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Decisione

60.2006.43

istanza di ispezione degli atti. figlia di una denunciante defunta quale istante.

4 maggio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.43

Data decisione, Autorità:

04.05.2006, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. figlia di una denunciante defunta quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.43

Lugano

4 maggio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.1.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione di visionare un incarto

penale aperto a seguito di una denuncia della madre;

richiamate le osservazioni 8.2.2006 del procuratore pubblico Maria

Galliani nelle quali evidenzia la natura squisitamente civile della vertenza a

suo tempo decisa e della richiesta presente, rimettendosi per il resto al

prudente criterio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 9/10.2.2006 del patrocinatore di PI 2, che

si oppone all’accesso agli atti richiesto, anche perché l’istante potrebbe

ottenere i documenti dal precedente patrocinatore della madre;

richiamato lo scritto di replica dell’istante del 15.2.2006 con il

quale ribadisce la propria richiesta;

richiamato lo scritto 20.2.2006 del procuratore pubblico, che rimanda

al precedente scritto dell’8.2.2006;

richiamato lo scritto di duplica del 27.2.2006 del patrocinatore di PI

2, che ribadisce la propria opposizione all’accesso agli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito

di una denuncia del 20.7.1998 di __________ __________ __________ nei confronti

di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP__________),

conclusosi con una decisione di non luogo procedere del 27.11.1998 (ABB __________).

La successiva istanza di promozione dell’accusa del 10.12.1998 è stata respinta

da questa Camera con sentenza del 29.1.1999 (inc. CRP __________). Il

successivo ricorso al TF è stato respinto con sentenza del 26.3.1999 (inc. __________).

In particolare in quest’ultima sentenza l’Alta Corte ha ricordato “che sia

il procuratore pubblico che la CRP hanno pertanto a ragione ritenuto che la

natura della vertenza sia essenzialmente civile...che va rilevato al proposito

che non è compito delle autorità penali di sostituirsi al giudice civile o a

“mettere sotto pressione” un protagonista di una lite civile;...che nelle concrete

circostanze il ricorso alle autorità penale appare abusivo...”.

Considerandi

2.

Con

contestuale sentenza del 21.1.1999, questa Camera (inc. CRP __________) ha respinto

una richiesta di accesso agli atti della madre dell’istante, denunciante nel

procedimento MP __________. Nella motivazione di quella decisione questa Camera

ha considerato che, in presenza di un non luogo a procedere del procuratore

pubblico, confermato anche in seconda istanza, ci si trova in assenza di reato

e non c’è una vittima o una parte civile. Inoltre si evidenziava come nella

fase delle informazioni preliminari il patrocinatore della denunciante istante

avesse potuto accedere agli atti.

3.

Una

successiva istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 9/10.9.2003

dalla Pretura del Distretto di __________ ai fini istruttori per una causa

civile ordinaria pendente (inc. __________). L’incarto penale era stato

richiamato da una parte, che poi vi aveva rinunciato. L’istanza è stata

respinta da questa Camera con sentenza del 2.12.2003 (inc. CRP __________) con

le seguenti considerazioni:

3.

Orbene alla parte lesa, che si è costituita parte

civile - come concretamente nella fattispecie ha fatto __________, che contro

il decreto di non luogo a procedere 27.11.1998 emesso dall'allora procuratore

pubblico Edy Meli nei confronti di __________ ha inoltrato istanza di promozione

dell'accusa, respinta con decisione 21.1.1999 di questa Camera (inc. __________),

giudizio confermato dal Tribunale federale (sentenza del __________) - il CPP

concede, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79

cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a quelli concernenti il reato che l’ha

danneggiata (cfr. M. RUSCA, E. SALMINA, C. VERDA, Commento del CPP – TI, ad

art. 79, n. 7 ss.). In questo contesto, questa Camera ha già avuto modo di

considerare che gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere

ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale

ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte. Di principio,

pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell’ambito

di un procedimento penale, avendo avuto la possibilità di acquisire i dati

necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito,

non può più essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti

personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento

penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate

nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del

procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera

personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al

procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare

preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto

tempestivamente debitamente uso (cfr. sentenza CRP del 2.12.2003 Inc. __________).

4.

Nella

fattispecie, ritenuta la rinuncia al richiamo dell'incarto penale in questione

da parte della parte attrice nella causa civile su cui si fonda l'istanza in

esame (attestata dal pretore nell'ordinanza 9.9.2003 di richiamo atti da

autorità), neppure si pone, indipendentemente dalla circostanza che il richiamo

dell'incarto penale sia divenuto una prova comune delle parti, la questione

dell'interesse legittimo a' sensi dell'art. 27 CPP. La parte convenuta nella

causa civile, del resto, nemmeno ha sostanziato un suo interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

procedimento penale che ha interessato __________.

4.

Con la

presente richiesta, l’istante ripropone una richiesta di accesso agli atti

penali sostanzialmente per ottenere delle informazioni relative alla cerchia

degli azionisti di una società, per sapere se determinati titoli azionari sono

stati consegnati o meno ad una banca, e per essere informata su chi gestisca un

Trust.

5.

Come

esposto in entrata, alla richiesta di accesso agli atti si oppone fermamente PI

2, mentre che il procuratore pubblico si rimette al prudente giudizio di questa

Camera, non senza formulare delle considerazioni sulla particolare natura del

procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti.

6.

L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

7.

Nel

presente caso, l’istante chiede, a dei fini sostanzialmente informativi, l’accesso

agli atti del procedimento penale chiuso da anni. Premesso che vale quanto già

riferito nella precedente decisione di questa Camera, ovvero che l’allora

patrocinatore della madre dell’istante aveva avuto accesso agli atti, nel

merito non si può prescindere dal carattere particolare del procedimento penale

inc. MP __________, di natura tipicamente civile, come concretamente sanzionato

dal TF e come riferito al punto 1 della presente decisione. L’istante non può neppure

essere considerata parte dell’allora procedimento: non ha un interesse

giuridico legittimo sufficiente ad accedere a degli atti di un procedimento solo

formalmente penale, ma sostanzialmente civile, e che quindi non si giustificava

di riattualizzare. C’è nel presente caso un interesse giuridico prevalente a

che gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi

scagionate, sia tutelato e sia prevalente rispetto all’interesse fatto valere

dall’istante.

8.

L’istanza

va pertanto respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a

carico della parte che le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI

2, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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