60.2006.43
istanza di ispezione degli atti. figlia di una denunciante defunta quale istante.
4 maggio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.43
Data decisione, Autorità:
04.05.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. figlia di una denunciante defunta quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.43
Lugano
4 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30/31.1.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione di visionare un incarto
penale aperto a seguito di una denuncia della madre;
richiamate le osservazioni 8.2.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani nelle quali evidenzia la natura squisitamente civile della vertenza a
suo tempo decisa e della richiesta presente, rimettendosi per il resto al
prudente criterio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 9/10.2.2006 del patrocinatore di PI 2, che
si oppone all’accesso agli atti richiesto, anche perché l’istante potrebbe
ottenere i documenti dal precedente patrocinatore della madre;
richiamato lo scritto di replica dell’istante del 15.2.2006 con il
quale ribadisce la propria richiesta;
richiamato lo scritto 20.2.2006 del procuratore pubblico, che rimanda
al precedente scritto dell’8.2.2006;
richiamato lo scritto di duplica del 27.2.2006 del patrocinatore di PI
2, che ribadisce la propria opposizione all’accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito
di una denuncia del 20.7.1998 di __________ __________ __________ nei confronti
di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP__________),
conclusosi con una decisione di non luogo procedere del 27.11.1998 (ABB __________).
La successiva istanza di promozione dell’accusa del 10.12.1998 è stata respinta
da questa Camera con sentenza del 29.1.1999 (inc. CRP __________). Il
successivo ricorso al TF è stato respinto con sentenza del 26.3.1999 (inc. __________).
In particolare in quest’ultima sentenza l’Alta Corte ha ricordato “che sia
il procuratore pubblico che la CRP hanno pertanto a ragione ritenuto che la
natura della vertenza sia essenzialmente civile...che va rilevato al proposito
che non è compito delle autorità penali di sostituirsi al giudice civile o a
“mettere sotto pressione” un protagonista di una lite civile;...che nelle concrete
circostanze il ricorso alle autorità penale appare abusivo...”.
Considerandi
2.
Con
contestuale sentenza del 21.1.1999, questa Camera (inc. CRP __________) ha respinto
una richiesta di accesso agli atti della madre dell’istante, denunciante nel
procedimento MP __________. Nella motivazione di quella decisione questa Camera
ha considerato che, in presenza di un non luogo a procedere del procuratore
pubblico, confermato anche in seconda istanza, ci si trova in assenza di reato
e non c’è una vittima o una parte civile. Inoltre si evidenziava come nella
fase delle informazioni preliminari il patrocinatore della denunciante istante
avesse potuto accedere agli atti.
3.
Una
successiva istanza di accesso agli atti è stata presentata in data 9/10.9.2003
dalla Pretura del Distretto di __________ ai fini istruttori per una causa
civile ordinaria pendente (inc. __________). L’incarto penale era stato
richiamato da una parte, che poi vi aveva rinunciato. L’istanza è stata
respinta da questa Camera con sentenza del 2.12.2003 (inc. CRP __________) con
le seguenti considerazioni:
3.
Orbene alla parte lesa, che si è costituita parte
civile - come concretamente nella fattispecie ha fatto __________, che contro
il decreto di non luogo a procedere 27.11.1998 emesso dall'allora procuratore
pubblico Edy Meli nei confronti di __________ ha inoltrato istanza di promozione
dell'accusa, respinta con decisione 21.1.1999 di questa Camera (inc. __________),
giudizio confermato dal Tribunale federale (sentenza del __________) - il CPP
concede, uno specifico accesso agli atti del procedimento penale (art. 79
cpv. 2 CPP), ovviamente limitato a quelli concernenti il reato che l’ha
danneggiata (cfr. M. RUSCA, E. SALMINA, C. VERDA, Commento del CPP – TI, ad
art. 79, n. 7 ss.). In questo contesto, questa Camera ha già avuto modo di
considerare che gli atti di procedimenti penali conclusi possono essere
ispezionati solo nella misura in cui sono integrati in un procedimento penale
ancora aperto nel quale il richiedente figuri quale parte. Di principio,
pertanto, alla parte civile, che ha avuto accesso ad un incarto penale nell’ambito
di un procedimento penale, avendo avuto la possibilità di acquisire i dati
necessari alla formulazione delle sue pretese civili in tal specifico ambito,
non può più essere riconosciuto un interesse giuridico prevalente sui diritti
personali delle altre parti implicate dopo la conclusione del procedimento
penale. La necessità della tutela degli interessi delle altre parti implicate
nel procedimento penale, che queste si possono attendere con la conclusione del
procedimento penale, consistente in particolare nella tutela della loro sfera
personale privata, ma anche nella cessazione della pubblicità correlata al
procedimento e nella maggior accessibilità agli atti dello stesso, appare
preminente rispetto alla perpetuazione di un diritto di cui non si è fatto
tempestivamente debitamente uso (cfr. sentenza CRP del 2.12.2003 Inc. __________).
4.
Nella
fattispecie, ritenuta la rinuncia al richiamo dell'incarto penale in questione
da parte della parte attrice nella causa civile su cui si fonda l'istanza in
esame (attestata dal pretore nell'ordinanza 9.9.2003 di richiamo atti da
autorità), neppure si pone, indipendentemente dalla circostanza che il richiamo
dell'incarto penale sia divenuto una prova comune delle parti, la questione
dell'interesse legittimo a' sensi dell'art. 27 CPP. La parte convenuta nella
causa civile, del resto, nemmeno ha sostanziato un suo interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
procedimento penale che ha interessato __________.
4.
Con la
presente richiesta, l’istante ripropone una richiesta di accesso agli atti
penali sostanzialmente per ottenere delle informazioni relative alla cerchia
degli azionisti di una società, per sapere se determinati titoli azionari sono
stati consegnati o meno ad una banca, e per essere informata su chi gestisca un
Trust.
5.
Come
esposto in entrata, alla richiesta di accesso agli atti si oppone fermamente PI
2, mentre che il procuratore pubblico si rimette al prudente giudizio di questa
Camera, non senza formulare delle considerazioni sulla particolare natura del
procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti.
6.
L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
7.
Nel
presente caso, l’istante chiede, a dei fini sostanzialmente informativi, l’accesso
agli atti del procedimento penale chiuso da anni. Premesso che vale quanto già
riferito nella precedente decisione di questa Camera, ovvero che l’allora
patrocinatore della madre dell’istante aveva avuto accesso agli atti, nel
merito non si può prescindere dal carattere particolare del procedimento penale
inc. MP __________, di natura tipicamente civile, come concretamente sanzionato
dal TF e come riferito al punto 1 della presente decisione. L’istante non può neppure
essere considerata parte dell’allora procedimento: non ha un interesse
giuridico legittimo sufficiente ad accedere a degli atti di un procedimento solo
formalmente penale, ma sostanzialmente civile, e che quindi non si giustificava
di riattualizzare. C’è nel presente caso un interesse giuridico prevalente a
che gli interessi delle persone allora coinvolte nel procedimento, poi
scagionate, sia tutelato e sia prevalente rispetto all’interesse fatto valere
dall’istante.
8.
L’istanza
va pertanto respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a
carico della parte che le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI
2, __________, CHF 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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