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Decisione

60.2006.405

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

22 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.405

Data decisione, Autorità:

22.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.405

Lugano

22 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/25.10.2006 presentata da

RI 1

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a suo tempo

emesso a suo carico;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero

pubblico, che l’ha trasmessa per competenza in data 24/25.10.2006, rimettendosi

al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di RI 1 (inc. MP __________)

conclusosi con un decreto d’accusa del 22.9.2003, cresciuto in giudicato (DA.__________

__________).

Considerandi

2.

Con la

presente istanza RI 1 chiede di ricevere copia del decreto d’accusa. Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa

Camera.

3.

L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un

interesse giuridico legittimo.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del decreto d’accusa del 22.9.2003 sarà allegata alla copia

della presente decisione destinata all’istante.

7.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Intimazione:

(

).

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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