60.2006.423
Istanza di ispezione degli atti. già denunciati quali istanti
21 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.423
Data decisione, Autorità:
21.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciati quali istanti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.423
Lugano
21 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.10/7.11.2006 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
concluso a carico di due suoi assistiti;
premesso che la richiesta è stata presentata direttamente al
Ministero pubblico, il quale l’ha trasmessa a questa Camera con scritto
2/7.11.2006, con il quale comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una denuncia del 26.10.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) a carico di due persone, patrocinate dall’istante. Il
procedimento si è concluso con l’emanazione di un decreto di non luogo a
procedere dell’11.2.2005 (NLP __________), non preceduto da un deposito atti.
2.Con la
presente istanza il patrocinatore dei due denunciati chiede di poter ricevere
copia dei verbali dei suoi patrocinati e degli allegati ai medesimi. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla
osta.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4.Nel
presente caso, pur essendo stati i patrocinati dell’istante parti al procedimento
(quali denunciati) nel frattempo terminato, devono seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5.Nel
presente caso non ci sono elementi per rovesciare la presunzione dell’esistenza
dell’interesse giuridico legittimo, fondato anche dalla connessione con la
probabile azione civile.
6.L’istanza
è accolta. L’avv. IS 1 potrà esaminare l’incarto presso il Ministero pubblico
ed estrarre copie.
7.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG,
pronuncia
1.L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.La tassa di
giustizia di CHF 120.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ __________, __________,
e __________ __________ __________, __________.
3. Intimazione:
-
-
di ritorno).
Considerandi
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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