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Decisione

60.2006.456

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

18 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.456

Data decisione, Autorità:

18.12.2006, CRP

Titolo:

Istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato

DECADENZA OPE LEGIS

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA

art. 112 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.456

Lugano

18 dicembre

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27.11/5.12.2006 presentata dal

RI 1

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF

4'558.34 prestata da CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

richiamato lo scritto 7/11.12.2006 del patrocinatore di CO 1, che

comunica di non avere osservazioni da fare dato il chiaro testo dell’art. 112

CPP;

richiamato lo scritto 12.12.2006 del procuratore pubblico Maria

Galliani, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Con

sentenza 27.10.2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc.

TPC __________), CO 1 è stato condannato in contumacia per titolo di mancata

truffa e di falsità in documenti alla pena di otto mesi di detenzione ed al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, il presidente della Corte chiede la decadenza a favore

dello Stato della cauzione prestata da CO 1 di CHF 4'558.34, considerato come

nei suoi confronti si sia dovuto procedere nelle forme contumaciali (sentenza

27.10

, p. 2).

3.

Patrocinatore

e procuratore pubblico non hanno formulato particolari osservazioni.

4.

La

cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore

dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad

un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non

correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che

constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione,

già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore

dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea

2006, n. 874, in particolare nota 2425). Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la

cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti,

allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o

all’espiazione della pena o della misura privativa della libertà. La decadenza

della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le

condizioni elencate da questo capoverso.

5.

La

successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei

ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della

Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,

limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento

in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si

sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza

della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993

in re K.). In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere

solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, eventuali multe e

indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP). Il Tribunale federale (cfr.

REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione

codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art.

51.

e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso

sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese

non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà

provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva

argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione

costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione,

ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere

l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).

6.

Nella

fattispecie, l'ingiustificata assenza dal processo, ritenuta tale dalla Corte

(sentenza 27.10.2006, p. 2), costituisce condizione e causa di decadenza della

cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 112 CPP, p. 449).

7.

Vista

la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è

accolta.

§

Di conseguenza la cauzione di CHF 4'558.34 prestata da CO 1, __________, è

dichiarata decaduta a favore dello Stato.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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