60.2006.454
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. prescrizione
27 settembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2006.454
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. prescrizione
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.454
Lugano
27 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.11.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
24.11.2006 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 1.12.2006 del
magistrato inquirente, che comunica di non aver osservazioni in merito, e 4/6.12.2006
della Divisione della giustizia, che “(…) si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data
12.1.2004 il procuratore pubblico, nell’ambito dell’inchiesta __________, ha
promosso l’accusa nei confronti di IS 1 per il reato di riciclaggio di denaro
per avere, in correità con __________, nel periodo tra il 16.11.1998 e il
27.11.1998, “(…) compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento
dell’origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per almeno
complessivi ca. CHF 153'690.--, che sapeva o doveva presumere dalle
circostanze, provenire da un crimine ed in particolare da traffici
internazionali di stupefacenti (in caso cocaina), ricevendo in compenso da __________
la somma di almeno fr. 1'029.90 (fr. 900.-- in contanti e fr. 129.90 quale
differenza sulle operazioni di cambio)” (promozione dell’accusa 12.1.2004,
Al 7, inc. MP __________);
che con decisione 24.11.2006
il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale “(…)
ritenuto come il reato di riciclaggio ex art. 305bis cifra 1 CP costituisca un
delitto, l’azione penale, in base all’art. 70 vecchio CP, si prescrive in
cinque anni e in forma assoluta in sette anni e mezzo. (…) occorre decretare
l’abbandono in relazione al reato di riciclaggio di denaro nei confronti di IS
1 per intervenuta prescrizione” (decreto d’abbandono 24.11.2006, ABB __________);
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l’importo di CHF 2'171.70 per spese legali;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che in
concreto il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione
dell’azione penale;
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti
l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata
sul diritto sostanziale;
che il
Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della prescrizione
comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve quindi essere
sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002);
che IS 1 può essere dunque
considerato “prosciolto“ avendo così diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese legali;
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che il
2.9.2005 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha designato l’allora lic.
iur. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1 (decisione GIAR 26.1.2004, Al 10, inc. MP
__________), ammettendo quest’ultimo al beneficio del gratuito patrocinio (decisione
GIAR 5.10.2004, Al 14, inc. MP __________);
che, essendo stato
prosciolto dalle accuse, IS 1 ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per
ingiusto procedimento;
che l’istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF
1'586.20 a titolo di onorario (865 minuti, pari a 14 ore e 25 minuti, a CHF
110.--/ora), CHF 432.10 di spese e CHF 153.40 di IVA (cfr. dettaglio nota professionale);
che fino
all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai
praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che
Considerandi
nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo
della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle
retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di
assistenza giudiziaria (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione
in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);
che questa
Camera ammette, per difese assunte a partire dal 2002, una tariffa di CHF
110.
--/ora (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. __________);
che la
tariffa applicata, pari a CHF 110.--/ora per le prestazioni fornite dall’allora
lic. iur. PR 1 appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri
indicati;
che il dispendio orario
esposto, pur considerato che per la prestazione di un praticante non valgono
gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro
medesime conoscenze e pertanto, ai fini della remunerazione, si deve tenere
conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed
alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del
Consiglio di moderazione in re P.R.Z., inc. __________), appare invece
eccessivo;
che del resto la pratica ha
richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di
fatto o di diritto particolari, circostanza che peraltro l’istante non
sostiene;
che conseguentemente
all’istante va riconosciuto l’importo limitatamente a CHF 1'338.30 (730 minuti,
pari a 12 ore e 10 minuti) a titolo di onorario, di cui 70 minuti inerenti i
colloqui telefonici con il giudice dell’istruzione e dell’arresto, con la __________
(__________), con il Ministero pubblico, con il cliente (come postulato), 260
minuti inerenti gli scritti al giudice dell’istruzione e dell’arresto, alla __________
(__________), al Ministero pubblico, al cliente, alla Sezione delle Finanze
(cancellati i 15 muniti per “fax da GIAR” e per “distinta spese”
non giustificati), 225 minuti inerenti l’esame degli atti (cancellati i 90
minuti per “atti fotocopiati c/o MP”, la durata apparendo eccessiva e
largamente compresa nel tempo già riconosciuto per lo studio dell’incarto) e
175.
minuti inerenti l’istanza di gratuito patrocinio, l’istanza di complemento
d’inchiesta, il reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto e la presente
istanza (il tempo per la stesura di quest’ultima ridotto a 45 minuti
trattandosi di un’istanza di sole due pagine, che non presentava inoltre dal
profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari);
che a detta somma vanno
aggiunte le spese riconosciute in CHF 420.--, ridotte a CHF 9.-- quelle
inerenti le telefonate (CHF 0.15/minuto non essendo stata provata la necessità
delle telefonate al cliente sul suo apparecchio natel; cfr. decisione 10.12.2004
del Consiglio di moderazione in re avv. B.P., inc. __________);
che l’IVA, al 7.6 % su
1'758.30, ammonta a CHF 133.60;
che a IS 1 va pertanto rifuso
l’importo di CHF 1'891.90;
che interessi di mora non
sono pretesi;
che giusta l’art. 39 cpv. 2
LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato
prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti
stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di
CHF 250.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 300.--, sono poste a
carico del qui istante parzialmente soccombente in ragione di circa 2/10, per
la somma di CHF 60.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
abbandono 24.11.2006 emanato dal procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli
artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'891.90.
2. La
tassa di giustizia di CHF CHF 250.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi
CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 60.--(sessanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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