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Decisione

60.2006.440

Rifiuto di approvazione di una nota d'onorario essendo stato negato il gratuito patrocinio e non essendo stato nominato un difensore d'ufficio

29 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

a.Nell’ambito

del procedimento penale per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente

complicità in ripetuta appropriazione indebita (AI 1, richiesta di conferma

d’arresto 24.6.2005 e AI 5, verbale di notifica di arresto e di decisione

24.6.2005, inc. GIAR __________), __________ __________ è stato fermato in data

23.5.2005.

In

data 2.9.2005 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei suoi confronti per

titolo di guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida (AI 104, estensione dell’accusa 2.9.2005,

inc. MP __________ e __________).

b.

In occasione della sua audizione da parte

del giudice dell'istruzione e dell'arresto per la conferma dell’arresto, __________

__________ ha designato la qui ricorrente quale propria patrocinatrice.

c.Con successiva

istanza del 28/30.6.2005, __________ __________ ha postulato la concessione del

beneficio del gratuito patrocinio.

d.

Con decisione 9.11.2005 il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la richiesta 28/30.6.2005, ritenuto

che __________ __________ “(...) è stato scarcerato il 14 luglio 2005, per

cui non si trova più in situazione di difesa obbligatoria ex art. 49 CPP”,

che il 7.9.2005 “(...) il difensore di fiducia ha rimesso il mandato, (e non

è dato a sapere se l’accusato fa capo ad altro legale), per cui il problema del

gratuito patrocinio oggetto dell’istanza è privo d’oggetto a partire dalla data

menzionata e rimane attuale solo per il periodo precedente”, che “(...)

l’istante, a tutt’oggi, non ha risposto alle richieste di informazione del 12

luglio 2005 e 20 luglio 2005”, che “alla luce di quanto sopra appare

superfluo attendere l’esito degli accertamenti disposti dal magistrato

inquirente in relazione al sospetto di un inganno alle autorità di assistenza

(cfr. scritto MP 11 luglio 2005)”, rilevando inoltre che l’istante non avendo

“(...) dato seguito all’obbligo di corretta e completa informazione che gli

incombe, la sua richiesta può essere respinta già per questo motivo (DTF 125 IV

164)” (decisione 9.11.2005, p. 1, inc. GIAR __________).

e.

__________ __________, ed in via sussidiaria

l’avv. dr. RI 1, hanno inoltrato ricorso a questa Camera contro la decisione

del giudice dell'istruzione e dell'arresto. Con sentenza 7.12.2005 (inc. CRP __________)

questa Camera ha respinto il gravame.

f.

Con istanza 7.11.2006, la qui ricorrente ha

inviato al giudice dell'istruzione e dell'arresto una nota di onorario complessiva

in relazione al patrocinio di __________ __________.

g.

Con decisione 8.11.2006, il giudice

dell'istruzione e dell'arresto Edy Meli ha comunicato di non avere competenza alcuna

per tassare le note d’onorario inviate dalla qui ricorrente, non essendo dato

né il caso di gratuito patrocinio (che era stato negato) né la garanzia dello

Stato per i difensori d’ufficio rimasti non remunerati. Con successivo scritto

15.11.2006, il giudice dell'istruzione e dell'arresto precisava il senso e la portata

della propria decisione.

h.

Con il presente gravame, la qui ricorrente

chiede di cassare la decisione del giudice dell'istruzione e dell'arresto, di

approvare la nota di onorario, oltre a protestare spese e ripetibili. Nel

gravame, la qui ricorrente sostiene di aver agito quale difensore d’ufficio,

trattandosi di un caso di difesa necessaria, e ciò con riferimento alla

decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 131 I 217.

in

diritto

1.Nel

presente caso, occorre preliminarmente constatare che la ricorrente non è stata

nominata quale difensore d’ufficio ai sensi della Legge cantonale sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL 3.1.1.7).

Per quanto riguarda il gratuito

patrocinio, come visto, è stato negato dal giudice dell'istruzione e

dell'arresto, con decisione confermata da questa Camera.

Di

modo che è pacifico che gli atti di patrocinio operati dalla ricorrente non

rientrino né nel gratuito patrocinio, né in un rapporto di difesa d’ufficio, ma

unicamente in un rapporto di mandato di diritto privato.

Considerandi

2.

A giusto

titolo pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato la

propria incompetenza, non essendo dato un caso di gratuito patrocinio o un caso

di difesa d’ufficio. Il giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha nessun

titolo di intervenire.

3.

Questa

conclusione è valida anche con riferimento alla sentenza del Tribunale federale

citata dalla ricorrente (DTF 131 I 217).

In

quella decisione, emerge anzitutto dalla descrizione dei fatti, che il

ricorrente era stato nominato difensore d’ufficio dalla “Chambre d’accusation du

Tribunal cantonal” di Friborgo, diversamente da quanto non avvenuto nel presente

caso.

Inoltre, nel merito, il Tribunale federale

fa riferimento anche alla normativa del Canton Ticino (consid. 2.6), senza

formulare critiche a riguardo della stessa, con riferimento anche alla

situazione del difensore d’ufficio.

4.

Nel

proprio ricorso la ricorrente equipara la difesa necessaria e la difesa

d’ufficio, che sono due nozioni diverse e non coincidenti.

La

difesa necessaria è prevista per i casi in cui nell’interesse della giustizia

si ritiene indispensabile la presenza di un patrocinatore, secondo diversi

criteri quali la gravità dell’infrazione, la possibile pena, la complessità

della fattispecie e la personalità dell’accusato.

Il

patrocinio d’ufficio, giusta l’art. 2 cpv. 1 Lag, consiste nella designazione

di un patrocinatore quando, dinanzi alle autorità giudicanti del Cantone,

nonostante vi sia oggettiva necessità di patrocinio, una persona non è in grado

o rifiuta di procedere alla designazione con atti propri.

5.

Il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Per

questi motivi,

vista la Lag, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--

(trecento), sono poste a carico dell’avv. dr. RI 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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