60.2006.408
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
22 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.408
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.408
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.10.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una denuncia penale a suo carico;
premesso che la richiesta di una copia della denuncia a suo carico è
stata presentata dall’istante direttamente al Ministero pubblico, che l’ha
trasmessa a questa Camera in data 27/30.10.2006 comunicando di non avere obbiezioni
in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una querela penale del 2.12.2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale a carico dell’istante (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di
non luogo a procedere a seguito di recesso di querela (NLP __________).
Considerandi
2.
In
relazione ad un’istanza per ottenere un permesso di acquisto di armi, il
competente ufficio cantonale ha richiesto all’istante copia della denuncia
(recte: querela) del 2.12.2003. Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni.
3.
L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.
Nel
presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un
interesse giuridico legittimo: al contrario, sono indicati motivi che giustificano
la richiesta.
6.
L’istanza
è accolta. Copia della querela del 2.12.2003 sarà allegata alla copia della
presente decisione destinata all’istante.
7.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2.La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),
sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
__________
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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