60.2006.452
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante
29 novembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.452
Data decisione, Autorità:
29.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.452
Lugano
29 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/27.11.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una denuncia sporta a carico di PI 2
da parte della ex moglie;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico una
prima volta in data 20.10.2006, e sollecitata poi in data 17.11.2006;
ritenuto che la richiesta è stata inviata a questa Camera in data
24/27.11.2006, con un preavviso favorevole da parte del procuratore pubblico
Mario Branda;
considerato che la richiesta è fatta in vista di un incontro tra la
Commissione tutoria istante e PI 2 previsto per il prossimo 4.12.2006, di modo
che non è possibile una tempestiva presa di posizione delle parti;
preso atto degli atti del procedimento, si giustifica di decidere
senza scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data
24.4.2006 __________ ha denunciato/querelato il marito PI 2 per i fatti
accaduti in occasione di una visita che l’ex marito le ha fatto in data
Fatti
4.3.2006. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
2.La
Commissione tutoria istante ha fissato un incontro con PI 2. In vista di tale
incontro chiede di poter ricevere copia della denuncia/querela presentata dalla
ex moglie. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta. Il ristretto tempo non ha consentito di interpellare
le parti.
3.L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4.Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro
e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC)
dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e
315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in
materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori. La copia della querela/denuncia (inc. MP __________)
appare utile oltre che necessaria per permettere alla IS 1 di svolgere il suo
compito con piena cognizione di causa.
5.L’istanza
è accolta. La querela/denuncia sarà trasmessa in allegato alla presente
decisione.
6.Considerato
che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visto
l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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