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Decisione

60.2006.467

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. violazione del principio della celerità

3 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato

durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,

un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli

art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni

a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,

CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF

50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro

tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.

8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione

della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,

il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo

senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle

difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della

diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del

procedimento;

che in altre parole

l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che l’istante

postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,

avv. PR 1, di complessivi CHF 5'574.95 (recte: 5'575.69) [di cui CHF 5'041.67

di onorario (20 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 140.20 di spese e CHF 393.82

di IVA (doc. C)], oltre interessi, somma che ossequierebbe i criteri indicati;

che la

tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;

che la

fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto,

circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

che, per

quanto risulta dall’incarto penale, il legale ha inviato al procuratore

pubblico gli scritti – di poche righe – 12.4.2001 (AI 3) e 18/19.4.2001 (AI

11), ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 13.4.2001 (AI 9), il

3/4.9.2002 ha presentato “istanza di emanazione del decreto di abbandono”

(AI 19), ha assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 24.9.2002 (AI

20) e l’11.8.2003 ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito (AI 48);

che il caso

ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;

che il

dispendio orario esposto appare pertanto oggettivamente sproporzionato alla

fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;

che – in

ragione della sostanziale semplicità del caso – è eccessivo, in particolare,

quello inerente i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente (378 minuti),

quello inerente le telefonate a terzi (167 minuti), quello inerente il verbale

di interrogatorio PP 24.9.2002 (210 minuti, concernente anche fattispecie non

sfociate nel decreto di abbandono oggetto del procedimento giusta gli art. 317

ss. CPP) e quello inerente la preparazione dell’istanza di indennità (90

minuti, atto che non presentava problematiche particolari, considerato inoltre

che il legale conosceva la fattispecie per avere patrocinato il qui istante fin

dall’inizio del procedimento penale);

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che nella

trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa

proporzionalità;

che viene

pertanto ammesso un onorario pari a 13 ore a CHF 250.--/ora, come postulato,

per complessivi CHF 3'250.--, di cui 20 minuti (10 min/scritto) inerenti le lettere

12.4.2001 e 18/19.4.2001 al Ministero pubblico, 180 minuti inerenti i colloqui

(di persona/telefonici) con il cliente, 90 minuti inerenti le telefonate a

terzi, 90 minuti (come esposto) inerenti l’udienza 13.4.2001 davanti al giudice

dell'istruzione e dell'arresto, 90 minuti (come esposto) inerenti l’istanza

3/4.9.2002, 160 minuti inerenti l’interrogatorio 24.9.2002 [ore 9.25 - ore

12.05: cominciato invero 25 minuti dopo l’orario previsto, ma concernente –

come detto – anche fattispecie non oggetto del decreto di abbandono 10.4.2006

(ABB __________), circostanza di cui si deve tenere conto], 10 minuti (come

esposto) inerenti “ricerca società __________ (recte: __________) su

Web” e “cpc cliente” di data 5.12.2002, 65 minuti (come esposto)

inerenti “ricevuto ordinanza deposito atti”, “esame atti c/o Ministero

pubblico” e “ricevuto doc. da Ministero pubblico + esame”, 15 minuti

(come esposto) inerenti “esame decreto d’abbandono 10.4.06 + cpc cliente”,

60 minuti inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento [ritenuto

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa

domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è parziale], stralciati

70 minuti inerenti “in attesa di udienza GIAR” (13.4.2001) e “in attesa

di udienza PP” (24.9.2002) [siccome non giustificati (potendo presumersi

che un legale occupi utilmente il tempo di attesa)];

che

all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 126.20 [CHF 5.--/pagina

(art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) in luogo di CHF 7.--/pagina, per il resto riconosciute

come indicate];

che l’IVA

ammonta a CHF 256.60;

che al qui

istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

3'632.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come postulato;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che la

determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è

necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

Considerandi

che la

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che secondo

dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto

morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE

/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione;

che questa

Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un

importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.

126.

nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che l’allora

Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione

(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. __________);

che nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato;

che benché il

denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che l’istante

chiede la somma di CHF 400.--, oltre interessi;

che – come

detto – IS 1 è stato arrestato il 12.4.2001 (AI 4);

che il giorno

successivo, 13.4.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha

confermato il provvedimento (AI 9);

che il qui

istante è stato quindi privato della libertà personale per due giorni;

che gli viene

pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre interessi del 5% dal

12.12

, come richiesto, non sussistendo elementi che giustificano una

diminuzione di detta somma;

che sostiene

inoltre che “(…) il procedimento ha avuto una durata di ben 5 anni,

allorquando la situazione avrebbe potuto essere chiarita in pochissimo tempo:

la difesa produsse tempestivamente la documentazione che permetteva di

verificare i valori usuali nel commercio dell’occasione per orologi di quel

tipo e la richiesta (semplicissima) perizia sul valore commerciale

dell’orologio in discussione avrebbe potuto (o forse dovuto?) essere fatta subito”,

che “di sicuro in questo caso abbiamo una palese violazione del principio

della celerità: tant’è che il caso è stato assunto da un nuovo PP, dopo il

potenziamento dell’ufficio, che notoriamente era sottodotato e non riusciva ad

evadere con tempestività le procedure pendenti”, che “di questa

situazione non si dovrebbero far subire le conseguenze al cittadino che, per

giunta, si ritrova ingiustamente accusato di un reato suscettibile di portarlo

alle Correzionali” e che “questo stato di cose e l’inutile dilungarsi di

un procedimento penale provoca notoriamente in qualsiasi persona normalmente

costituita degli stati d’ansia, che peggiora notevolmente la sua qualità della

vita per tutta la durata del procedimento” (istanza 12/13.12.2006, p. 4);

che al

proposito rimanda “(…) alle considerazioni della sentenza della CRP del 26

luglio 2006 in re P. (inc. n. __________), che per tener conto di questo genere

di danno morale, considera equo un indennizzo di Fr. 1'000.-- per ogni anno di

durata del procedimento” (istanza

12/13.12.2006, p. 4);

che IS 1

chiede quindi, per il periodo da aprile 2001 ad aprile 2006, l’importo di CHF

5'000.-- (CHF 1'000.--/anno);

che il

principio della celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU

impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena

l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non

lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita

(decisione TF 6B_355/2007 del 4.9.2007);

che il qui

istante è stato arrestato il 12.4.2001 su ordine dell’allora competente magistrato

inquirente Rosa Item (AI 4/5);

che è stato

rilasciato il giorno successivo non avendo l’allora giudice dell'istruzione e

dell'arresto confermato il provvedimento (AI 9);

che il procedimento

penale è proseguito con alcuni interrogatori (AI 17/20) e con accertamenti in

capo al prezzo di mercato dell’orologio oggetto della presunta ricettazione (AI

22);

che nel corso

del 2003 l’istruttoria è stata assunta dal procuratore pubblico Moreno Capella,

che ha proceduto ad altri interrogatori (AI 25/29/44/45/47), rispettivamente ad

accertare – di nuovo – il prezzo di mercato dell’orologio in questione (AI 41);

che il

25.7.2003

il magistrato inquirente ha disposto il deposito atti (AI 48), dopo

di che l’istruttoria – almeno di fatto – si è conclusa [null’altro risulta

infatti agli atti (cfr. anche il relativo elenco atti)];

che il

decreto di abbandono del procedimento penale è stato emanato il 10.4.2006 (ABB __________);

che in queste

circostanze appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto del qui

istante, il 12.4.2001, e l’abbandono del procedimento penale, il 10.4.2006, è eccessivamente

lungo, in particolare in considerazione dell’inattività di trentatre mesi dal

deposito degli atti, il 25.7.2003;

che la

fattispecie era peraltro relativamente semplice, tanto è vero che gli atti

istruttori si sono limitati ad alcune audizioni e ad alcuni (facili)

accertamenti: mal si comprende invero perché si sia atteso anni per emanare il

decreto di abbandono in questione;

che, tutto ciò

considerato, si deve ammettere una lieve violazione del principio della

celerità;

che il fatto

che solo in un’occasione IS 1 abbia chiesto, per il tramite del suo legale, la

conclusione del procedimento non sana evidentemente la suddetta violazione:

spetta infatti alle autorità penali condurre speditamente l’inchiesta (a

prescindere quindi da eventuali solleciti delle parti);

che, con

riferimento al giudizio 26.7.2006 di questa Camera in re P. (inc. __________),

il qui istante domanda – come detto – CHF 5'000.--, ossia CHF 1'000.--/anno;

che il caso

invocato differisce nondimeno dal presente sia per quanto concerne la durata

(quattordici anni) sia per quanto concerne la gravità e la complessità dei

fatti oggetto di quel procedimento;

che IS 1 si

limita inoltre ad appellarsi ad uno stato di ansia, “(…) che peggiora notevolmente

la sua qualità della vita per tutta la durata del procedimento” (istanza

12/13.12.2006, p. 4), senza tuttavia nemmeno tentare di sostanziare – documentando

– il preteso nocumento;

che si

giustifica quindi sanzionare la lieve violazione del principio della celerità

con l’importo di CHF 500.--, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come

domandato, somma che tiene conto della contenuta sofferenza per l’istante e della

soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era

ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 10.4.2006 (ABB __________)

e da questo stesso giudizio;

che le

ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che, in

ragione delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo

di CHF 4'532.80, oltre interessi, di cui CHF 3'632.80 per spese legali, CHF

400.

-- per torto morale inerente l’ingiustificata detenzione e CHF 500.-- per

torto morale inerente la violazione del principio della celerità;

che giusta

l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa

di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--,

sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di

circa 3/5, per la somma di CHF 330.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 10.4.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'532.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006.

2. La tassa di

giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--

(cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 330.-- (trecentotrenta).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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