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Decisione

60.2006.41

istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante.

23 febbraio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti di lavoro sia completato in modo da garantire la presentazione di un

estratto del casellario giudiziale da parte delle persone che chiedono di

essere assunte in funzioni che le metterebbero in contatto con bambini o

adolescenti fino a 16 anni) ed alle nuove norme sul casellario della

revisionata parte generale del CP, non ancora entrata in vigore (in particolare

l’art. 371 nCP) il presidente dell’associazione chiede di poter esaminare le

sentenze di condanna per atti sessuali su fanciulli (art. 187 CP) al fine di

verificare in quanti casi sono state erogate pene inferiori a tre anni. Questo

per sostenere l’iniziativa parlamentare proposta da un suo membro e, più in

generale, per perseguire l’opera di sensibilizzazione prevista dagli statuti.

Per quanto attiene alle modalità di accesso alle sentenze, il presidente dell’associazione

garantisce che l’esame sarà eseguito personalmente ed esclusivamente da parte

sua, senza l’estrazione di fotocopie, rilevando unicamente dati anonimi che saranno

poi elaborati in tabelle.

2. Come

esposto in entrata, il presidente del TPC, viste le garanzie circa le modalità

di esame delle sentenze, ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre il

procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Camera.

Considerandi

3.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

4.

Nel

presente caso è dato certamente un legittimo interesse giuridico, anche di

carattere pubblico in relazione all’iniziativa parlamentare. Le modalità di

consultazione delle sentenze, così come proposte dall’associazione istante,

garantiranno inoltre la tutela degli eventuali interessi di terzi.

5.

L’istanza

è accolta alle modalità di consultazione delle sentenze indicate nella stessa e

fatte proprie sia dal presidente del TPC sia da questa Camera. Il presidente

dell’associazione (e solo lui) si accoderà con la cancelleria penale per i

tempi e le modalità di consultazione, compatibilmente con gli impegni di quest’ultima.

6.

Dato

il carattere ideale dell’associazione e lo scopo pubblico della specifica

consultazione delle sentenze (in relazione con un atto parlamentare), si può

prescindere dal riscuotere tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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