60.2006.474
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione
16 maggio 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2006.474
Data decisione, Autorità:
16.05.2007, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2006.474
Lugano
16 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso
15/18.12.2006 presentato da
RI 1,
RI 2,
entrambi patr. da: avv. PR 1,
contro
la decisione di chiusura 14.11.2006 (art.
80d AIMP) emanata dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel
quadro del procedimento di assistenza internazionale in materia penale
dipendente da commissione rogatoria 10.3.2006 della __________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 8.1.2007 del
procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera con
riferimento al requisito della doppia punibilità;
preso atto dell’invio, in data 9/10.1.2007,
da parte del patrocinatore dei ricorrenti, del decreto di non luogo a procedere
28.12.2006 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (NLP __________);
richiamato l’ulteriore scritto 17.1.2007
del procuratore pubblico, con il quale evidenzia l’assenza di legittimazione
dei ricorrenti, essendo gli stesso non i titolari, ma gli ADE del conto la cui
documentazione è stata acquisita in ossequio alla richiesta di assistenza
internazionale in materia penale;
richiamate le osservazioni 19/22.1.2007
dell’Ufficio federale di giustizia, con le quali contesta la legittimazione dei
ricorrenti e chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile;
preso atto dello scritto 23.1.2007 del
procuratore pubblico, mediante il quale trasmette a questa Camera le lettere di
notifica della decisione di chiusura alle società detentrici della
documentazione sequestrata ed al teste di cui è disposta la trasmissione del verbale;
preso atto del successivo scritto 14.2.2007
del patrocinatore dei ricorrenti, mediante il quale sostiene sia data la loro legittimazione
a ricorrere;
letti ed esaminati gli atti;
Fatti
a. Il
medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da
parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di
non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di
promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a
procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con contestuale
giudizio (inc. CRP __________).
Fatta questa
premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti
giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della
presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.
b. Dopo i
primi due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il
10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza
internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale
inc. Rog. __________.
c. In data
13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia
e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinando l’identificazione ed
il sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la
Banca __________, nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso
tre fiduciarie.
Dalla
documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente
diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone
fisiche, tra le quali RI 1 e RI 2.
d. Con
decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la
richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti
raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione
bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata
dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i
relativi allegati.
e. Con tempestivo
gravame, RI 1 e RI 2 chiedono di annullare la decisione di chiusura e di rifiutare
l’assistenza.
I ricorrenti
si ritengono anzitutto legittimati in quanto destinatari della decisione ed in
quanto indagati nel procedimento penale estero. Dopo aver richiamato le diverse
decisioni già intervenute in merito a questa fattispecie, contestano
l’adempimento del requisito della doppia punibilità: in connessione a tale
condizione, invocano pure la violazione del principio “ne bis in idem”.
Più in
generale, i ricorrenti contestano infine il carattere manifestamente erroneo,
lacunoso e persino contraddittorio della domanda di assistenza internazionale, che
farebbe riferimento a “servizi mai resi”, circostanza questa in
contrasto con la realtà dei fatti.
f. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa
Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con successivo scritto
17.1.2007, chiede invece che il gravame venga dichiarato irricevibile, in
quanto presentato non dal titolare del conto bancario, ma dagli ADE.
g. Nelle
proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la
legittimazione dei ricorrenti, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire i ricorrenti non
sarebbero direttamente e personalmente toccati in un interesse degno di
protezione: in primo luogo in quanto non sono titolari del conto bancario ed in
secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la
trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che
tali documenti contengano informazioni relative ai ricorrenti stessi.
Considerandi
1.
Preliminarmente
deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione dei ricorrenti,
con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura
intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita
presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi allegati.
2.
Secondo
l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.
3.
Per
quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta
solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla
persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,
interrogatorio).
Nel presente
caso, è pacifico che titolare della relazione aperta presso la Banca __________
è la società __________, mentre i ricorrenti sono aventi diritto economico (in
seguito: ADE). Ora, la costante giurisprudenza del Tribunale federale nega la
legittimazione a ricorrere all’ADE, e ciò anche se la trasmissione delle informazioni
chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R.
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna
2004, n. 308, p. 350). Solo eccezionalmente, e sempreché non costituisca abuso
di diritto, questi è legittimato a ricorre qualora la persona giuridica sia stata
sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153).
In concreto, i
ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, si
limitano a sostenere che __________ è stata nel frattempo disciolta, senza
produrre alcunché, segnatamente documenti ufficiali attestanti lo scioglimento
della società.
Con
riferimento ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione
impugnata, a questa Camera non resta che dichiarare irricevibile il gravame per
difetto di legittimazione.
4.
In
relazione ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la
legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente
alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire
informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di
non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio,
legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando
le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).
In concreto,
in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne
discende che ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.
5.
Per la
restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato
dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza
nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui
non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, op.
cit., n. 310 p. 356).
Di modo che,
con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7.
della decisione impugnata, ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.
6.
Da
quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,
per difetto di legittimazione. Si noti, di transenna, che la circostanza che RI
1.
e RI 2 sono inquisiti nel procedimento estero non è decisiva, ritenuto che l’art.
21.
cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell’art. 80h lit. b AIMP. Del
resto, la procedura di assistenza, di natura amministrativa, concerne anzitutto
le relazioni tra gli Stati, e non costituisce un semplice prolungamento sul
territorio dello Stato rogato del procedimento aperto in quello rogante (DTF
127.
II 104).
Conformemente
a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità
del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti
(decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione
alla doppia punibilità.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge
applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
1'100.-- (millecento), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________, e RI
2, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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