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Decisione

60.2006.474

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione

16 maggio 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da

parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di

non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di

promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a

procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con contestuale

giudizio (inc. CRP __________).

Fatta questa

premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti

giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della

presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.

b. Dopo i

primi due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il

10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza

internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale

inc. Rog. __________.

c. In data

13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia

e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinando l’identificazione ed

il sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la

Banca __________, nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso

tre fiduciarie.

Dalla

documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente

diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone

fisiche, tra le quali RI 1 e RI 2.

d. Con

decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la

richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti

raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione

bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata

dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i

relativi allegati.

e. Con tempestivo

gravame, RI 1 e RI 2 chiedono di annullare la decisione di chiusura e di rifiutare

l’assistenza.

I ricorrenti

si ritengono anzitutto legittimati in quanto destinatari della decisione ed in

quanto indagati nel procedimento penale estero. Dopo aver richiamato le diverse

decisioni già intervenute in merito a questa fattispecie, contestano

l’adempimento del requisito della doppia punibilità: in connessione a tale

condizione, invocano pure la violazione del principio “ne bis in idem”.

Più in

generale, i ricorrenti contestano infine il carattere manifestamente erroneo,

lacunoso e persino contraddittorio della domanda di assistenza internazionale, che

farebbe riferimento a “servizi mai resi”, circostanza questa in

contrasto con la realtà dei fatti.

f. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa

Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con successivo scritto

17.1.2007, chiede invece che il gravame venga dichiarato irricevibile, in

quanto presentato non dal titolare del conto bancario, ma dagli ADE.

g. Nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la

legittimazione dei ricorrenti, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire i ricorrenti non

sarebbero direttamente e personalmente toccati in un interesse degno di

protezione: in primo luogo in quanto non sono titolari del conto bancario ed in

secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la

trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che

tali documenti contengano informazioni relative ai ricorrenti stessi.

Considerandi

1.

Preliminarmente

deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione dei ricorrenti,

con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura

intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita

presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi allegati.

2.

Secondo

l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

3.

Per

quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta

solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla

persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,

interrogatorio).

Nel presente

caso, è pacifico che titolare della relazione aperta presso la Banca __________

è la società __________, mentre i ricorrenti sono aventi diritto economico (in

seguito: ADE). Ora, la costante giurisprudenza del Tribunale federale nega la

legittimazione a ricorrere all’ADE, e ciò anche se la trasmissione delle informazioni

chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162; R.

ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna

2004, n. 308, p. 350). Solo eccezionalmente, e sempreché non costituisca abuso

di diritto, questi è legittimato a ricorre qualora la persona giuridica sia stata

sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153).

In concreto, i

ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, si

limitano a sostenere che __________ è stata nel frattempo disciolta, senza

produrre alcunché, segnatamente documenti ufficiali attestanti lo scioglimento

della società.

Con

riferimento ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione

impugnata, a questa Camera non resta che dichiarare irricevibile il gravame per

difetto di legittimazione.

4.

In

relazione ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la

legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente

alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire

informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di

non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio,

legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando

le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).

In concreto,

in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne

discende che ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

5.

Per la

restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato

dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza

nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui

non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, op.

cit., n. 310 p. 356).

Di modo che,

con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7.

della decisione impugnata, ai ricorrenti difetta certamente la legittimazione.

6.

Da

quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,

per difetto di legittimazione. Si noti, di transenna, che la circostanza che RI

1.

e RI 2 sono inquisiti nel procedimento estero non è decisiva, ritenuto che l’art.

21.

cpv. 3 AIMP prevede le medesime condizioni dell’art. 80h lit. b AIMP. Del

resto, la procedura di assistenza, di natura amministrativa, concerne anzitutto

le relazioni tra gli Stati, e non costituisce un semplice prolungamento sul

territorio dello Stato rogato del procedimento aperto in quello rogante (DTF

127.

II 104).

Conformemente

a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità

del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti

(decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione

alla doppia punibilità.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge

applicabili,

pronuncia

1. Il ricorso è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

1'100.-- (millecento), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________, e RI

2, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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