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Decisione

60.2006.426

Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

5 dicembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.426

Data decisione, Autorità:

05.12.2006, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.426

Lugano

5 dicembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia di una decisione penale a carico di PI

2, __________, del 9.5.2005;

richiamate le osservazioni 16/20.11.2006 del procuratore pubblico PI

1, con le quali ha preavvisato favorevolmente l’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 27/28.11.2006 di PI 2, mediante le quali ha

comunicato il proprio consenso all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. In

data 9.5.2005 il procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________)

a carico di PI 2 per titolo di infrazione alla LF sulle armi, proponendo la sua

condanna alla multa di CHF 200.--.

Considerandi

2.

In

relazione ad una domanda di permesso per l’acquisto di tre armi da fuoco,

l’Ufficio istante chiede di ricevere copia del decreto d’accusa surriferito. Il

procuratore pubblico e l’interessato hanno dato il proprio consenso.

3.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nella

fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che

giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà

d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in

particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità

giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente

quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della

LCArm e della normativa d’applicazione cantonale. L’interessato ha pure dato il

proprio consenso all’accoglimento dell’istanza.

5.

L’istanza

va pertanto accolta. Copia del decreto d’accusa del 9.5.2005 sarà allegata alla

decisione inviata all’ufficio istante.

6.

Considerato

che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore

dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è

accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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