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Decisione

60.2006.410

Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante

23 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.410

Data decisione, Autorità:

23.11.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.410

Lugano

23 novembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/30.10.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza relativa a PI 3;

richiamate le osservazioni 2/6.11.2006 di PI 3, mediante le quali

formula delle precisazioni rispetto alla sentenza richiesta;

richiamate le osservazioni 6/7.11.2006 del procuratore pubblico __________

__________, mediante le quali comunica il proprio preavviso favorevole;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico di PI 3 per titolo di

minaccia (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa del

20.11.2001 (__________), confermato dall'allora competente Pretura del

distretto di __________ con sentenza 19.2.2002 (__________).

Considerandi

2.

Confrontata

con una domanda per ottenere il permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco,

l’autorità istante chiede di poter ricevere copia della sentenza del 19.2.2002

della Pretura del distretto di __________. Come esposto in entrata, nessuno si

è opposto alla richiesta.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stante le ragioni che

giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà

d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in

particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità

giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente

quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della

LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. Copia della sentenza 19.2.2002 sarà allegata alla

decisione inviata all’ufficio istante.

6.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è

accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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