60.2006.455
Istanza di decadenza della cauzione
21 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.455
Data decisione, Autorità:
21.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.455
Lugano
21 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.9.2006 presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF
6'801.-- prestata da PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamate le osservazioni 5/6.12.2006 del procuratore pubblico Mario
Branda, con le quali comunica di aderire alla richiesta;
ritenuto che PI 2 non ha presentato osservazioni;
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 3.8.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC
__________) PI 2 è stato condannato in contumacia per titolo di ripetuto furto,
ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione grave alla LCStr,
ripetuto furto d’uso, inosservanza dei doveri in caso di infortunio e ripetuta
circolazione malgrado la revoca, alla pena di 5 mesi di detenzione parzialmente
addizionale, e all’espulsione dal territorio svizzero per 3 anni, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali (nella misura di due terzi).
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore
dello Stato della cauzione prestata da PI 2 di CHF 6'801.--, considerato come
nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza
3.8
, p. 6).
3.
Il
procuratore pubblico ha dato il suo consenso alla decadenza a favore dello
Stato; PI 2 non si è pronunciato.
4.
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione
già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore
dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare nota 2425). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la
cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti,
allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o
all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza
della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso.
5.
La
parte civile ha diritto di chiedere che con la cauzione prestata dal condannato
siano anzitutto soddisfatte le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili, se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
6.
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al
momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato
si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza
della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993
in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere
solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e
indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.
REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione
codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e
nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il
contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni
inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà
provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva
argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione
costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,
ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere
l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano
essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore
dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme
contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento
dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi
coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad
un'eventuale espiazione della pena.
7.
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte
(sentenza 3.8.2006, p. 6), costituisce condizione e causa di decadenza della
cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p.
449).
8.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 6'801.-- prestata da PI 2, __________, è
dichiarata decaduta a favore dello Stato.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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