60.2006.405
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
22 novembre 2006Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.405
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.405
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.10.2006 presentata da
RI 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo tempo
emesso a suo carico;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza in data 24/25.10.2006, rimettendosi
al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RI 1 (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 22.9.2003, cresciuto in giudicato (DA.__________
__________).
Considerandi
2.
Con la
presente istanza RI 1 chiede di ricevere copia del decreto d’accusa. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
3.
L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un
interesse giuridico legittimo.
6.
L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa del 22.9.2003 sarà allegata alla copia
della presente decisione destinata all’istante.
7.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Intimazione:
(
).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster