60.2006.412
istanza di ispezione degli atti. già denunciati quali istanti.
20 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.412
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già denunciati quali istanti.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.412
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26/31.10.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
concluso per quanto lo riguarda;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa in data 30/31.10.2006, rimettendosi al giudizio di
questa Camera;
ritenuto che in data 3.11.2006 questa Camera ha chiesto all’istante
se intendeva accedere agli atti a titolo personale o anche quale patrocinatore
di altre parti;
preso atto dello scritto di risposta del 6/7.11.2006, con il quale
precisa che la richiesta è fatta sia a titolo personale, sia quale
rappresentante di altre parti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero
pubblico ha aperto tre procedimenti penali (inc. MP __________), che ha deciso
con un unico decreto di non luogo a procedere del 22.7.2003 (NLP __________). La
successiva istanza di promozione dell’accusa presentata in relazione al procedimento
penale MP __________ è stata parzialmente accolta, e l’incarto è stato rinviato
al Ministero pubblico per la completazione delle informazioni preliminari,
unicamente con riferimento ad un accusato (__________.). Per tutti gli altri
(compreso l’istante e __________ __________) il non luogo a procedere è
divenuto definitivo. Per la completazione delle informazioni preliminari, il
Ministero pubblico ha aperto un nuovo procedimento (inc. MP __________) che ha
concluso con un decreto di non luogo a procedere del 6.2.2006 (NLP __________),
rimasto non impugnato.
2.Con la
presente istanza, l’avv. IS 1 chiede di poter esaminare gli atti del
procedimento penale, in relazione anche ad una procedura civile pendente presso
la Pretura di __________, per il medesimo complesso di fatti relativi al
procedimento penale. L’istante ha precisato di agire sia a titolo personale,
sia per __________ ______________________________ __________. e __________ __________
__________. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha trasmesso
l’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera.
Fatti
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante ed i suoi patrocinati parti nei
procedimenti (quali denunciati) nel frattempo terminati, devono seguire la
procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di
ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel
presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione dell’esistenza
dell’interesse giuridico legittimo, fondato anche dalla connessione con l’azione
civile pendente presso la Pretura di __________.
6.L’istanza
è accolta. L’avv. IS 1 potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico.
7.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 120.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
150.
-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico dell'avv. IS 1, __________,
di __________ __________, già in __________, e __________ __________ __________,
__________.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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