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Decisione

60.2006.408

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

22 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.408

Data decisione, Autorità:

22.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.408

Lugano

22 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.10.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di una denuncia penale a suo carico;

premesso che la richiesta di una copia della denuncia a suo carico è

stata presentata dall’istante direttamente al Ministero pubblico, che l’ha

trasmessa a questa Camera in data 27/30.10.2006 comunicando di non avere obbiezioni

in merito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito

di una querela penale del 2.12.2003, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale a carico dell’istante (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di

non luogo a procedere a seguito di recesso di querela (NLP __________).

Considerandi

2.

In

relazione ad un’istanza per ottenere un permesso di acquisto di armi, il

competente ufficio cantonale ha richiesto all’istante copia della denuncia

(recte: querela) del 2.12.2003. Come esposto in entrata, il procuratore

pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni.

3.

L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) al

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come

ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione

del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel

presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione di un

interesse giuridico legittimo: al contrario, sono indicati motivi che giustificano

la richiesta.

6.

L’istanza

è accolta. Copia della querela del 2.12.2003 sarà allegata alla copia della

presente decisione destinata all’istante.

7.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2.La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta),

sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

__________

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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