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Decisione

60.2006.459

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. danno materiale

3 ottobre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al

patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la

preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere

quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--

per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF

3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre

parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,

dal 4.5.2005 al 26.10.2005, di complessivi CHF 2'594.95 (recte CHF 2'792.15)

[di cui CHF 2'560.-- di onorario (8 ore e 32 minuti a CHF 300.--/ora), CHF

34.95 di spese e CHF 197.20 di IVA (doc. C)];

che la tariffa applicata,

pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai predetti principi, non rientrando nei

parametri indicati;

che il

dispendio orario esposto, pari a 8 ore e 32 minuti, appare, per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale, eccessivo;

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che, in virtù delle suddette

considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota

professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per

quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,

Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i

danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento

pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]

viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora, per

complessivi CHF 1'812.50, di cui 30 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero

pubblico (Al 10), 10 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al

11), 5 minuti inerenti il fax 9.5.2005 al Ministero pubblico (Al 12), 10 minuti

inerenti il fax 13.6.2005 al Ministero pubblico (Al 16), 10 minuti inerenti il

fax 11.8.2005 al Ministero pubblico (Al 19), 10 minuti inerenti lo scritto

2.9.2005 al Ministero pubblico (Al 21), 5 minuti inerenti l’istanza di rito

abbreviato 2.9.2005 (Al 22), 20 minuti inerenti il fax 8.9.2005 al Ministero

pubblico (Al 24), 10 minuti inerenti il fax 10.10.2005 al Ministero pubblico

(Al 29), 45 minuti per l’istanza di gratuito patrocinio 27.10.2005 (doc. D), 60

minuti per i colloqui con il qui istante e con il Ministero pubblico, 90 minuti

per l’esame degli atti e lo studio dell’incarto, 60 minuti inerenti il verbale

di interrogatorio 11.7.2005, 70 minuti inerenti il verbale di interrogatorio

20.10.2005;

che a questo importo vanno

aggiunte le spese, riconosciute in CHF 34.95 (come esposto) (doc. C);

che l’IVA ammonta a CHF 140.40;

che il

7.11.2005 il giudice dell'istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 al

beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 27.10.2005 (AI 35/doc. D);

che, essendo stato

prosciolto dalle accuse, ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per

ingiusto procedimento;

che l’istante postula ulteriormente

la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia dal

27.10.2005 al 5.12.2006, di complessivi CHF 3'303.20 (recte CHF 3'554.20) [di

cui CHF 3'263.30 di onorario (14 ore e 50 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 39.85

di spese e CHF 251.05 di IVA (non conteggiata nella nota d’onorario di cui al

doc. E)];

che la tariffa applicata, in

questo caso di CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario

esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute

conoscenze in ambito penale;

che viene conseguentemente

approvato un onorario pari a 12 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, per

complessivi CHF 2'805.--, di cui 75 minuti inerenti i colloqui telefonici con

il cliente, con il Tribunale penale cantonale, con l’avv. PR 2 e con il giudice

dell’istruzione e dell’arresto (come esposto), 150 minuti inerenti le

conferenze con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al

Tribunale penale cantonale, al cliente ed a __________ (ridotti quelli inerenti

lo scritto 24.11.2005 e lo scritto 28.7.2006 trattandosi di semplici

comunicazioni al Tribunale penale cantonale), 125 minuti inerenti lo studio

dell’incarto [ridotto il tempo per lo “studio problemi giuridici legati ad

errore di diritto ex art. 19 CPS e artt. 27 cpv. 2 CCS e 20 CO. Nullità cessione

di credito comporta assenza di affidamento e pertanto cade il reato ex art. 138

CPS” del 4.9.2006 essendo già stato largamente computato nella nota professionale

17.11.2005 nello studio dell’incarto (dal 4.5.2005 al 26.10.2005)], 15 minuti

inerenti il viaggio a piedi fino al Tribunale penale cantonale “per analisi

incarto agli atti” (come esposto), 120 minuti inerenti la redazione del “memorandum”

(come esposto), 60 minuti inerenti la redazione dell’istanza di assegnazione d’indennità

a questa Camera (ridotti in considerazione del fatto che la stesura

dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari) e 150 minuti inerenti l’udienza davanti alle assise correzionali;

che inoltre la prestazione 4.9.2006

del collega di studio del patrocinatore del qui istante, avv. __________ (__________),

Considerandi

per “conferenza interna con __________ (lettura dell’arringa e discussione

con __________)” non appare giustificata;

che a detta somma vanno

aggiunte le spese, riconosciute in CHF 39.85 (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF

216.

;

che a titolo di spese legali

all’istante va pertanto risarcito l’importo complessivo di CHF 5’048.90;

che, con

riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza

sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in

vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato

inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che

quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa

o della detenzione;

che per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,

gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER

/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante afferma al proposito che “(…)

trovatosi nel bel mezzo di un tormentone giudiziario ed avendo perso la propria

fiducia nella giustizia (quest’ultima riacquistata solo dopo la sentenza di

assoluzione), il signor IS 1 è caduto in un profondo stato depressivo, tant’è

che per tutta la durata del procedimento penale (quasi due anni) è stato in

cura presso diversi psicologi (con una frequenza media di una seduta di un’ora

per settimana), che, oltre ad assisterlo, gli hanno prescritto degli antidepressivi

e degli ansiolitici. A titolo di risarcimento dei costi delle sedute psicologiche

e dei medicamenti non coperti dalla cassa malati (danni materiali), l’istante

chiede che gli venga riconosciuto l’importo forfetario di CHF 5'000.--“ (istanza

5/6.12.2006, p. 3);

che nondimeno IS 1 non tenta neppure di

dimostrare, documentando, come gli incombeva, l’esistenza dell’asserito danno;

che, invero, IS 1, a cui spetta l’onere

della prova (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe

dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno le

fatture per i medicamenti ed i costi del medico;

che l’istante in proposito ha affermato

che “la richiesta dei danni materiali è formulata in modo forfetario in

quanto il signor IS 1 non se l’è più sentita, a processo terminato, di cercare

tutti i documenti giustificativi, preferendo lasciarsi alle spalle questo brutto

episodio della sua vita” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che, pur comprendendo lo stato d’animo

del qui istante, non si può esigere la rifusione di un pregiudizio materiale

solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per

procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione

TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che così facendo IS 1 non ha inoltre

provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti

e la sua asserita sofferenza psichica;

che dalla lettura dell’istanza

5/6.12.2006 risulta come i problemi dell’istante siano anche da ricondurre alla

perdita del lavoro conseguente al fallimento della società [“(…) il signor IS

1, quale conseguenza del fallimento della __________ Sagl, intervenuto a

seguito della relativa domanda presentata dalla __________ SA, ha perso il

proprio lavoro” (istanza 5/6.12.2006, p. 2)];

che, in queste circostanze, nulla gli è

dovuto a questo titolo;

che l'indennità

prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che IS 1 sostiene che “a

titolo di risarcimento del torto morale, il cui apprezzamento compete al

giudice, l’istante chiede che lo Stato gli riconosca l’importo di CHF 5'000.--,

ritenuto che la Pubblica accusa, rappresentata dall’avv. Maria Galliani (…), se

avesse esaminato meglio il caso dal profilo giuridico (in particolare l’atto di

cessione alla base dell’accusa di appropriazione indebita, rivelatosi

parzialmente nullo secondo il giudice Zali), avrebbe potuto senz’altro evitare

di coinvolgere il signor IS 1 per quasi due anni nel procedimento penale e di

trascinarlo per giunta dinnanzi ad una Corte delle Assise Correzionali per un

importo contestato di poco più di CHF 50'000.-- (…)” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che l’istante non ha prodotto alcun

certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e non ha

dimostrato in altro modo un asserito pregiudizio;

che lo Stato

non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un

pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che si deve

pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che questa

conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,

come emerge dal giudizio 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise

correzionali e dalla presente decisione;

che la

pretesa non può quindi essere ammessa;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che alla luce delle suddette

considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5’048.90 per

spese legali;

che giusta l'art. 322 CPP il denunciante,

il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a

rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è

stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

che nella

fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si

evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;

che pertanto

si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

che giusta l’art. 39 cpv. 2

LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato

prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale e fissata nei limiti

stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di

CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a

carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/3, per

la somma di CHF 530.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di conseguenza lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza

5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________,

giudice Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5’048.90.

2. La

tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 530.--(cinquecentotrenta).

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

-

__________

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

3. PI

3

4. PI

4

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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