60.2006.445
Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante
18 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.445
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte nel procedimento civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.445
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.11.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 28/29.11.2006 del procuratore pubblico Nicola
Respini, con le quali comunica di non avere obbiezioni all’accesso agli atti
richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia di anonimi clienti a carico di due cittadini __________,
che hanno agito quali operatori finanziari, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________), attualmente ancora allo stadio delle
informazioni preliminari. In questo contesto il procuratore pubblico ha
proceduto all’audizione di alcuni clienti e all’audizione, in due occasioni, di
un ex funzionario dell’istituto bancario. In relazione a questa procedura si
colloca la richiesta dell’istituto bancario istante.
2. L’istituto
bancario istante aveva fatto una prima richiesta di accesso agli atti, decisa
negativamente da questa Camera in data 29.10.2004 (inc. CRP __________). In
quel caso, la richiesta era stata fatta in relazione alla posizione di un
funzionario della banca, nei confronti del quale non era stata mossa accusa
penale di sorta.
3. La
presente istanza fa riferimento ad un’azione civile promossa nel frattempo da
uno dei clienti a suo tempo gestito dagli indagati nel procedimento penale.
Dall’estratto della petizione allegato all’istanza risulta la produzione di parte
degli atti penali (p. 24).
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5. Nel
presente caso, e diversamente dalla precedente istanza, è dato un interesse
giuridico legittimo della banca di poter accedere agli atti del procedimento,
ritenuto che anche il Ministero pubblico non vi si oppone e non solleva
eventuali bisogni d’inchiesta. L’introduzione di una causa civile nei confronti
dell’istituto bancario istante in relazione a fatti connessi con quelli oggetto
dell’inchiesta permettono di concludere all’esistenza dell’interesse giuridico
legittimo.
Fatti
6. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico,
Considerandi
previo contatto telefonico, da parte del patrocinatore della banca o del
servizio giuridico della banca.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
-;
- sede (rif. inc. MP __________).
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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