60.2006.456
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
18 dicembre 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.456
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.456
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.11/5.12.2006 presentata dal
RI 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF
4'558.34 prestata da CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
richiamato lo scritto 7/11.12.2006 del patrocinatore di CO 1, che
comunica di non avere osservazioni da fare dato il chiaro testo dell’art. 112
CPP;
richiamato lo scritto 12.12.2006 del procuratore pubblico Maria
Galliani, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
sentenza 27.10.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc.
TPC __________), CO 1 è stato condannato in contumacia per titolo di mancata
truffa e di falsità in documenti alla pena di otto mesi di detenzione ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore
dello Stato della cauzione prestata da CO 1 di CHF 4'558.34, considerato come
nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza
27.10
, p. 2).
3.
Patrocinatore
e procuratore pubblico non hanno formulato particolari osservazioni.
4.
La
cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore
dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad
un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non
correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che
constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,
già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore
dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, n. 874, in particolare nota 2425). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la
cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti,
allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o
all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza
della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le
condizioni elencate da questo capoverso.
5.
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento
in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si
sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza
della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993
in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere
solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e
indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.
REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione
codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art.
51.
e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso
sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese
non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà
provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva
argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione
costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,
ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere
l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
6.
Nella
fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte
(sentenza 27.10.2006, p. 2), costituisce condizione e causa di decadenza della
cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).
7.
Vista
la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
Per
questi motivi,
richiamato
l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza è
accolta.
§
Di conseguenza la cauzione di CHF 4'558.34 prestata da CO 1, __________, è
dichiarata decaduta a favore dello Stato.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster