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Decisione

60.2006.455

Istanza di decadenza della cauzione

21 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.455

Data decisione, Autorità:

21.12.2006, CRP

Titolo:

Istanza di decadenza della cauzione

DECADENZA OPE LEGIS

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA

art. 112 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.455

Lugano

21 dicembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/22.9.2006 presentata dal

IS 1

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF

6'801.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamate le osservazioni 5/6.12.2006 del procuratore pubblico Mario

Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;

ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;

in fatto ed in diritto

1. Con

sentenza 3.8.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC

__________) PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuto furto,

ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione grave alla LCStr,

ripetuto furto d’uso, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e ripetuta

circolazione malgrado la revoca, alla pena di 5 mesi di detenzione parzialmente

addizionale, e all’espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese processuali (nella misura di due terzi).

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore

dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 6'801.--, considerato come

nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza

3.8

, p. 6).

3.

Il

procuratore pubblico ha dato il suo consenso alla decadenza a favore dello

Stato; PI 2 non si è pronunciato.

4.

La

cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore

dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad

un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non

correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che

constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione

già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore

dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 874, in particolare nota 2425). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la

cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti,

allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o

all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza

della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le

condizioni elencate da questo capoverso.

5.

La

parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato

siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente

esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,

non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

6.

La

successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei

ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della

Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,

limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al

momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato

si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza

della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993

in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere

solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e

indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.

REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione

codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e

nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il

contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni

inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà

provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva

argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione

costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,

ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere

l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano

essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore

dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme

contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento

dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi

coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad

un'eventuale espiazione della pena.

7.

Nella

fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte

(sentenza 3.8.2006, p. 6), costituisce condizione e causa di decadenza della

cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p.

449).

8.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza la cauzione di CHF 6'801.-- prestata da PI 2, __________, è

dichiarata decaduta a favore dello Stato.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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