60.2006.410
Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante
23 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.410
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione permessi e immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.410
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/30.10.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza relativa a PI 3;
richiamate le osservazioni 2/6.11.2006 di PI 3, mediante le quali
formula delle precisazioni rispetto alla sentenza richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.11.2006 del procuratore pubblico __________
__________, mediante le quali comunica il proprio preavviso favorevole;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento a carico di PI 3 per titolo di
minaccia (inc. MP __________), conclusosi con un decreto d’accusa del
20.11.2001 (__________), confermato dall'allora competente Pretura del
distretto di __________ con sentenza 19.2.2002 (__________).
Considerandi
2.
Confrontata
con una domanda per ottenere il permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco,
l’autorità istante chiede di poter ricevere copia della sentenza del 19.2.2002
della Pretura del distretto di __________. Come esposto in entrata, nessuno si
è opposto alla richiesta.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stante le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. Copia della sentenza 19.2.2002 sarà allegata alla
decisione inviata all’ufficio istante.
6.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è
accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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