60.2006.416
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
23 novembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.416
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. divisione delle contribuzioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.416
Lugano
23 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.11.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del
procedimento penale inc. MP ____________________ a carico di PI 2 (patr. da:
avv. PR 1, __________) e di PI 3 (patr. da: avv PR 2, __________);
richiamate le osservazioni 7.11.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 16/17.11.2006 di PI 3, mediante il quale si
rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 16/17.11.2006 di PI 2, con le quali
comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
del fallimento della __________ il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale per diversi titoli di reato (inc. MP __________) a carico di PI 2 e di PI
3. In data 23.10.2006, il procuratore pubblico titolare dell’inchiesta ha
segnalato all’ispettorato fiscale delle possibili violazioni dei dispositivi
della LT, in particolare in relazione ad un conto __________.
2.Con la
presente istanza, e conseguentemente alla segnalazione, la Divisione istante
chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale surriferito. Come
esposto in entrata, le parti non si sono opposte all’accoglimento di tale
richiesta.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
L’art.
27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a
titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della
disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,…”. Occorre
chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti.
Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti
ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2
CPP). Il CPP non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da
parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del
procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo risulta anche
dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27
CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale
(inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione
degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio,
p. 19).
4.Non
essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne
nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad
una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a
questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006,
inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della
richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti
(art. 27 cpv. 2 CPP).
5.Nel
presente caso, già in relazione al conto oggetto della segnalazione, e più in
generale in relazione al tipo di fattispecie inchiestato e di reato
prospettato, è dato un interesse giuridico legittimo per la Divisione istante.
6.L’istanza
è accolta. L’ispettore del fisco potrà compulsare gli atti del procedimento
penale ed estrarre copie degli stessi, limitatamente a quelli pertinenti ad un
corretto accertamento fiscale, non appena evasi definitivamente i gravami
pendenti relativi agli ordini di perquisizione e sequestro.
7.Di
transenna è utile ricordare il segreto d’ufficio e fiscale connesso con le
procedure condotte dalla IS 1.
8.Considerati
gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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