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Decisione

60.2006.475

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione

16 maggio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da

parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di

non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di

promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a

procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con odierno giudizio (inc.

CRP __________).

Fatta questa

premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti

giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della

presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.

b. Dopo i primi

due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il

10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza

internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale

inc. Rog. __________.

c. In data

13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia

e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinato l’identificazione ed il

sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la Banca __________,

nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso tre fiduciarie.

Dalla

documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente

diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone

fisiche, tra le quali __________ e __________.

d. Con

decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la

richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti

raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione

bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata

dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i

relativi allegati.

e. Con tempestivo

gravame, la __________ postula l’annullamento della decisione di chiusura: in

via principale chiede di rifiutare l’assistenza e, in via subordinata, di rinviare

gli atti al procuratore pubblico.

La

ricorrente, che si ritiene legittimata in quanto una parte della documentazione

la riguarderebbe direttamente, contesta anzitutto l’adempimento della

condizione della doppia punibilità. A tal proposito censura l’operato del

procuratore pubblico, in particolare per aver ritenuto adempiuto (sia nella

decisione di entrata in materia, non impugnabile, sia in quella di chiusura, ribadendo

l’ammissibilità della domanda) il requisito della doppia punibilità con

riferimento all’art. 146 CP, rinviando alle decisioni prolate da questa Camera

in data 3.9.2004 (inc. CRP __________), 12.5.2006 (inc. CRP __________) e

28.11.2006 (inc. CRP __________), nonché alla decisione 10.3.2006 del giudice

dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________). A titolo subordinato, la

ricorrente censura invece la violazione dell’obbligo di cernita della documentazione

raccolta in esecuzione della domanda rogatoriale, ciò che comporterebbe il

rinvio degli atti al Ministero pubblico.

f. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa

Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con riferimento

all’asserita violazione dell’obbligo di procedere alla cernita dei documenti,

ritiene invece che la censura sia stata sollevata in dispregio della buona fede

procedurale, non avendo la ricorrente esercitato tempestivamente tale diritto.

g. Nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la

legittimazione della ricorrente, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire la ricorrente non

sarebbe direttamente e personalmente toccata in un interesse degno di

protezione: in primo luogo in quanto non è titolare del conto bancario ed in

secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la

trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che tali

documenti contengano informazioni relative alla ricorrente stessa.

Considerandi

1.

Preliminarmente

deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione della ricorrente,

con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura

intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita

presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi

allegati.

2.

Secondo

l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

3.

Per quanto

concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta

solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla

persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,

interrogatorio).

Nel presente

caso, è pacifico che la ricorrente non è titolare della relazione presso la

Banca __________: essa neppure è ADE. In relazione ai documenti bancari di cui

al punto 2.1. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la

legittimazione.

4.

Con riferimento

ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione

spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura

coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che

lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare

(DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio, legittimato a

contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le

informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).

In concreto,

in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne

discende che alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

5.

Per la

restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato

dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza

nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui

non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, La coopération

judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 310 p. 356).

Di modo che,

con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7.

della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la

legittimazione.

6.

Da

quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,

per difetto di legittimazione.

Conformemente

a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità

del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti

(decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione

alla doppia punibilità ed all’obbligo di cernita.

7.

Tassa

di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge

applicabili,

pronuncia

1. Il ricorso è

irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

1'100.-- (millecento), sono poste a carico della RI 1, __________.

3. Rimedio di

diritto

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).

4. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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