60.2006.459
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. danno materiale
3 ottobre 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2006.459
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. danno materiale
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.459
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/6.12.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 5.9.2006 del
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio
Zali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 14/18.12.2006
della Divisione della giustizia che contesta le pretese di CHF 5'000.-- fatte valere
da IS 1 a titolo di risarcimento dei costi per le sedute psicologiche e per i
medicamenti, non essendo suffragate da alcun documento e da alcuna prova,
contesta inoltre le pretese di CHF 5'000.-- a titolo di torto morale non avendo
l’istante sofferto una detenzione preventiva e non essendo riuscito a provare “(…)
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la sofferenza psichica e il
procedimento penale (…)”;
richiamate le osservazioni 18/19.12.2006
della __________ SA (a cui è stata data la possibilità di esprimersi in
relazione all’art. 322 CPP) che chiede la reiezione dell’istanza e afferma che
la denuncia da lei presentata non sarebbe né temeraria né stata sporta con leggerezza;
richiamate le osservazioni 4.1.2007 del
procuratore pubblico Maria Galliani nelle quali afferma “(…) che per la
richiesta dell’istante di rifusione delle spese legali occorre tener presente
la natura poco complessa della materia ed il breve periodo di durata
dell’inchiesta (7 mesi); che la pretesa di risarcimento dei danni materiali
debba essere respinta in considerazione dell’assenza di prove delle cure a cui
l’istante si è sottoposto e della relativa quantificazione; che l’entità della
equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione
l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e dell’eventuale esistenza
di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto
d’accusa 21.11.2005 il magistrato inquirente Maria Galliani ha posto in stato
d’accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome
ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita “(…) per avere, a __________
e a __________, in più occasioni nel periodo dal 3.03.2003 al 3.04.2004, nella
sua qualità di amministratore di fatto della società __________ Sagl, con sede
dapprima a __________ ed in seguito a __________, fallita in data __________,
allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente impiegato
valori patrimoniali affidati alla società per almeno complessivi frs.
57'540,80, e meglio per avere, nel citato periodo, nonostante la sottoscrizione
in data 3.3.2003 da parte della __________ Sagl di una cessione dei crediti presenti
e futuri a favore della __________ SA a garanzia di una pretesa di quest’ultima
nei confronti della __________ Sagl, ripetutamente omesso di riversare alla __________
SA i fondi incassati sui conti intestati alla __________ Sagl aperti presso __________
SA, __________ e __________, __________, derivanti dal pagamento di fatture da
parte dei debitori della società, e ciò in ragione di almeno frs. 57'540,80
(importo insinuato dalla __________ SA nel fallimento della __________ Sagl),
utilizzando detti fondi per il pagamento di spese relative all’attività della
società; (…)” (ACC __________);
che con giudizio 5.9.2006 il
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio
Zali, ha prosciolto IS 1 dall’imputazione sopraccitata (inc. __________) (doc.
B);
che con
l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv.
1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l’importo di CHF 15'898.15 (recte CHF 16'346.40), di cui
CHF 5'898.15 (recte CHF 6'346.40) per spese di patrocinio, CHF 5'000. -- per danni
materiali e CHF 5'000. -- per torto morale;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al
patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la
preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere
quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre
parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,
dal 4.5.2005 al 26.10.2005, di complessivi CHF 2'594.95 (recte CHF 2'792.15)
[di cui CHF 2'560.-- di onorario (8 ore e 32 minuti a CHF 300.--/ora), CHF
34.95 di spese e CHF 197.20 di IVA (doc. C)];
che la tariffa applicata,
pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai predetti principi, non rientrando nei
parametri indicati;
che il
dispendio orario esposto, pari a 8 ore e 32 minuti, appare, per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale, eccessivo;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che, in virtù delle suddette
considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota
professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per
quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i
danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]
viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 1'812.50, di cui 30 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero
pubblico (Al 10), 10 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al
11), 5 minuti inerenti il fax 9.5.2005 al Ministero pubblico (Al 12), 10 minuti
inerenti il fax 13.6.2005 al Ministero pubblico (Al 16), 10 minuti inerenti il
fax 11.8.2005 al Ministero pubblico (Al 19), 10 minuti inerenti lo scritto
2.9.2005 al Ministero pubblico (Al 21), 5 minuti inerenti l’istanza di rito
abbreviato 2.9.2005 (Al 22), 20 minuti inerenti il fax 8.9.2005 al Ministero
pubblico (Al 24), 10 minuti inerenti il fax 10.10.2005 al Ministero pubblico
(Al 29), 45 minuti per l’istanza di gratuito patrocinio 27.10.2005 (doc. D), 60
minuti per i colloqui con il qui istante e con il Ministero pubblico, 90 minuti
per l’esame degli atti e lo studio dell’incarto, 60 minuti inerenti il verbale
di interrogatorio 11.7.2005, 70 minuti inerenti il verbale di interrogatorio
20.10.2005;
che a questo importo vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 34.95 (come esposto) (doc. C);
che l’IVA ammonta a CHF 140.40;
che il
7.11.2005 il giudice dell'istruzione e dell’arresto ha ammesso IS 1 al
beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 27.10.2005 (AI 35/doc. D);
che, essendo stato
prosciolto dalle accuse, ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per
ingiusto procedimento;
che l’istante postula ulteriormente
la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia dal
27.10.2005 al 5.12.2006, di complessivi CHF 3'303.20 (recte CHF 3'554.20) [di
cui CHF 3'263.30 di onorario (14 ore e 50 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 39.85
di spese e CHF 251.05 di IVA (non conteggiata nella nota d’onorario di cui al
doc. E)];
che la tariffa applicata, in
questo caso di CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario
esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute
conoscenze in ambito penale;
che viene conseguentemente
approvato un onorario pari a 12 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, per
complessivi CHF 2'805.--, di cui 75 minuti inerenti i colloqui telefonici con
il cliente, con il Tribunale penale cantonale, con l’avv. PR 2 e con il giudice
dell’istruzione e dell’arresto (come esposto), 150 minuti inerenti le
conferenze con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al
Tribunale penale cantonale, al cliente ed a __________ (ridotti quelli inerenti
lo scritto 24.11.2005 e lo scritto 28.7.2006 trattandosi di semplici
comunicazioni al Tribunale penale cantonale), 125 minuti inerenti lo studio
dell’incarto [ridotto il tempo per lo “studio problemi giuridici legati ad
errore di diritto ex art. 19 CPS e artt. 27 cpv. 2 CCS e 20 CO. Nullità cessione
di credito comporta assenza di affidamento e pertanto cade il reato ex art. 138
CPS” del 4.9.2006 essendo già stato largamente computato nella nota professionale
17.11.2005 nello studio dell’incarto (dal 4.5.2005 al 26.10.2005)], 15 minuti
inerenti il viaggio a piedi fino al Tribunale penale cantonale “per analisi
incarto agli atti” (come esposto), 120 minuti inerenti la redazione del “memorandum”
(come esposto), 60 minuti inerenti la redazione dell’istanza di assegnazione d’indennità
a questa Camera (ridotti in considerazione del fatto che la stesura
dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari) e 150 minuti inerenti l’udienza davanti alle assise correzionali;
che inoltre la prestazione 4.9.2006
del collega di studio del patrocinatore del qui istante, avv. __________ (__________),
Considerandi
per “conferenza interna con __________ (lettura dell’arringa e discussione
con __________)” non appare giustificata;
che a detta somma vanno
aggiunte le spese, riconosciute in CHF 39.85 (come esposto);
che l’IVA ammonta a CHF
216.
;
che a titolo di spese legali
all’istante va pertanto risarcito l’importo complessivo di CHF 5’048.90;
che, con
riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza
sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in
vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato
inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che
quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406.
e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante afferma al proposito che “(…)
trovatosi nel bel mezzo di un tormentone giudiziario ed avendo perso la propria
fiducia nella giustizia (quest’ultima riacquistata solo dopo la sentenza di
assoluzione), il signor IS 1 è caduto in un profondo stato depressivo, tant’è
che per tutta la durata del procedimento penale (quasi due anni) è stato in
cura presso diversi psicologi (con una frequenza media di una seduta di un’ora
per settimana), che, oltre ad assisterlo, gli hanno prescritto degli antidepressivi
e degli ansiolitici. A titolo di risarcimento dei costi delle sedute psicologiche
e dei medicamenti non coperti dalla cassa malati (danni materiali), l’istante
chiede che gli venga riconosciuto l’importo forfetario di CHF 5'000.--“ (istanza
5/6.12.2006, p. 3);
che nondimeno IS 1 non tenta neppure di
dimostrare, documentando, come gli incombeva, l’esistenza dell’asserito danno;
che, invero, IS 1, a cui spetta l’onere
della prova (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe
dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno le
fatture per i medicamenti ed i costi del medico;
che l’istante in proposito ha affermato
che “la richiesta dei danni materiali è formulata in modo forfetario in
quanto il signor IS 1 non se l’è più sentita, a processo terminato, di cercare
tutti i documenti giustificativi, preferendo lasciarsi alle spalle questo brutto
episodio della sua vita” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);
che, pur comprendendo lo stato d’animo
del qui istante, non si può esigere la rifusione di un pregiudizio materiale
solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per
procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione
TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che così facendo IS 1 non ha inoltre
provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti
e la sua asserita sofferenza psichica;
che dalla lettura dell’istanza
5/6.12.2006 risulta come i problemi dell’istante siano anche da ricondurre alla
perdita del lavoro conseguente al fallimento della società [“(…) il signor IS
1, quale conseguenza del fallimento della __________ Sagl, intervenuto a
seguito della relativa domanda presentata dalla __________ SA, ha perso il
proprio lavoro” (istanza 5/6.12.2006, p. 2)];
che, in queste circostanze, nulla gli è
dovuto a questo titolo;
che l'indennità
prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es.
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che IS 1 sostiene che “a
titolo di risarcimento del torto morale, il cui apprezzamento compete al
giudice, l’istante chiede che lo Stato gli riconosca l’importo di CHF 5'000.--,
ritenuto che la Pubblica accusa, rappresentata dall’avv. Maria Galliani (…), se
avesse esaminato meglio il caso dal profilo giuridico (in particolare l’atto di
cessione alla base dell’accusa di appropriazione indebita, rivelatosi
parzialmente nullo secondo il giudice Zali), avrebbe potuto senz’altro evitare
di coinvolgere il signor IS 1 per quasi due anni nel procedimento penale e di
trascinarlo per giunta dinnanzi ad una Corte delle Assise Correzionali per un
importo contestato di poco più di CHF 50'000.-- (…)” (istanza 5/6.12.2006, p. 3);
che l’istante non ha prodotto alcun
certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e non ha
dimostrato in altro modo un asserito pregiudizio;
che lo Stato
non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un
pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che si deve
pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che questa
conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile
dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato,
come emerge dal giudizio 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise
correzionali e dalla presente decisione;
che la
pretesa non può quindi essere ammessa;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che alla luce delle suddette
considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5’048.90 per
spese legali;
che giusta l'art. 322 CPP il denunciante,
il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a
rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è
stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;
che nella
fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale, come si
evince dagli atti, non apparendo del tutto ingiustificato;
che pertanto
si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;
che giusta l’art. 39 cpv. 2
LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato
prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale e fissata nei limiti
stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di
CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a
carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/3, per
la somma di CHF 530.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza
5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5’048.90.
2. La
tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 530.--(cinquecentotrenta).
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
-
__________
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
3. PI
3
4. PI
4
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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