60.2006.466
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. nesso di causalità naturale ed adeguato. torto morale
20 novembre 2007Italiano30 min
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Numero d'incarto:
60.2006.466
Data decisione, Autorità:
20.11.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. nesso di causalità naturale ed adeguato. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.466
Lugano
20 novembre
2007/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11.12.2006
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
9.12.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 28.12.2006 della
Divisione della giustizia – che si rimette “(…) alle osservazioni che presenterà
il Ministero pubblico, come pure, in questo caso così particolare, al prudente
criterio della Camera dei ricorsi penali” – e 14/15.1.2007 del magistrato
inquirente – che ritiene “(…) opportuno procedere all’allestimento di una
perizia giudiziaria al fine di meglio circoscrivere il nesso di causa naturale,
per poi giuridicamente valutarne l’adeguatezza, tra la situazione attuale
dell’istante e l’avvio del procedimento penale”, rimettendosi per il resto
al giudizio di questa Camera –;
richiamato inoltre lo scritto 26/29.10.2007
dell’avv. PR 1, con il quale precisa la pretesa di danno materiale del qui
istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
4.11.2002 __________, allievo della __________ della scuola media di __________,
è rimasto gravemente infortunato mentre stava effettuando un tuffo nel corso di
una lezione di nuoto (AI 34/35/48/50/51).
b. Il medesimo
giorno – nell’ambito delle informazioni preliminari promosse d’ufficio – sono
stati interrogati IS 1, docente di educazione fisica della vittima, ed alcuni
compagni di scuola di quest’ultima (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2).
__________ ha
deposto il 4.12.2002 (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2) e – davanti al
magistrato inquirente – il 17.12.2003 (AI 27). La polizia giudiziaria, il
23.7.2003 ed il 13/15.11.2003, ha (ri)sentito alcuni allievi della sua classe (rapporti
di complemento 24.7.2003 e 15.11.2003, AI 9/21).
IS 1 è stato
interrogato dal sostituto procuratore pubblico il 10.10.2003 ed il 18.12.2003 come
indagato per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP
(AI 11/28).
Il magistrato
inquirente, il 23.3.2004, ha incaricato __________ di allestire una perizia
tecnica (AI 37) [rapporto consegnato il 21.5.2004 (AI 39)] rispettivamente, il
21.9.2004, ha incaricato il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ di determinare
se le lesioni sofferte da __________ erano da ricondurre esclusivamente
all’impatto del capo contro il fondo della piscina (AI 53) [parere rassegnato
il 3.3.2005 (AI 63)].
c. Il
22.3.2005 il sostituto procuratore pubblico ha, nuovamente, interrogato IS 1; lo
stesso giorno ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni
colpose gravi (AI 65).
d. Con
ordinanza 22.4.2005 è stato disposto il deposito degli atti (AI 66).
Il
9/10.5.2005 il qui istante ha domandato un complemento di inchiesta [sopralluogo,
audizione di compagni di scuola di __________, interrogatorio di __________ (responsabile
dell’Ufficio educazione fisica scolastica), complemento delle perizie, assunzione
agli atti di alcuni documenti (AI 68)].
Con decisione
3.6.2005 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza limitatamente
all’audizione del teste __________ ed all’assunzione agli atti dei documenti allegati
al complemento (AI 69); il 20.7.2005 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy
Meli – adito da IS 1 con reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) – ha parzialmente accolto
il gravame con riferimento all’audizione dei testi (AI 73), conseguentemente interrogati
dal sostituto procuratore pubblico il 5.9.2005 (AI 90/91/92/93/94/95/96/97/98)
ed il 20.9.2005 (AI 108).
Il
19.9.2005 è stato sentito il perito __________ (AI 107); __________ è stato
interrogato il 18.10.2005 (AI 111). Infine, il 21.11.2005 è stato effettuato un
sopralluogo presso la piscina di __________ (AI 114).
L’istruzione
formale è stata chiusa il 30.11.2005 (AI 119).
e. Con
decisione 9.12.2005 il sostituto procuratore pubblico ha abbandonato il suddetto
procedimento penale non potendo imputare all’accusato di avere violato un dovere
di prudenza da porsi in nesso causale con l’infortunio (ABB __________).
f. Con
l’istanza in esame – fondata sull’art. 317 CPP – IS 1, protestando le
ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto
in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 165'048.50 (recte:
83'113.--), di cui CHF 20'836.70, oltre interessi, per spese legali, CHF
134'211.80 (recte: 52'276.30) per danni materiali e CHF 10'000.--, oltre
interessi, per torto morale.
Delle
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art.
317.
CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle
assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6.
ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).
L'indennità
prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui
determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
L'onere della prova incombe all'istante,
motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti
precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF
113.
IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.
cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della
seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9
ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del
resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi
necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che
l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di
procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.2
Giusta l’art.
320.
cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno
dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.
Il
procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono
9.12.2005
(ABB __________). L’istanza – introdotta l’11.12.2006 da persona
pacificamente legittimata a proporla – è quindi tempestiva (art. 20 cpv. 2/3
CPP).
1.3
Il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete, come
esposto, all’accusato, ossia a chiunque nei confronti del quale il procuratore
pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP). Lo scopo delle informazioni
preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da
sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione
formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP): in
questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte
processuale nasce infatti, come detto, con la promozione dell’accusa e da quel
momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere
assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori
(art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione
formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla
persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell’accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.). E’ quindi da
considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto
di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua
sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza
di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti
in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore.
In ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126.
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49.
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.). Nei casi in cui la verosimile
aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado
di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una
multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale
nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.
1.
Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005,1P.553/2002 del 18.11.2002,
1P.411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I
194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n.
2/18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel
à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
L’avv. PR 1
ha assunto il mandato il 13.10.2003, prima della promozione dell’accusa
22.3.2005
nei confronti del cliente (AI 65), che quindi non era ancora formalmente accusato.
Le difficoltà
giuridiche di cui all’ipotesi accusatoria di lesioni colpose gravi a’ sensi
dell’art. 125 cpv. 2 CP – con riferimento al presupposto della negligenza
giusta l’art. 18 cpv. 3 vCP (12 cpv. 3 CP) ed in particolare alla violazione dei
doveri di diligenza mediante un’omissione, che implica una posizione di garante
– imponevano nondimeno la presenza di un legale già prima della promozione
dell’accusa a carico di IS 1, da considerare pertanto accusato
giusta l’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale nei suoi confronti.
Il giudice dell’istruzione e dell’arresto – pronunciandosi il 20.12.2004 sull’ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio della parte civile – aveva peraltro ritenuto,
a ragione, che “(…) non si tratta di un caso di lieve gravità né privo di
particolari problematiche fattuali e giuridiche (…)” (AI 61) [cfr. anche
decisione 14.2.2006 di questa Camera in re J.S. in merito al principio della
parità delle armi (inc. __________)].
2.
Rifusione
delle spese di patrocinio
2.1
Nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare
abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione
speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto
dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.
Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio
dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i
parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta l'art.
37.
TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva
per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve
essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la
complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati,
la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua
prevedibilità (DTF 122 I 1).
Il Consiglio
di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità
della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal
1992.
e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento
dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti
a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte
riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene
conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà
fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e
del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In
altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2
2.2.1
IS 1 postula la
rifusione dell’importo di CHF 20'836.70, di cui CHF 18'270.-- di onorario (73
ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'107.-- di spese e CHF 1'459.70 di IVA
(doc. E/F/G), oltre interessi.
Si tratta
pacificamente di una posizione di danno in nesso causale con il procedimento, di
cui occorre solo determinare il quantum.
2.2.2
L’avv. PR 1 ha
assunto il mandato il 13.10.2003. Ha quindi assistito IS 1 fino alla fine
del procedimento penale, con sostanzialmente – come si evince dall’incarto penale
e dalla nota professionale – colloqui con il cliente, con il sostituto
procuratore pubblico e con terzi, scritti al cliente, al sostituto procuratore
pubblico (AI 16/22/56/99/104/109/115) ed a terzi, partecipazione agli interrogatori
del qui istante (AI 28/65) e dei testimoni (AI 48/50/90/91/92/93/94/95/96/97/98/107/108),
esame degli atti, redazione dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005
(AI 68), stesura del reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) e sopralluogo presso la
piscina di __________ (AI 114), prestazioni che – secondo la nota – hanno
esatto un dispendio orario di 73 ore e 5 minuti.
Il
procedimento penale si è esteso dal mese di novembre 2002 (dal mese di ottobre 2003
per quanto concerne il patrocinio) al mese di dicembre 2005: (piuttosto) semplice
giuridicamente – non si sono imposti approfondimenti in capo allo specifico
reato di lesioni colpose gravi –, presentava non poche difficoltà fattuali: occorreva
infatti determinare quali tuffi potevano essere permessi nella piscina in questione
rispettivamente quali tuffi venivano concretamente permessi, ciò che si è
rivelato (abbastanza) complicato. Non tanto per le questioni in quanto tali, ma
piuttosto perché le (prime) audizioni dei compagni di scuola della vittima sono
state (molto) poco precise, tanto è vero che il sostituto procuratore pubblico
è stato costretto dal giudizio 20.7.2005 del giudice dell'istruzione e
dell'arresto, che aveva parzialmente accolto il reclamo 14/15.6.2005 del qui
istante, ad interrogare nuovamente alcuni allievi della scuola media di __________.
A questo proposito mal si comprende perché, non appena assunto il procedimento
penale, non si sia appurato con precisione quali tuffi IS 1 permetteva nella
piscina della scuola media, circostanza evidentemente fondamentale per
determinare la sua (eventuale) responsabilità penale in capo all’incidente (con
riferimento ai suoi doveri di prudenza). Sorprende inoltre che gran parte
dell’istruttoria rilevante per il procedimento penale – interrogatorio degli
allievi, sopralluogo (finalmente effettuato il 21.11.2005, dopo che in precedenza
il sostituto procuratore pubblico l’aveva negato), audizione di __________ per
chiarire il suo rapporto peritale e di __________ – sia stata esperita soltanto
dopo il deposito degli atti, in seguito alla domanda di complemento di inchiesta
9/10.5.2005 del qui istante (e pertanto a quasi tre anni dall’incidente di __________).
Anche
in ragione di quanto esposto, si deve senz’altro riconoscere l’efficacia del
lavoro svolto dall’avv. PR 1 nel patrocinio di IS 1, nei cui confronti è stato,
infine, emanato un decreto di abbandono.
Il dispendio
esposto appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con
riferimento ai colloqui con il cliente [indicati in oltre 650 minuti, verosimilmente
concernenti anche prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / di aiuto
sociale, che tuttavia non vengono indennizzate giusta gli art. 317 ss. CPP, ma
restano a carico del qui istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di
moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. __________)], ai colloqui con i
docenti, con i funzionari del Dipartimento educazione, cultura e sport e con
terzi (oltre 600 minuti, manifestamente eccessivi rispetto a quanto necessario
per chiarire i doveri di un insegnante di ginnastica/nuoto), alla redazione
dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005 (90 minuti, AI 68) ed alla
stesura del reclamo 14/15.6.2005 (360 minuti, AI 70) [il legale conoscendo la
fattispecie e le problematiche non necessitando di specifico approfondimento],
all’esame degli atti (oltre 500 minuti, non particolarmente voluminosi) e – pur
considerando la trasferta __________ – agli interrogatori: secondo i criteri
cui deve attenersi questa Camera, per la determinazione del tempo necessario
per la trattazione di una pratica non conta infatti il tempo effettivamente
impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il dispendio medio che un
avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nella
trattazione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2).
In queste
circostanze, viene pertanto ammesso un onorario pari a 47 ore e 45 minuti a CHF
250.
--/ora, come postulato, per complessivi CHF 11'937.50, di cui 360 minuti
inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con l’istante, 50 minuti (come
esposto) inerenti gli scritti al cliente, 80 minuti (come esposto) inerenti i
colloqui e gli scritti con il / al sostituto procuratore pubblico, 300 minuti
(comprese le trasferte __________) inerenti i colloqui con terzi, 50 minuti
(come esposto) inerenti gli scritti a terzi, 185 minuti inerenti
l’interrogatorio 18.12.2003 (ore 10.45 – ore 13.50, AI 28), 165 minuti
(compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 14.7.2004 (ore 15.00 – ore
16.
, AI 48), 168 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio
16.9.2004
(ore 14.00 – ore 15.48, AI 50), 215 minuti (compresa la trasferta)
inerenti l’interrogatorio 22.3.2005 (ore 14.00 – ore 16.35, AI 65), 385 minuti
inerenti gli interrogatori 5.9.2005 (ore 9.00 – ore 12.05 ed ore 13.30 – ore
16.
, AI 90-98), 177 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio
19.9.2005
(ore 10.13 – ore 12.10, AI 107), 115 minuti (compresa la trasferta)
inerenti l’interrogatorio 20.9.2005 (ore 14.15 – ore 15.10, AI 108), 45 minuti
inerenti la redazione dell’istanza di complemento d’inchiesta 9/10.5.2005 (AI
68), 180 minuti inerenti la stesura del reclamo 14/15.6.2005 al giudice
dell'istruzione e dell'arresto (AI 70), 90 minuti (come esposto) inerenti il
sopralluogo presso la piscina di __________ e 300 minuti inerenti l’esame degli
atti.
A questo importo
vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'074.-- [di cui CHF 50.-- per
apertura/archiviazione incarto, CHF 214.-- per scritturazioni, CHF 44.-- per
fotocopie, CHF 66.-- per costi vivi, CHF 530.-- per trasferte e CHF 170.-- per
fotocopie verbali / rapporti di polizia (doc. G)], oltre a CHF 975.95 di IVA
(su CHF 12'841.50).
A IS 1 va
quindi riconosciuta, a titolo di spese legali, la somma di CHF 13'987.45, oltre
interessi, di cui CHF 11'937.50 di onorario, CHF 1'074.-- di spese e CHF 975.95
di IVA. Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del
CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)
dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia – nel
caso concreto – dall’introduzione in data 11.12.2006 della presente istanza.
Con
risoluzione 4.2.2004 il Consiglio di Stato – in applicazione dell’art. 55 del
regolamento dei dipendenti dello Stato, secondo cui nell'ambito di un
procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato e magistrati a seguito
di atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato
può assumere fino a concorrenza massima di CHF 10'000.-- per singolo caso la
copertura delle spese necessarie per la difesa del dipendente e del magistrato,
a crescita in giudicato del decreto di non luogo a procedere, del decreto di
abbandono o della sentenza di completo proscioglimento dall’accusa – ha riconosciuto
all'istante, che non beneficia di un’assistenza giudiziaria da parte di terzi
privati o assicurazioni, la somma di CHF 10'000.-- per le spese legali
dipendenti dal procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di lesioni
colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.
L’avv. PR 1,
con scritto 4/5.10.2007, ha nondimeno comunicato a questa Camera di non avere
presentato al Consiglio di Stato domanda di rifusione delle spese legali ammesse
dalla suddetta risoluzione. L’importo di CHF 13'987.45, oltre interessi, può
quindi essere interamente corrisposto a IS 1.
3.
Risarcimento
dei danni materiali
3.1
Secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,
era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri
che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans
e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p.
422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93
e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove
norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi
unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello
derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì
anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga
stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento
penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno
subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure
pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per la
valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op.
cit., n. 1854; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung
durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen
Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).
3.2
3.2.1
IS 1 – “visto
l’accertato nesso causale tra l’inabilità lavorativa e l’apertura
dell’inchiesta penale, (…)” (istanza 11.12.2006, p. 7), ritenuto
segnatamente che dal 28.3.2006 ha ripreso al 50% la sua attività di docente
presso la scuola media di __________ e che è stato riconosciuto inabile al
lavoro al 50% dall’1.3.2006 (cfr. progetto d’assegnazione di rendita 22.9.2006
dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità, doc. I) – postula il risarcimento
della perdita di guadagno passata, presente e futura, quantificata in CHF
134'211.80 (di cui CHF 7'034.70 per il mancato guadagno inerente il periodo
febbraio – agosto 2006 e CHF 127'177.10 per il mancato guadagno inerente il
periodo marzo 2006 – marzo 2018), somma che – con scritto 26/29.10.2007 – ha
ridotto a CHF 52’276.30.
3.2.2
Si deve
anzitutto determinare se le patologie di cui ha sofferto / soffre IS 1 (cfr.
certificato medico 30.6.2006 del dr. med. __________, __________, doc. C) sono la
conseguenza del procedimento penale promosso nei suoi confronti, come sostiene,
o – piuttosto – la conseguenza di quanto accaduto il 4.11.2002 a __________.
Il qui
istante è stato interrogato dalla polizia cantonale il giorno dell’infortunio (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2).
Solo il 2.10.2003 (ovvero un anno dopo) è stato citato quale indiziato a
comparire davanti al sostituto procuratore pubblico (AI 13), che l’ha
interrogato una prima volta il 10.10.2003 (AI 11) e, di seguito, una seconda
volta il 18.12.2003 (AI 28). IS 1 è stato sentito una terza, ed ultima, volta
il 22.3.2005, quando è stata promossa
l’accusa a suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art.
125.
cpv. 2 CP (AI 65).
Secondo i
certificati medici 22.2.2006 e 30.6.2006 del dr. med. __________ (doc. B/C) IS
1.
è stato inabile al lavoro per una settimana a partire dal 4.11.2002, giorno
dell’incidente; nei mesi di gennaio/febbraio 2004 è stato di nuovo inabile al
lavoro al 100%, riprendendo l’attività al 50% dopo il corso di sci di carnevale
2004.
ed al 100% dopo Pasqua 2004. Il medico lo ha nuovamente dichiarato inabile
al lavoro al 100% dal 25.3.2005; il 28.3.2006 ha ripreso la sua attività al
50%.
Nella propria
istanza IS 1 sostiene che “il procedimento penale innescato nei (suoi) confronti
(…) ha gravemente minato all’equilibrio psichico di quest’ultimo (istante),
il quale – dopo il secondo interrogatorio davanti al PP (avvenuto in data 18 dicembre
2003) – è letteralmente crollato, circostanza che risulta a chiarissime lettere
dal certificato medico allestito dalla dottoressa __________: (…)” (istanza
11.12
, p. 4).
Il
certificato in questione fa nondimeno riferimento ad una citazione del
sostituto procuratore pubblico: “La citazione ha profondamente scosso il
paziente che da allora aveva iniziato a presentare una grave ansia con
disforia, angoscia, nervosismo, facile irritabilità, insonnia con incubi
notturni, astenia intensa, ritiro in sé, apatia, anedonia, difficoltà di attenzione
e di concentrazione. Nei mesi successivi importante ritiro dei contatti
sociali, perdita della propria progettualità. Al momento della presa a carico,
il paziente viveva in uno stato d’ansia continuo, aveva paura di tutto, si
sentiva responsabile di ogni evento, viveva nel terrore che potesse capitare
qualche cosa agli allievi da lui non previsto durante le lezioni di educazione
fisica” (certificato medico 22.2.2006, p. 1 s., doc. B).
Occorre
precisare temporalmente che la citazione menzionata è quella del 2.10.2003 e
che il dr. med. __________ ha iniziato ad occuparsi dell’istante a partire dal
25.3
, ovvero tre giorni dopo il terzo interrogatorio del 22.3.2005 e della
promozione dell’accusa di medesima data.
Il passaggio
surriferito del certificato medico indica che lo stato d’ansia al momento della
presa a carico è riferito non certo all’esistenza del procedimento e delle sue
possibili implicazioni e conseguenze, bensì è legato alla paura che “(…) potesse
capitare qualche cosa agli allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p.
2, doc. B).
Il
riferimento alla citazione del 2.10.2003 quale inizio dello stato d’ansia sembra
contraddetto dal fatto che una prima inabilità lavorativa di una certa durata interviene
solo tre mesi dopo. Il medico non fa nessun riferimento al secondo
interrogatorio, indicato nell’istanza quale rilevante per il “crollo”.
Altra
contraddizione del certificato medico 22.2.2006: attesta infatti che “l’attuale
disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto
nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) [quando in realtà in quel periodo il
procedimento era fermo e non presentava significative evoluzioni], ciò che
contrasta con l’effetto dirompente attribuito alla citazione del 2.10.2003.
Il dr. med. __________
incorre in un’ulteriore e più importante contraddizione non più riferita alle
date, ma alle cause: afferma – immediatamente prima di scrivere che “l’attuale
disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto
nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) – che “la causa del grave disagio psichico
del paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo”
(p. 2, doc. B). Riconduce pertanto il disagio del qui istante non già al
procedimento penale, ma all’incidente 4.11.2002 capitato all’allora
quattordicenne __________. Il
certificato medico 22.2.2006 del dr. med. __________ attesta peraltro l’esistenza di un disagio dopo
l’infortunio in questione: “Ho in cura il paziente sopra citato dal
25.03
: il paziente si era segnalato per una sintomatologia ansioso depressiva
grave. Il 4 novembre del 2002 durante una lezione di nuoto, a causa di un infortunio,
un allievo del paziente restò tetraplegico. Dopo una settimana di inabilità lavorativa,
il paziente riprese la propria attività e per circa due mesi dopo tale infortunio
presentò ansia, disforia, insonnia comicondutturne. Nel mese di gennaio
febbraio del 2004 fu inabile all’attività lavorativa e fu seguito dalla dr.ssa
med. __________ di __________ e nel marzo del 2004 per un breve periodo dalla
psicologa __________ di __________” (p. 1, doc. B).
Anche la
descrizione della situazione dell’istante al momento della presa a carico
conferma come le ansie e le paure siano riferite non già al procedimento
penale, ma piuttosto al “(…) terrore che potesse capitare qualche cosa agli
allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p. 2, doc. B).
Pure __________,
collega del qui istante, pur facendo riferimento anche al procedimento penale
ed al trattamento che gli avrebbero riservato il sostituto procuratore pubblico
ed un agente di polizia, è chiaro nell’indicare – nella sua dichiarazione
13.10.2006
– che “dopo il tragico incidente, che ha visto quale sfortunato
protagonista l’allievo __________ di __________, IS 1 è rimasto molto scosso e
non è più stata la persona gioviale e contenta che tutti conoscevano” (doc.
D).
In queste
circostanze, non è possibile accertare con certezza – contrariamente a quanto
sostiene il qui istante, al quale incombeva l’onere della prova (N. SALVIONI, op.
cit., p. 506) – il “(…) nesso causale
tra l’inabilità lavorativa e l’apertura dell’inchiesta penale, (…)” (istanza
11.12
, p. 7). Anzi. Il disagio e le conseguenze sulla salute dell’istante
appaiono in realtà essere stati principalmente e prevalentemente cagionati dal
grave incidente accaduto il 4.11.2002, come peraltro certifica il dr. med. __________,
medico curante del qui istante [“La causa del grave disagio psichico del
paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo”
(doc. B)]. Le contraddizioni dell’istanza e del certificato medico hanno ulteriormente
escluso la prova del nesso. Il procedimento penale promosso nei confronti dell’istante
ha probabilmente semmai fatto rivivere a IS 1 il disagio ed il tragico
avvenimento, che – come detto – ha cagionato l’invalidità permanente
dell’allora suo allievo __________. Nulla può quindi essergli risarcito in difetto di
nesso causale tra il danno preteso per l’inabilità lavorativa ed il procedimento
penale.
4.
Torto
morale
4.1
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si
estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto.
La
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo. E’ necessario tenere conto delle
circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato
all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità
dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure
della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
L’accusato
che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità.
4.2
4.2.1
IS 1 domanda
CHF 10'000.-- quale torto morale, oltre interessi, “(…) viste le gravissime
ripercussioni sulla propria salute (dettagliatamente descritte nei rapporti medici
allestiti dalla dottoressa __________ ed attestate anche dalla dichiarazione 13
ottobre 2006 di un collega dell’istante – doc. D) (…)” (istanza 11.12.2006,
p. 9).
4.2.2
Come esposto
al considerando 3.2.2., il grave disagio del qui istante è da ricondurre principalmente
e primariamente all’infortunio occorso a __________ e non propriamente al procedimento penale promosso a
suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2
CP.
In queste
circostanze, ritenuto che l’istante invoca un torto morale solo con riferimento
al suo stato di salute, da nondimeno porre in relazione – come detto – con
l’incidente, si deve negare una lesione della personalità che abbia
oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale
(citazioni, interrogatori, ecc.). Lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3).
Questa conclusione tiene conto del resto della
soddisfazione derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi
confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 9.12.2005 (ABB
__________) e dalla presente decisione.
5.
Spese
di patrocinio per l’istanza a’ sensi dell’art. 317 CPP
Il qui
istante IS 1 protesta le ripetibili di questa sede.
Nella
commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per l’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in
particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. Nella fattispecie la stesura dell’istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, ritenuto inoltre come l’avv. PR 1 conoscesse l’incarto. Tutto ciò
premesso, si impone di ammettere un importo di CHF 1’500.--, comprendente
onorario, spese ed IVA, somma che evidentemente tiene conto del parziale accoglimento
della presente domanda.
6.
L’indennità
dovuta a IS 1 ammonta a CHF 15'487.45, di cui CHF 13'987.45, oltre interessi, per spese di patrocinio e CHF 1’500.-- per spese
legali dipendenti dal presente procedimento.
7.
Giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.
La tassa di
giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.--,
sono poste a carico del qui istante, soccombente in ragione di circa 5/6, per
la somma di CHF 1'708.35 (arrotondata in CHF 1’700.--).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 9.12.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara
Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 15'487.45, oltre interessi
del 5% su CHF 13'987.45
dall’11.12.2006.
2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.-- (duemilacinquanta), sono poste
a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1’700.--
(millesettecento).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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