60.2006.406
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
21 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.406
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.406
Lugano
21 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/26.10.2006 – completata il
13/17.11.2006 – presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc.
MP __________ promosso a carico di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamato lo scritto 4/6.12.2006 del procuratore pubblico Giovan
Maria Tattarletti, che preavvisa favorevolmente la domanda;
rilevato che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 15.9.2006 l’IS 1 ha querelato PI 2 per titolo di trascuranza degli obblighi
di mantenimento giusta l’art. 217 CP;
che
con decisione 20.9.2006 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a
procedere in ordine al predetto esposto in assenza degli estremi di reato, ritenuto
che “(…) il querelato è stato in carcere estradizionale tra il novembre 2004
Considerandi
ed il maggio 2005, venendo successivamente estradato in __________ dove risulta
tuttora incarcerato per esecuzione di precedenti condanne” (NLP __________);
che
il procuratore pubblico, trasmettendo il citato decreto al querelante, ora
istante, ha comunicato che “(…) nell’ambito di una procedura di mia
competenza (__________) ho proceduto al sequestro di valori patrimoniali
detenuti dall’interessato. Trattasi di beni mobili (ma non liquidi),
sequestrati a scopo di confisca e/o di garanzia di un eventuale risarcimento
compensativo, che, in quanto tali, di principio andranno restituiti agli aventi
diritto e/o assegnati alle parti civili a scopo di risarcimento. Per i beni non
provento di reato e che verranno eventualmente assegnati alle parti civili a
titolo di risarcimento compensativo, queste ultime dovranno comunque procedere
in via esecutiva per ottenere il risarcimento delle loro pretese. In tale
ambito le stesse non godono tuttavia di alcun privilegio rispetto ad eventuali
altri creditori. Attualmente non è pertanto possibile sbloccare tali fondi (averi)
a favore del vostro Ufficio. In ogni modo, qualora vogliate prendere diretta
conoscenza di quanto sequestrato in vista di adottare le opportune misure a
tutela dei vostri interessi, vogliate presentare istanza di accesso agli atti
ex art. 27 CPP alla Camera dei ricorsi penali in Lugano” (scritto
20.9
);
che
l’IS 1 chiede – per poter definire le modalità di recupero degli alimenti
corrisposti al figlio minorenne di PI 2 e quindi per tutelare gli interessi
dello Stato – l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale
indicato, concernente reati finanziari;
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che
– alla luce del regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti
per i figli minorenni (RU 6.4.11.2), in particolare dell’art. 7 (La domanda
dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato, il
quale è surrogato nel diritto di ottenere gli alimenti per i figli minorenni.
L’Ufficio provvede, previa diffida all’obbligato, all’incasso degli alimenti
dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente.
L’Ufficio rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie) – la
richiesta appare giustificata;
che
– in presenza di un interesse giuridico legittimo – l’IS 1 è pertanto
autorizzato ad esaminare, presso il Ministero pubblico, l’incarto in questione,
rispettivamente ad estrarre copie degli atti;
che
l’istanza è accolta;
che,
vista la qualità dell’istante, si prescinde da tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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