60.2006.446
Istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante
18 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.446
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. camera per l'avvocatura e il notariato quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.446
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.11.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale
inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 29.11/1.12.2006 del patrocinatore
dell’avv. PI 2, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico dell’avv. PI 2. Il procuratore pubblico competente
ha promosso nei suoi confronti l’accusa per titolo di appropriazione indebita,
e ne ha dato comunicazione alla Camera istante in data 16.11.2006.
2. Conseguentemente,
con la presente istanza, la suddetta Camera chiede di poter compulsare gli atti
del procedimento segnalato. L’avv. PI 2, per il tramite del proprio patrocinatore,
ha comunicato di non opporsi alla compulsazione degli atti.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. La
Camera istante, con riferimento agli art. 30 cpv. 2 lit. g e 40 Lavv., ha competenza
per prendere eventuali misure cautelari. Per questo motivo, è certamente dato
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire mediante trasmissione temporanea
degli atti alla Camera istante da parte del Ministero pubblico.
6. Considerata
la funzione della Camera istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle
spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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