60.2006.41
istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante.
23 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.41
Data decisione, Autorità:
23.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.41
Lugano
23 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28/30.1.2006 presentata dall’
IS 1
rappr. da:
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei processi relativi ad
abusi sessuali su minori;
richiamate le osservazioni 30/31.1.2006 del presidente del Tribunale
penale cantonale (TPC), che comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta nelle modalità e con le garanzie indicate dal presidente
dell’associazione;
richiamato inoltre lo scritto 9/14.2.2006 del procuratore generale Bruno
Balestra, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’associazione
istante è una persona giuridica i cui scopi, come risulta dagli statuti prodotti
in allegato, sono la prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sessuale sui
minori, nonché il sostegno alle vittime di tali situazioni (art. 2 cpv. 1 degli
statuti del 14.9.2004, allegato 1a all’istanza 28/30.1.2006). In relazione ad
un’iniziativa parlamentare (allegato 1b all’istanza 28/30.1.2006) presentata da
un membro dell’associazione (con la quale chiede che il diritto che disciplina
Fatti
i rapporti di lavoro sia completato in modo da garantire la presentazione di un
estratto del casellario giudiziale da parte delle persone che chiedono di
essere assunte in funzioni che le metterebbero in contatto con bambini o
adolescenti fino a 16 anni) ed alle nuove norme sul casellario della
revisionata parte generale del CP, non ancora entrata in vigore (in particolare
l’art. 371 nCP) il presidente dell’associazione chiede di poter esaminare le
sentenze di condanna per atti sessuali su fanciulli (art. 187 CP) al fine di
verificare in quanti casi sono state erogate pene inferiori a tre anni. Questo
per sostenere l’iniziativa parlamentare proposta da un suo membro e, più in
generale, per perseguire l’opera di sensibilizzazione prevista dagli statuti.
Per quanto attiene alle modalità di accesso alle sentenze, il presidente dell’associazione
garantisce che l’esame sarà eseguito personalmente ed esclusivamente da parte
sua, senza l’estrazione di fotocopie, rilevando unicamente dati anonimi che saranno
poi elaborati in tabelle.
2. Come
esposto in entrata, il presidente del TPC, viste le garanzie circa le modalità
di esame delle sentenze, ha dato il proprio preavviso favorevole, mentre il
procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Camera.
Considerandi
3.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.
Nel
presente caso è dato certamente un legittimo interesse giuridico, anche di
carattere pubblico in relazione all’iniziativa parlamentare. Le modalità di
consultazione delle sentenze, così come proposte dall’associazione istante,
garantiranno inoltre la tutela degli eventuali interessi di terzi.
5.
L’istanza
è accolta alle modalità di consultazione delle sentenze indicate nella stessa e
fatte proprie sia dal presidente del TPC sia da questa Camera. Il presidente
dell’associazione (e solo lui) si accoderà con la cancelleria penale per i
tempi e le modalità di consultazione, compatibilmente con gli impegni di quest’ultima.
6.
Dato
il carattere ideale dell’associazione e lo scopo pubblico della specifica
consultazione delle sentenze (in relazione con un atto parlamentare), si può
prescindere dal riscuotere tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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