60.2006.418
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
22 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.418
Data decisione, Autorità:
22.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.418
Lugano
22 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/6.11.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
aperto a seguito della sua denuncia nei confronti dell’ex marito;
richiamate le osservazioni 9.11.2006 del procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.L’istante
aveva a suo tempo (18.2.1986) denunciato l’ex marito per violazione
dell’obbligo di mantenimento (inc. MP __________). Questo procedimento, come un
altro aperto per il medesimo titolo a seguito di querela presentata dall’allora
Dipartimento delle opere sociali (inc. MP __________), sono sfociati nel
decreto di abbandono del 2.11.2004 (ABB __________). Con precedente istanza,
decisa il 18.9.2006, la qui istante aveva già chiesto copia della decisione di
abbandono, che gli è stata concessa (inc. CRP __________).
2.Con la
presente istanza, IS 1 chiede di poter avere copia degli atti dell’incarto
conseguente alla sua denuncia (inc. MP __________), compreso copia dell’ordine
d’arresto menzionata dal procuratore pubblico in un suo scritto del 13.9.2004. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso
all’accoglimento dell’istanza.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Nel
presente caso, l’istante è stata parte (denunciante) ad uno dei procedimenti a
carico dell’ex marito.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel
presente caso, e come già ammesso con decisione 18.9.2006 (inc. CRP __________
l’istante ha certamente un interesse legittimo all’accesso agli atti del
procedimento conseguente alla sua denuncia penale (inc. MP __________).
L’istante potrà esaminare gli atti presso il Ministero pubblico, ed estrarre
copia degli stessi.
6.In
considerazione della particolare situazione, non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-;
-
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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