 (essa essendo stata intimata
direttamente dalla Pretura penale ai qui istanti), per il resto ammesse come esposte;
che l’IVA
ammonta a CHF 314.10;
che ai qui
istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 4'447.20
(CHF 2'223.60 ciascuno), oltre interessi del 5% dal 18.10.2006, come postulato;
che – con
riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del
Considerandi
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406.
e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 chiede la somma di CHF 118.-- (CHF 1.--/km)
per le spese di trasferta __________ il giorno del dibattimento;
che IS 2
chiede la somma di CHF 78.-- (CHF 1.--/km) per le spese di trasferta __________
il giorno del dibattimento;
che vi è evidentemente un nesso di causalità
naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del
23.2
) tra il procedimento penale promosso nei loro confronti e queste pretese;
che si giustifica quindi ammettere la
suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 78.80, di cui CHF 36.40
pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe __________ e
CHF 42.40 pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe e
del bus __________ [in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è
tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come
venga rifuso il prezzo odierno del biglietto);
che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che gli
istanti domandano CHF 100.-- ciascuno a titolo di torto morale, importo che “(…)
tiene conto degli interrogatori subiti, della durata del procedimento (5 anni)
che ha portato all’assoluzione, della durata del pubblico dibattimento (1
giorno intero)” (istanza 18/23.10.2006, p. 3);
che gli
istanti non hanno prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica rispettivamente non hanno dimostrato in altro modo un
asserito pregiudizio;
che nel caso
concreto si deve pertanto negare una lesione della loro personalità che abbia
oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (interrogatori,
pubblico dibattimento, durata del procedimento, ecc.);
che lo Stato
non è peraltro tenuto al
versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un
pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono
stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota
5.
);
che questa
conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale, dalla
sentenza 7.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale e dalla presente
decisione;
che le
pretese non possono quindi essere ammesse;
che protestano le ripetibili;
che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i
parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione
dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la
stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che l’onere
lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va
pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –
un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla
luce delle suddette considerazioni, ai qui istanti va rifuso l’importo complessivo
di CHF 5'026.--, di cui 2'510.-- a favore di IS 1 (CHF 2'223.60 di spese legali,
oltre interessi, CHF 36.40 di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili) e CHF
2'516.-- a favore di IS 2 (CHF 2'223.60 di spese legali, oltre interessi, CHF
42.40
di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili);
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--,
sono poste in solido a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti in ragione
di 1/3 circa, per la somma di CHF 250.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al
giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, già in __________, a titolo di indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'510.--, oltre interessi del 5% dal
18.10.2006 su CHF 2'223.60.
§§ Di conseguenza
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al
giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'516.--, oltre interessi del 5% dal 18.10.2006
su CHF 2'223.60.
2. La tassa di
giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--
(settecentocinquanta), sono poste in solido a carico di IS 1, __________, già
in __________, e di IS 2, __________, __________, in ragione di CHF 250.--
(duecentocinquanta).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.
78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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