60.2006.435
Istanza di ispezione degli atti. tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
18 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.435
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.435
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi
e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.11.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del
procedimento penale inc. TPC __________ a carico dell’avv. PI 1, __________,
per estrarre copia degli atti necessari al giudizio amministrativo;
richiamate le osservazioni 21.11.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 21/22.11.2006 dell’avv. PI 1, mediante le
quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso
il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) sono pendenti diverse
procedure ricorsuali aventi per oggetto azioni risarcitorie ex art. 52 LAVS relative
all’__________, di cui l’avv. PI 1 era presidente, ed in relazione alla quale
ha commesso degli illeciti penali oggetto del procedimento penale inc. TPC __________.
2. La
richiesta di accesso agli atti è riferita alla compulsazione degli atti penali
ed all’acquisizione agli atti da parte del TCA di quei documenti che
risultassero necessari per il giudizio amministrativo. Né il procuratore
pubblico né l’avv. PI 1 si sono opposti alla domanda.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso è pacifico il legame tra l’incarto penale di cui si chiede la
visione degli atti e le azioni risarcitorie pendenti presso il TCA. È quindi
pacificamente dato un interesse giuridico legittimo.
5. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti avverrà presso il TPC e potranno essere fotocopiati
gli atti che il giudice delegato riterrà necessari per il giudizio amministrativo.
6. Considerata
l’autorità istante, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Per
questi motivi,
visito l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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