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Decisione

60.2006.466

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. nesso di causalità naturale ed adeguato. torto morale

20 novembre 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

4.11.2002 __________, allievo della __________ della scuola media di __________,

è rimasto gravemente infortunato mentre stava effettuando un tuffo nel corso di

una lezione di nuoto (AI 34/35/48/50/51).

b. Il medesimo

giorno – nell’ambito delle informazioni preliminari promosse d’ufficio – sono

stati interrogati IS 1, docente di educazione fisica della vittima, ed alcuni

compagni di scuola di quest’ultima (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2).

__________ ha

deposto il 4.12.2002 (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2) e – davanti al

magistrato inquirente – il 17.12.2003 (AI 27). La polizia giudiziaria, il

23.7.2003 ed il 13/15.11.2003, ha (ri)sentito alcuni allievi della sua classe (rapporti

di complemento 24.7.2003 e 15.11.2003, AI 9/21).

IS 1 è stato

interrogato dal sostituto procuratore pubblico il 10.10.2003 ed il 18.12.2003 come

indagato per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2 CP

(AI 11/28).

Il magistrato

inquirente, il 23.3.2004, ha incaricato __________ di allestire una perizia

tecnica (AI 37) [rapporto consegnato il 21.5.2004 (AI 39)] rispettivamente, il

21.9.2004, ha incaricato il dr. med. __________ ed il dr. med. __________ di determinare

se le lesioni sofferte da __________ erano da ricondurre esclusivamente

all’impatto del capo contro il fondo della piscina (AI 53) [parere rassegnato

il 3.3.2005 (AI 63)].

c. Il

22.3.2005 il sostituto procuratore pubblico ha, nuovamente, interrogato IS 1; lo

stesso giorno ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni

colpose gravi (AI 65).

d. Con

ordinanza 22.4.2005 è stato disposto il deposito degli atti (AI 66).

Il

9/10.5.2005 il qui istante ha domandato un complemento di inchiesta [sopralluogo,

audizione di compagni di scuola di __________, interrogatorio di __________ (responsabile

dell’Ufficio educazione fisica scolastica), complemento delle perizie, assunzione

agli atti di alcuni documenti (AI 68)].

Con decisione

3.6.2005 il magistrato inquirente ha accolto l’istanza limitatamente

all’audizione del teste __________ ed all’assunzione agli atti dei documenti allegati

al complemento (AI 69); il 20.7.2005 il giudice dell'istruzione e dell'arresto Edy

Meli – adito da IS 1 con reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) – ha parzialmente accolto

il gravame con riferimento all’audizione dei testi (AI 73), conseguentemente interrogati

dal sostituto procuratore pubblico il 5.9.2005 (AI 90/91/92/93/94/95/96/97/98)

ed il 20.9.2005 (AI 108).

Il

19.9.2005 è stato sentito il perito __________ (AI 107); __________ è stato

interrogato il 18.10.2005 (AI 111). Infine, il 21.11.2005 è stato effettuato un

sopralluogo presso la piscina di __________ (AI 114).

L’istruzione

formale è stata chiusa il 30.11.2005 (AI 119).

e. Con

decisione 9.12.2005 il sostituto procuratore pubblico ha abbandonato il suddetto

procedimento penale non potendo imputare all’accusato di avere violato un dovere

di prudenza da porsi in nesso causale con l’infortunio (ABB __________).

f. Con

l’istanza in esame – fondata sull’art. 317 CPP – IS 1, protestando le

ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno materiale e morale sofferto

in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 165'048.50 (recte:

83'113.--), di cui CHF 20'836.70, oltre interessi, per spese legali, CHF

134'211.80 (recte: 52'276.30) per danni materiali e CHF 10'000.--, oltre

interessi, per torto morale.

Delle

argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art.

317.

CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle

assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa

con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.;

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6.

ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui

determinazione è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.

OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).

L'onere della prova incombe all'istante,

motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti

precisi e deve essere documentata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF

113.

IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op.

cit., n. 1854; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della

seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9

ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del

resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi

necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che

l'istanza debba essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di

procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.2

Giusta l’art.

320.

cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno

dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione.

Il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di abbandono

9.12.2005

(ABB __________). L’istanza – introdotta l’11.12.2006 da persona

pacificamente legittimata a proporla – è quindi tempestiva (art. 20 cpv. 2/3

CPP).

1.3

Il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete, come

esposto, all’accusato, ossia a chiunque nei confronti del quale il procuratore

pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP). Lo scopo delle informazioni

preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da

sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione

formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP): in

questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non

necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte

processuale nasce infatti, come detto, con la promozione dell’accusa e da quel

momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere

assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori

(art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione

formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla

persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell’accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.). E’ quindi da

considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto

di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua

sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della presenza

di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono colpiti

in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto

che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore.

In ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata esclude la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126.

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49.

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 489 ss.). Nei casi in cui la verosimile

aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà

giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non è in grado

di far fronte (per esempio la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,

la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una

multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale

nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv.

1.

Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005,1P.553/2002 del 18.11.2002,

1P.411/2002 del 6.11.2002 e 1P. 263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I

194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C, VERDA, op. cit., n.

2/18 ss. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel

à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

L’avv. PR 1

ha assunto il mandato il 13.10.2003, prima della promozione dell’accusa

22.3.2005

nei confronti del cliente (AI 65), che quindi non era ancora formalmente accusato.

Le difficoltà

giuridiche di cui all’ipotesi accusatoria di lesioni colpose gravi a’ sensi

dell’art. 125 cpv. 2 CP – con riferimento al presupposto della negligenza

giusta l’art. 18 cpv. 3 vCP (12 cpv. 3 CP) ed in particolare alla violazione dei

doveri di diligenza mediante un’omissione, che implica una posizione di garante

– imponevano nondimeno la presenza di un legale già prima della promozione

dell’accusa a carico di IS 1, da considerare pertanto accusato

giusta l’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale nei suoi confronti.

Il giudice dell’istruzione e dell’arresto – pronunciandosi il 20.12.2004 sull’ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio della parte civile – aveva peraltro ritenuto,

a ragione, che “(…) non si tratta di un caso di lieve gravità né privo di

particolari problematiche fattuali e giuridiche (…)” (AI 61) [cfr. anche

decisione 14.2.2006 di questa Camera in re J.S. in merito al principio della

parità delle armi (inc. __________)].

2.

Rifusione

delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare

abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto

dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.

Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio

dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i

parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta l'art.

37.

TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con riserva

per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41 TOA), CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti, l'onorario deve

essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la

complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza

professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati,

la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua

prevedibilità (DTF 122 I 1).

Il Consiglio

di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità

della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal

1992.

e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel riconoscimento

dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti

a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte

riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore. In questo senso si tiene

conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà

fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e

del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento. In

altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

2.2

2.2.1

IS 1 postula la

rifusione dell’importo di CHF 20'836.70, di cui CHF 18'270.-- di onorario (73

ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'107.-- di spese e CHF 1'459.70 di IVA

(doc. E/F/G), oltre interessi.

Si tratta

pacificamente di una posizione di danno in nesso causale con il procedimento, di

cui occorre solo determinare il quantum.

2.2.2

L’avv. PR 1 ha

assunto il mandato il 13.10.2003. Ha quindi assistito IS 1 fino alla fine

del procedimento penale, con sostanzialmente – come si evince dall’incarto penale

e dalla nota professionale – colloqui con il cliente, con il sostituto

procuratore pubblico e con terzi, scritti al cliente, al sostituto procuratore

pubblico (AI 16/22/56/99/104/109/115) ed a terzi, partecipazione agli interrogatori

del qui istante (AI 28/65) e dei testimoni (AI 48/50/90/91/92/93/94/95/96/97/98/107/108),

esame degli atti, redazione dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005

(AI 68), stesura del reclamo 14/15.6.2005 (AI 70) e sopralluogo presso la

piscina di __________ (AI 114), prestazioni che – secondo la nota – hanno

esatto un dispendio orario di 73 ore e 5 minuti.

Il

procedimento penale si è esteso dal mese di novembre 2002 (dal mese di ottobre 2003

per quanto concerne il patrocinio) al mese di dicembre 2005: (piuttosto) semplice

giuridicamente – non si sono imposti approfondimenti in capo allo specifico

reato di lesioni colpose gravi –, presentava non poche difficoltà fattuali: occorreva

infatti determinare quali tuffi potevano essere permessi nella piscina in questione

rispettivamente quali tuffi venivano concretamente permessi, ciò che si è

rivelato (abbastanza) complicato. Non tanto per le questioni in quanto tali, ma

piuttosto perché le (prime) audizioni dei compagni di scuola della vittima sono

state (molto) poco precise, tanto è vero che il sostituto procuratore pubblico

è stato costretto dal giudizio 20.7.2005 del giudice dell'istruzione e

dell'arresto, che aveva parzialmente accolto il reclamo 14/15.6.2005 del qui

istante, ad interrogare nuovamente alcuni allievi della scuola media di __________.

A questo proposito mal si comprende perché, non appena assunto il procedimento

penale, non si sia appurato con precisione quali tuffi IS 1 permetteva nella

piscina della scuola media, circostanza evidentemente fondamentale per

determinare la sua (eventuale) responsabilità penale in capo all’incidente (con

riferimento ai suoi doveri di prudenza). Sorprende inoltre che gran parte

dell’istruttoria rilevante per il procedimento penale – interrogatorio degli

allievi, sopralluogo (finalmente effettuato il 21.11.2005, dopo che in precedenza

il sostituto procuratore pubblico l’aveva negato), audizione di __________ per

chiarire il suo rapporto peritale e di __________ – sia stata esperita soltanto

dopo il deposito degli atti, in seguito alla domanda di complemento di inchiesta

9/10.5.2005 del qui istante (e pertanto a quasi tre anni dall’incidente di __________).

Anche

in ragione di quanto esposto, si deve senz’altro riconoscere l’efficacia del

lavoro svolto dall’avv. PR 1 nel patrocinio di IS 1, nei cui confronti è stato,

infine, emanato un decreto di abbandono.

Il dispendio

esposto appare nondimeno sproporzionato alla fattispecie, in particolare con

riferimento ai colloqui con il cliente [indicati in oltre 650 minuti, verosimilmente

concernenti anche prestazioni dell’avvocato di sostegno morale / di aiuto

sociale, che tuttavia non vengono indennizzate giusta gli art. 317 ss. CPP, ma

restano a carico del qui istante (decisione 26.6.2007 del Consiglio di

moderazione in re avv. L.D., p. 4 s., inc. __________)], ai colloqui con i

docenti, con i funzionari del Dipartimento educazione, cultura e sport e con

terzi (oltre 600 minuti, manifestamente eccessivi rispetto a quanto necessario

per chiarire i doveri di un insegnante di ginnastica/nuoto), alla redazione

dell’istanza di complemento di inchiesta 9/10.5.2005 (90 minuti, AI 68) ed alla

stesura del reclamo 14/15.6.2005 (360 minuti, AI 70) [il legale conoscendo la

fattispecie e le problematiche non necessitando di specifico approfondimento],

all’esame degli atti (oltre 500 minuti, non particolarmente voluminosi) e – pur

considerando la trasferta __________ – agli interrogatori: secondo i criteri

cui deve attenersi questa Camera, per la determinazione del tempo necessario

per la trattazione di una pratica non conta infatti il tempo effettivamente

impiegato dal singolo avvocato nel caso concreto, ma il dispendio medio che un

avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nella

trattazione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2).

In queste

circostanze, viene pertanto ammesso un onorario pari a 47 ore e 45 minuti a CHF

250.

--/ora, come postulato, per complessivi CHF 11'937.50, di cui 360 minuti

inerenti i colloqui (di persona / telefonici) con l’istante, 50 minuti (come

esposto) inerenti gli scritti al cliente, 80 minuti (come esposto) inerenti i

colloqui e gli scritti con il / al sostituto procuratore pubblico, 300 minuti

(comprese le trasferte __________) inerenti i colloqui con terzi, 50 minuti

(come esposto) inerenti gli scritti a terzi, 185 minuti inerenti

l’interrogatorio 18.12.2003 (ore 10.45 – ore 13.50, AI 28), 165 minuti

(compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio 14.7.2004 (ore 15.00 – ore

16.

, AI 48), 168 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio

16.9.2004

(ore 14.00 – ore 15.48, AI 50), 215 minuti (compresa la trasferta)

inerenti l’interrogatorio 22.3.2005 (ore 14.00 – ore 16.35, AI 65), 385 minuti

inerenti gli interrogatori 5.9.2005 (ore 9.00 – ore 12.05 ed ore 13.30 – ore

16.

, AI 90-98), 177 minuti (compresa la trasferta) inerenti l’interrogatorio

19.9.2005

(ore 10.13 – ore 12.10, AI 107), 115 minuti (compresa la trasferta)

inerenti l’interrogatorio 20.9.2005 (ore 14.15 – ore 15.10, AI 108), 45 minuti

inerenti la redazione dell’istanza di complemento d’inchiesta 9/10.5.2005 (AI

68), 180 minuti inerenti la stesura del reclamo 14/15.6.2005 al giudice

dell'istruzione e dell'arresto (AI 70), 90 minuti (come esposto) inerenti il

sopralluogo presso la piscina di __________ e 300 minuti inerenti l’esame degli

atti.

A questo importo

vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 1'074.-- [di cui CHF 50.-- per

apertura/archiviazione incarto, CHF 214.-- per scritturazioni, CHF 44.-- per

fotocopie, CHF 66.-- per costi vivi, CHF 530.-- per trasferte e CHF 170.-- per

fotocopie verbali / rapporti di polizia (doc. G)], oltre a CHF 975.95 di IVA

(su CHF 12'841.50).

A IS 1 va

quindi riconosciuta, a titolo di spese legali, la somma di CHF 13'987.45, oltre

interessi, di cui CHF 11'937.50 di onorario, CHF 1'074.-- di spese e CHF 975.95

di IVA. Agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del

CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO)

dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia – nel

caso concreto – dall’introduzione in data 11.12.2006 della presente istanza.

Con

risoluzione 4.2.2004 il Consiglio di Stato – in applicazione dell’art. 55 del

regolamento dei dipendenti dello Stato, secondo cui nell'ambito di un

procedimento penale aperto contro dipendenti dello Stato e magistrati a seguito

di atti o omissioni legati allo svolgimento delle proprie funzioni, lo Stato

può assumere fino a concorrenza massima di CHF 10'000.-- per singolo caso la

copertura delle spese necessarie per la difesa del dipendente e del magistrato,

a crescita in giudicato del decreto di non luogo a procedere, del decreto di

abbandono o della sentenza di completo proscioglimento dall’accusa – ha riconosciuto

all'istante, che non beneficia di un’assistenza giudiziaria da parte di terzi

privati o assicurazioni, la somma di CHF 10'000.-- per le spese legali

dipendenti dal procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di lesioni

colpose gravi giusta l’art. 125 cpv. 2 CP.

L’avv. PR 1,

con scritto 4/5.10.2007, ha nondimeno comunicato a questa Camera di non avere

presentato al Consiglio di Stato domanda di rifusione delle spese legali ammesse

dalla suddetta risoluzione. L’importo di CHF 13'987.45, oltre interessi, può

quindi essere interamente corrisposto a IS 1.

3.

Risarcimento

dei danni materiali

3.1

Secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,

era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri

che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312),

per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno

pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans

e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p.

422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93

e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove

norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne quindi

unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o quello

derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto, bensì

anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che venga

stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento

penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno

subito è la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure

pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

Per la

valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op.

cit., n. 1854; R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung

durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen

Untersuchungsverfahren, n. 2, p. 89).

3.2

3.2.1

IS 1 – “visto

l’accertato nesso causale tra l’inabilità lavorativa e l’apertura

dell’inchiesta penale, (…)” (istanza 11.12.2006, p. 7), ritenuto

segnatamente che dal 28.3.2006 ha ripreso al 50% la sua attività di docente

presso la scuola media di __________ e che è stato riconosciuto inabile al

lavoro al 50% dall’1.3.2006 (cfr. progetto d’assegnazione di rendita 22.9.2006

dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità, doc. I) – postula il risarcimento

della perdita di guadagno passata, presente e futura, quantificata in CHF

134'211.80 (di cui CHF 7'034.70 per il mancato guadagno inerente il periodo

febbraio – agosto 2006 e CHF 127'177.10 per il mancato guadagno inerente il

periodo marzo 2006 – marzo 2018), somma che – con scritto 26/29.10.2007 – ha

ridotto a CHF 52’276.30.

3.2.2

Si deve

anzitutto determinare se le patologie di cui ha sofferto / soffre IS 1 (cfr.

certificato medico 30.6.2006 del dr. med. __________, __________, doc. C) sono la

conseguenza del procedimento penale promosso nei suoi confronti, come sostiene,

o – piuttosto – la conseguenza di quanto accaduto il 4.11.2002 a __________.

Il qui

istante è stato interrogato dalla polizia cantonale il giorno dell’infortunio (rapporto di constatazione 3.1.2003, AI 2).

Solo il 2.10.2003 (ovvero un anno dopo) è stato citato quale indiziato a

comparire davanti al sostituto procuratore pubblico (AI 13), che l’ha

interrogato una prima volta il 10.10.2003 (AI 11) e, di seguito, una seconda

volta il 18.12.2003 (AI 28). IS 1 è stato sentito una terza, ed ultima, volta

il 22.3.2005, quando è stata promossa

l’accusa a suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art.

125.

cpv. 2 CP (AI 65).

Secondo i

certificati medici 22.2.2006 e 30.6.2006 del dr. med. __________ (doc. B/C) IS

1.

è stato inabile al lavoro per una settimana a partire dal 4.11.2002, giorno

dell’incidente; nei mesi di gennaio/febbraio 2004 è stato di nuovo inabile al

lavoro al 100%, riprendendo l’attività al 50% dopo il corso di sci di carnevale

2004.

ed al 100% dopo Pasqua 2004. Il medico lo ha nuovamente dichiarato inabile

al lavoro al 100% dal 25.3.2005; il 28.3.2006 ha ripreso la sua attività al

50%.

Nella propria

istanza IS 1 sostiene che “il procedimento penale innescato nei (suoi) confronti

(…) ha gravemente minato all’equilibrio psichico di quest’ultimo (istante),

il quale – dopo il secondo interrogatorio davanti al PP (avvenuto in data 18 dicembre

2003) – è letteralmente crollato, circostanza che risulta a chiarissime lettere

dal certificato medico allestito dalla dottoressa __________: (…)” (istanza

11.12

, p. 4).

Il

certificato in questione fa nondimeno riferimento ad una citazione del

sostituto procuratore pubblico: “La citazione ha profondamente scosso il

paziente che da allora aveva iniziato a presentare una grave ansia con

disforia, angoscia, nervosismo, facile irritabilità, insonnia con incubi

notturni, astenia intensa, ritiro in sé, apatia, anedonia, difficoltà di attenzione

e di concentrazione. Nei mesi successivi importante ritiro dei contatti

sociali, perdita della propria progettualità. Al momento della presa a carico,

il paziente viveva in uno stato d’ansia continuo, aveva paura di tutto, si

sentiva responsabile di ogni evento, viveva nel terrore che potesse capitare

qualche cosa agli allievi da lui non previsto durante le lezioni di educazione

fisica” (certificato medico 22.2.2006, p. 1 s., doc. B).

Occorre

precisare temporalmente che la citazione menzionata è quella del 2.10.2003 e

che il dr. med. __________ ha iniziato ad occuparsi dell’istante a partire dal

25.3

, ovvero tre giorni dopo il terzo interrogatorio del 22.3.2005 e della

promozione dell’accusa di medesima data.

Il passaggio

surriferito del certificato medico indica che lo stato d’ansia al momento della

presa a carico è riferito non certo all’esistenza del procedimento e delle sue

possibili implicazioni e conseguenze, bensì è legato alla paura che “(…) potesse

capitare qualche cosa agli allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p.

2, doc. B).

Il

riferimento alla citazione del 2.10.2003 quale inizio dello stato d’ansia sembra

contraddetto dal fatto che una prima inabilità lavorativa di una certa durata interviene

solo tre mesi dopo. Il medico non fa nessun riferimento al secondo

interrogatorio, indicato nell’istanza quale rilevante per il “crollo”.

Altra

contraddizione del certificato medico 22.2.2006: attesta infatti che “l’attuale

disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto

nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) [quando in realtà in quel periodo il

procedimento era fermo e non presentava significative evoluzioni], ciò che

contrasta con l’effetto dirompente attribuito alla citazione del 2.10.2003.

Il dr. med. __________

incorre in un’ulteriore e più importante contraddizione non più riferita alle

date, ma alle cause: afferma – immediatamente prima di scrivere che “l’attuale

disagio presente dal gennaio 2005 è da attribuire al procedimento penale aperto

nei suoi confronti” (p. 2, doc. B) – che “la causa del grave disagio psichico

del paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo”

(p. 2, doc. B). Riconduce pertanto il disagio del qui istante non già al

procedimento penale, ma all’incidente 4.11.2002 capitato all’allora

quattordicenne __________. Il

certificato medico 22.2.2006 del dr. med. __________ attesta peraltro l’esistenza di un disagio dopo

l’infortunio in questione: “Ho in cura il paziente sopra citato dal

25.03

: il paziente si era segnalato per una sintomatologia ansioso depressiva

grave. Il 4 novembre del 2002 durante una lezione di nuoto, a causa di un infortunio,

un allievo del paziente restò tetraplegico. Dopo una settimana di inabilità lavorativa,

il paziente riprese la propria attività e per circa due mesi dopo tale infortunio

presentò ansia, disforia, insonnia comicondutturne. Nel mese di gennaio

febbraio del 2004 fu inabile all’attività lavorativa e fu seguito dalla dr.ssa

med. __________ di __________ e nel marzo del 2004 per un breve periodo dalla

psicologa __________ di __________” (p. 1, doc. B).

Anche la

descrizione della situazione dell’istante al momento della presa a carico

conferma come le ansie e le paure siano riferite non già al procedimento

penale, ma piuttosto al “(…) terrore che potesse capitare qualche cosa agli

allievi (…)” (certificato medico 22.2.2006, p. 2, doc. B).

Pure __________,

collega del qui istante, pur facendo riferimento anche al procedimento penale

ed al trattamento che gli avrebbero riservato il sostituto procuratore pubblico

ed un agente di polizia, è chiaro nell’indicare – nella sua dichiarazione

13.10.2006

– che “dopo il tragico incidente, che ha visto quale sfortunato

protagonista l’allievo __________ di __________, IS 1 è rimasto molto scosso e

non è più stata la persona gioviale e contenta che tutti conoscevano” (doc.

D).

In queste

circostanze, non è possibile accertare con certezza – contrariamente a quanto

sostiene il qui istante, al quale incombeva l’onere della prova (N. SALVIONI, op.

cit., p. 506) – il “(…) nesso causale

tra l’inabilità lavorativa e l’apertura dell’inchiesta penale, (…)” (istanza

11.12

, p. 7). Anzi. Il disagio e le conseguenze sulla salute dell’istante

appaiono in realtà essere stati principalmente e prevalentemente cagionati dal

grave incidente accaduto il 4.11.2002, come peraltro certifica il dr. med. __________,

medico curante del qui istante [“La causa del grave disagio psichico del

paziente è da imputarsi all’evento infortunistico occorso all’allievo”

(doc. B)]. Le contraddizioni dell’istanza e del certificato medico hanno ulteriormente

escluso la prova del nesso. Il procedimento penale promosso nei confronti dell’istante

ha probabilmente semmai fatto rivivere a IS 1 il disagio ed il tragico

avvenimento, che – come detto – ha cagionato l’invalidità permanente

dell’allora suo allievo __________. Nulla può quindi essergli risarcito in difetto di

nesso causale tra il danno preteso per l’inabilità lavorativa ed il procedimento

penale.

4.

Torto

morale

4.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si

estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto.

La

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo. E’ necessario tenere conto delle

circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato

all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità

dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure

della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

L’accusato

che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento

restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale

unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”

(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il

semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una

grave violazione della sua personalità.

4.2

4.2.1

IS 1 domanda

CHF 10'000.-- quale torto morale, oltre interessi, “(…) viste le gravissime

ripercussioni sulla propria salute (dettagliatamente descritte nei rapporti medici

allestiti dalla dottoressa __________ ed attestate anche dalla dichiarazione 13

ottobre 2006 di un collega dell’istante – doc. D) (…)” (istanza 11.12.2006,

p. 9).

4.2.2

Come esposto

al considerando 3.2.2., il grave disagio del qui istante è da ricondurre principalmente

e primariamente all’infortunio occorso a __________ e non propriamente al procedimento penale promosso a

suo carico per titolo di lesioni colpose gravi a’ sensi dell’art. 125 cpv. 2

CP.

In queste

circostanze, ritenuto che l’istante invoca un torto morale solo con riferimento

al suo stato di salute, da nondimeno porre in relazione – come detto – con

l’incidente, si deve negare una lesione della personalità che abbia

oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale

(citazioni, interrogatori, ecc.). Lo Stato non è peraltro tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3).

Questa conclusione tiene conto del resto della

soddisfazione derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi

confronti era ingiustificato, come emerge dal decreto di abbandono 9.12.2005 (ABB

__________) e dalla presente decisione.

5.

Spese

di patrocinio per l’istanza a’ sensi dell’art. 317 CPP

Il qui

istante IS 1 protesta le ripetibili di questa sede.

Nella

commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per l’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in

particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. Nella fattispecie la stesura dell’istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, ritenuto inoltre come l’avv. PR 1 conoscesse l’incarto. Tutto ciò

premesso, si impone di ammettere un importo di CHF 1’500.--, comprendente

onorario, spese ed IVA, somma che evidentemente tiene conto del parziale accoglimento

della presente domanda.

6.

L’indennità

dovuta a IS 1 ammonta a CHF 15'487.45, di cui CHF 13'987.45, oltre interessi, per spese di patrocinio e CHF 1’500.-- per spese

legali dipendenti dal presente procedimento.

7.

Giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG.

La tassa di

giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.--,

sono poste a carico del qui istante, soccombente in ragione di circa 5/6, per

la somma di CHF 1'708.35 (arrotondata in CHF 1’700.--).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 9.12.2005 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara

Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta l’art. 317 CPP, l’importo di CHF 15'487.45, oltre interessi

del 5% su CHF 13'987.45

dall’11.12.2006.

2. La tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2’050.-- (duemilacinquanta), sono poste

a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 1’700.--

(millesettecento).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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