60.2006.426
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
5 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.426
Data decisione, Autorità:
05.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.426
Lugano
5 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione penale a carico di PI
2, __________, del 9.5.2005;
richiamate le osservazioni 16/20.11.2006 del procuratore pubblico PI
1, con le quali ha preavvisato favorevolmente l’accoglimento dell’istanza;
richiamate le osservazioni 27/28.11.2006 di PI 2, mediante le quali ha
comunicato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
data 9.5.2005 il procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________)
a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla LF sulle armi, proponendo la sua
condanna alla multa di CHF 200.--.
Considerandi
2.
In
relazione ad una domanda di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco,
l’Ufficio istante chiede di ricevere copia del decreto d’accusa surriferito. Il
procuratore pubblico e l’interessato hanno dato il proprio consenso.
3.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LCArm e della normativa d’applicazione cantonale. L’interessato ha pure dato il
proprio consenso all’accoglimento dell’istanza.
5.
L’istanza
va pertanto accolta. Copia del decreto d’accusa del 9.5.2005 sarà allegata alla
decisione inviata all’ufficio istante.
6.
Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è
accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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