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Decisione

60.2006.400

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

5 novembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che gli

istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 7'295.90 [di cui CHF 6'462.50 di

onorario (25 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 318.10 di spese e CHF

515.30 di IVA (doc. C)];

che la

tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

che il legale

ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio è

quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza ai qui istanti prima e durante

il dibattimento;

che il

dispendio orario è pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie e non giustificato

dalle concrete necessità di difesa;

che in

particolare appare eccessivo quello inerente i colloqui con i clienti e con

l’avv. __________, __________ (con il quale si era costituita in collegio di

difesa), l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento: i fatti

imputati loro erano infatti sostanzialmente chiari e non necessitavano di

particolari approfondimenti, circostanza che difatti gli istanti non sostengono;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nell’esecuzione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che viene

pertanto ammesso un onorario pari a 15 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 3’875.--, di cui 120 minuti inerenti i colloqui (di

persona/telefonici) con gli istanti e con l’avv. __________, 30 minuti inerenti

gli scritti 30.7.2003 / 10.9.2003 / 17.9.2003, 120 minuti (come esposto)

inerenti “visione registrazioni video”, 180 minuti inerenti l’esame

degli atti e la preparazione del dibattimento e 480 minuti (come esposto) inerenti

il dibattimento;

che a questa

somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 258.10, stralciati CHF 60.--

inerenti fotocopie della sentenza 13.11.2003 (essa essendo stata intimata

direttamente dalla Pretura penale ai qui istanti), per il resto ammesse come esposte;

che l’IVA

ammonta a CHF 314.10;

che ai qui

istanti va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 4'447.20

(CHF 2'223.60 ciascuno), oltre interessi del 5% dal 18.10.2006, come postulato;

che – con

riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del

Considerandi

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 chiede la somma di CHF 118.-- (CHF 1.--/km)

per le spese di trasferta __________ il giorno del dibattimento;

che IS 2

chiede la somma di CHF 78.-- (CHF 1.--/km) per le spese di trasferta __________

il giorno del dibattimento;

che vi è evidentemente un nesso di causalità

naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del

23.2

) tra il procedimento penale promosso nei loro confronti e queste pretese;

che si giustifica quindi ammettere la

suddetta posta del danno, ritenuta nondimeno in CHF 78.80, di cui CHF 36.40

pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe __________ e

CHF 42.40 pari al costo odierno del biglietto ferroviario di seconda classe e

del bus __________ [in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è

tenuto a ridurre il nocumento (art. 44 CO)], senza interessi (considerato come

venga rifuso il prezzo odierno del biglietto);

che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che gli

istanti domandano CHF 100.-- ciascuno a titolo di torto morale, importo che “(…)

tiene conto degli interrogatori subiti, della durata del procedimento (5 anni)

che ha portato all’assoluzione, della durata del pubblico dibattimento (1

giorno intero)” (istanza 18/23.10.2006, p. 3);

che gli

istanti non hanno prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza

fisica o psichica rispettivamente non hanno dimostrato in altro modo un

asserito pregiudizio;

che nel caso

concreto si deve pertanto negare una lesione della loro personalità che abbia

oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale (interrogatori,

pubblico dibattimento, durata del procedimento, ecc.);

che lo Stato

non è peraltro tenuto al

versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono

stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota

5.

);

che questa

conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei loro confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale, dalla

sentenza 7.9.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale e dalla presente

decisione;

che le

pretese non possono quindi essere ammesse;

che protestano le ripetibili;

che – nella commisurazione dell’onorario

relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i

parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione

dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in

considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la

stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che l’onere

lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che va

pertanto ammesso – tenuto conto del solo parziale accoglimento della domanda –

un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla

luce delle suddette considerazioni, ai qui istanti va rifuso l’importo complessivo

di CHF 5'026.--, di cui 2'510.-- a favore di IS 1 (CHF 2'223.60 di spese legali,

oltre interessi, CHF 36.40 di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili) e CHF

2'516.-- a favore di IS 2 (CHF 2'223.60 di spese legali, oltre interessi, CHF

42.40

di danno materiale e CHF 250.-- di ripetibili);

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--,

sono poste in solido a carico dei qui istanti, parzialmente soccombenti in ragione

di 1/3 circa, per la somma di CHF 250.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, già in __________, a titolo di indennità giusta

gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'510.--, oltre interessi del 5% dal

18.10.2006 su CHF 2'223.60.

§§ Di conseguenza

lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al

giudizio 13.11.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 2, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'516.--, oltre interessi del 5% dal 18.10.2006

su CHF 2'223.60.

2. La tassa di

giustizia di CHF 700.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 750.--

(settecentocinquanta), sono poste in solido a carico di IS 1, __________, già

in __________, e di IS 2, __________, __________, in ragione di CHF 250.--

(duecentocinquanta).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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