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Decisione

60.2006.452

Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante

29 novembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

4.3.2006. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

2.La

Commissione tutoria istante ha fissato un incontro con PI 2. In vista di tale

incontro chiede di poter ricevere copia della denuncia/querela presentata dalla

ex moglie. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato

favorevolmente la richiesta. Il ristretto tempo non ha consentito di interpellare

le parti.

3.L'art.

27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

4.Nella

fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro

e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)

dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e

315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in

materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

personali con i genitori. La copia della querela/denuncia (inc. MP __________)

appare utile oltre che necessaria per permettere alla IS 1 di svolgere il suo

compito con piena cognizione di causa.

5.L’istanza

è accolta. La querela/denuncia sarà trasmessa in allegato alla presente

decisione.

6.Considerato

che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa

di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

visto

l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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