60.2006.457
Istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante
18 dicembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.457
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore militare quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.457
Lugano
18 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.11/5.12.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di un atto d’accusa a carico di PI 2, __________
(patr. da: lic. iur. PR 1, __________, __________);
richiamato lo scritto 6/7.12.2006 del patrocinatore di PI 2, con il
quale comunica di non avere obbiezioni;
richiamato lo scritto 7.12.2006 del procuratore pubblico Moreno
Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da
formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 sfociato
in un atto d’accusa del 4.8.2006 (ACC __________) per violazione della LStup e
della LCStr.
2. Con
la presente procedura l’istante, nella sua veste di GI militare, chiede di
ricevere copia dell’atto d’accusa. Nessuno si è opposto alla richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Il
diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure
fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per
quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla
base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di
reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie
e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi
è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM),
in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art.
44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si
estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare
pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento.
Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non
permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è accolta. Copia dell’atto di accusa (ACC __________) sarà inviata all’istante
contestualmente alla copia della presente decisione a lui destinata.
6. Si
giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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