60.2006.467
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. violazione del principio della celerità
3 ottobre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2006.467
Data decisione, Autorità:
03.10.2007, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. violazione del principio della celerità
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.467
Lugano
3 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.12.2006
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 10.4.2006
emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 19/21.12.2006 della
Divisione della giustizia – che si rimette “(…) alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico” – e le osservazioni 15.1.2007 del
magistrato inquirente – che si rimette al giudizio di questa Camera –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che IS 1 è
stato arrestato il 12.4.2001 per titolo di ricettazione in relazione all’acquisto
ed alla successiva vendita dell’orologio __________ n. __________ (rapporto di
arresto 12.4.2001, AI 4);
che il giorno
successivo l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi – in assenza
di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente di pericolo di
collusione – non ha confermato il provvedimento: l’accusato è quindi stato
posto in libertà provvisoria (AI 9);
che – nel
prosieguo del procedimento – sono stati effettuati alcuni interrogatori [rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria 19.2.2002 (AI 17); verbale di
interrogatorio 24.9.2002 di IS 1 (AI 20); verbale di interrogatorio 9.4.2003 di
__________ (AI 25); verbale di interrogatorio 7.5.2003 di __________ (AI 29);
verbale di interrogatorio 1.7.2003 di __________ (AI 44); verbale di interrogatorio
1.7.2003 di __________ (AI 45); verbale di interrogatorio 22.7.2003 di __________
(AI 47)];
che è inoltre
stato accertato il prezzo di mercato dell’orologio in questione (AI 22/41);
che con
decisione 10.4.2006 – senza ulteriori atti dopo il 25.7.2003, quando si è
conclusa l’istruttoria (AI 48) – il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale promosso a carico del qui istante: “dagli accertamenti
dell’inchiesta non è emerso (o comunque non vi sono prove o indizi concreti)
che IS 1 avesse avuto modo di dubitare della provenienza illecita
dell’orologio, (…)” (decreto di abbandono 10.4.2006, p. 3, ABB __________);
che con
l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv.
1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
materiale e morale sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF
10'974.95, oltre interessi, di cui CHF 5'574.95 per spese di patrocinio, CHF 400.--
per torto morale per ingiusta carcerazione e CHF 5'000.-- per torto morale per
violazione del principio della celerità;
che giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa
con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione
delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che – nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che per tutti
Fatti
i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato
durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento,
un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli
art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni
a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore,
CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF
50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro
tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art.
8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione
della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato,
il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo
senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle
difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della
diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del
procedimento;
che in altre parole
l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che l’istante
postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia,
avv. PR 1, di complessivi CHF 5'574.95 (recte: 5'575.69) [di cui CHF 5'041.67
di onorario (20 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 140.20 di spese e CHF 393.82
di IVA (doc. C)], oltre interessi, somma che ossequierebbe i criteri indicati;
che la
tariffa applicata è conforme ai principi suesposti;
che la
fattispecie non presentava particolari difficoltà di fatto e/o di diritto,
circostanza che difatti IS 1 non sostiene;
che, per
quanto risulta dall’incarto penale, il legale ha inviato al procuratore
pubblico gli scritti – di poche righe – 12.4.2001 (AI 3) e 18/19.4.2001 (AI
11), ha partecipato all’udienza di conferma dell’arresto 13.4.2001 (AI 9), il
3/4.9.2002 ha presentato “istanza di emanazione del decreto di abbandono”
(AI 19), ha assistito il cliente nel corso dell’interrogatorio 24.9.2002 (AI
20) e l’11.8.2003 ha esaminato gli atti nel corso del loro deposito (AI 48);
che il caso
ha quindi esatto un impegno relativamente modesto;
che il
dispendio orario esposto appare pertanto oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie e non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio;
che – in
ragione della sostanziale semplicità del caso – è eccessivo, in particolare,
quello inerente i colloqui (di persona/telefonici) con il cliente (378 minuti),
quello inerente le telefonate a terzi (167 minuti), quello inerente il verbale
di interrogatorio PP 24.9.2002 (210 minuti, concernente anche fattispecie non
sfociate nel decreto di abbandono oggetto del procedimento giusta gli art. 317
ss. CPP) e quello inerente la preparazione dell’istanza di indennità (90
minuti, atto che non presentava problematiche particolari, considerato inoltre
che il legale conosceva la fattispecie per avere patrocinato il qui istante fin
dall’inizio del procedimento penale);
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che nella
trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una certa
proporzionalità;
che viene
pertanto ammesso un onorario pari a 13 ore a CHF 250.--/ora, come postulato,
per complessivi CHF 3'250.--, di cui 20 minuti (10 min/scritto) inerenti le lettere
12.4.2001 e 18/19.4.2001 al Ministero pubblico, 180 minuti inerenti i colloqui
(di persona/telefonici) con il cliente, 90 minuti inerenti le telefonate a
terzi, 90 minuti (come esposto) inerenti l’udienza 13.4.2001 davanti al giudice
dell'istruzione e dell'arresto, 90 minuti (come esposto) inerenti l’istanza
3/4.9.2002, 160 minuti inerenti l’interrogatorio 24.9.2002 [ore 9.25 - ore
12.05: cominciato invero 25 minuti dopo l’orario previsto, ma concernente –
come detto – anche fattispecie non oggetto del decreto di abbandono 10.4.2006
(ABB __________), circostanza di cui si deve tenere conto], 10 minuti (come
esposto) inerenti “ricerca società __________ (recte: __________) su
Web” e “cpc cliente” di data 5.12.2002, 65 minuti (come esposto)
inerenti “ricevuto ordinanza deposito atti”, “esame atti c/o Ministero
pubblico” e “ricevuto doc. da Ministero pubblico + esame”, 15 minuti
(come esposto) inerenti “esame decreto d’abbandono 10.4.06 + cpc cliente”,
60 minuti inerenti l’istanza di indennità per ingiusto procedimento [ritenuto
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa
domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è parziale], stralciati
70 minuti inerenti “in attesa di udienza GIAR” (13.4.2001) e “in attesa
di udienza PP” (24.9.2002) [siccome non giustificati (potendo presumersi
che un legale occupi utilmente il tempo di attesa)];
che
all’importo suddetto vanno aggiunte le spese, ammesse in CHF 126.20 [CHF 5.--/pagina
(art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) in luogo di CHF 7.--/pagina, per il resto riconosciute
come indicate];
che l’IVA
ammonta a CHF 256.60;
che al qui
istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
3'632.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come postulato;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che la
determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è
necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
Considerandi
che la
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo
dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto
morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE
/ DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione;
che questa
Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un
importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n.
126.
nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che l’allora
Camera d'accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano un aumento o una diminuzione
(decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. __________);
che nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il
denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che l’istante
chiede la somma di CHF 400.--, oltre interessi;
che – come
detto – IS 1 è stato arrestato il 12.4.2001 (AI 4);
che il giorno
successivo, 13.4.2001, l’allora giudice dell'istruzione e dell'arresto non ha
confermato il provvedimento (AI 9);
che il qui
istante è stato quindi privato della libertà personale per due giorni;
che gli viene
pertanto assegnato il postulato importo di CHF 400.--, oltre interessi del 5% dal
12.12
, come richiesto, non sussistendo elementi che giustificano una
diminuzione di detta somma;
che sostiene
inoltre che “(…) il procedimento ha avuto una durata di ben 5 anni,
allorquando la situazione avrebbe potuto essere chiarita in pochissimo tempo:
la difesa produsse tempestivamente la documentazione che permetteva di
verificare i valori usuali nel commercio dell’occasione per orologi di quel
tipo e la richiesta (semplicissima) perizia sul valore commerciale
dell’orologio in discussione avrebbe potuto (o forse dovuto?) essere fatta subito”,
che “di sicuro in questo caso abbiamo una palese violazione del principio
della celerità: tant’è che il caso è stato assunto da un nuovo PP, dopo il
potenziamento dell’ufficio, che notoriamente era sottodotato e non riusciva ad
evadere con tempestività le procedure pendenti”, che “di questa
situazione non si dovrebbero far subire le conseguenze al cittadino che, per
giunta, si ritrova ingiustamente accusato di un reato suscettibile di portarlo
alle Correzionali” e che “questo stato di cose e l’inutile dilungarsi di
un procedimento penale provoca notoriamente in qualsiasi persona normalmente
costituita degli stati d’ansia, che peggiora notevolmente la sua qualità della
vita per tutta la durata del procedimento” (istanza 12/13.12.2006, p. 4);
che al
proposito rimanda “(…) alle considerazioni della sentenza della CRP del 26
luglio 2006 in re P. (inc. n. __________), che per tener conto di questo genere
di danno morale, considera equo un indennizzo di Fr. 1'000.-- per ogni anno di
durata del procedimento” (istanza
12/13.12.2006, p. 4);
che IS 1
chiede quindi, per il periodo da aprile 2001 ad aprile 2006, l’importo di CHF
5'000.-- (CHF 1'000.--/anno);
che il
principio della celerità giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU
impone alle autorità penali di procedere con la dovuta speditezza non appena
l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non
lasciarlo inutilmente nello stato di angoscia che una tale procedura suscita
(decisione TF 6B_355/2007 del 4.9.2007);
che il qui
istante è stato arrestato il 12.4.2001 su ordine dell’allora competente magistrato
inquirente Rosa Item (AI 4/5);
che è stato
rilasciato il giorno successivo non avendo l’allora giudice dell'istruzione e
dell'arresto confermato il provvedimento (AI 9);
che il procedimento
penale è proseguito con alcuni interrogatori (AI 17/20) e con accertamenti in
capo al prezzo di mercato dell’orologio oggetto della presunta ricettazione (AI
22);
che nel corso
del 2003 l’istruttoria è stata assunta dal procuratore pubblico Moreno Capella,
che ha proceduto ad altri interrogatori (AI 25/29/44/45/47), rispettivamente ad
accertare – di nuovo – il prezzo di mercato dell’orologio in questione (AI 41);
che il
25.7.2003
il magistrato inquirente ha disposto il deposito atti (AI 48), dopo
di che l’istruttoria – almeno di fatto – si è conclusa [null’altro risulta
infatti agli atti (cfr. anche il relativo elenco atti)];
che il
decreto di abbandono del procedimento penale è stato emanato il 10.4.2006 (ABB __________);
che in queste
circostanze appare evidente che il periodo trascorso tra l’arresto del qui
istante, il 12.4.2001, e l’abbandono del procedimento penale, il 10.4.2006, è eccessivamente
lungo, in particolare in considerazione dell’inattività di trentatre mesi dal
deposito degli atti, il 25.7.2003;
che la
fattispecie era peraltro relativamente semplice, tanto è vero che gli atti
istruttori si sono limitati ad alcune audizioni e ad alcuni (facili)
accertamenti: mal si comprende invero perché si sia atteso anni per emanare il
decreto di abbandono in questione;
che, tutto ciò
considerato, si deve ammettere una lieve violazione del principio della
celerità;
che il fatto
che solo in un’occasione IS 1 abbia chiesto, per il tramite del suo legale, la
conclusione del procedimento non sana evidentemente la suddetta violazione:
spetta infatti alle autorità penali condurre speditamente l’inchiesta (a
prescindere quindi da eventuali solleciti delle parti);
che, con
riferimento al giudizio 26.7.2006 di questa Camera in re P. (inc. __________),
il qui istante domanda – come detto – CHF 5'000.--, ossia CHF 1'000.--/anno;
che il caso
invocato differisce nondimeno dal presente sia per quanto concerne la durata
(quattordici anni) sia per quanto concerne la gravità e la complessità dei
fatti oggetto di quel procedimento;
che IS 1 si
limita inoltre ad appellarsi ad uno stato di ansia, “(…) che peggiora notevolmente
la sua qualità della vita per tutta la durata del procedimento” (istanza
12/13.12.2006, p. 4), senza tuttavia nemmeno tentare di sostanziare – documentando
– il preteso nocumento;
che si
giustifica quindi sanzionare la lieve violazione del principio della celerità
con l’importo di CHF 500.--, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006, come
domandato, somma che tiene conto della contenuta sofferenza per l’istante e della
soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era
ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 10.4.2006 (ABB __________)
e da questo stesso giudizio;
che le
ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che, in
ragione delle suddette considerazioni, all’istante va quindi rifuso l’importo
di CHF 4'532.80, oltre interessi, di cui CHF 3'632.80 per spese legali, CHF
400.
-- per torto morale inerente l’ingiustificata detenzione e CHF 500.-- per
torto morale inerente la violazione del principio della celerità;
che giusta
l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa
di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--,
sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di
circa 3/5, per la somma di CHF 330.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 10.4.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'532.80, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006.
2. La tassa di
giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.--
(cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 330.-- (trecentotrenta).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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