60.2006.475
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione
16 maggio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2006.475
Data decisione, Autorità:
16.05.2007, CRP
Titolo:
Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
LEGITTIMAZIONE
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2006.475
Lugano
16 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 15/18.12.2006
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di chiusura 14.11.2006 (art.
80d AIMP) emanata dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel
quadro del procedimento di assistenza internazionale in materia penale dipendente
da commissione rogatoria 10.3.2006 della __________ (inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 8.1.2007 del
procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera in
merito al requisito della doppia punibilità, mentre contesta la postulata violazione
dell’obbligo di procedere alla cernita della documentazione;
richiamate le osservazioni 16/22.1.2007
dell’Ufficio federale di giustizia, con le quali contesta la legittimazione della
ricorrente e chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da
parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di
non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di
promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a
procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con odierno giudizio (inc.
CRP __________).
Fatta questa
premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti
giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della
presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.
b. Dopo i primi
due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il
10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza
internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale
inc. Rog. __________.
c. In data
13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia
e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinato l’identificazione ed il
sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la Banca __________,
nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso tre fiduciarie.
Dalla
documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente
diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone
fisiche, tra le quali __________ e __________.
d. Con
decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la
richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti
raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione
bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata
dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i
relativi allegati.
e. Con tempestivo
gravame, la __________ postula l’annullamento della decisione di chiusura: in
via principale chiede di rifiutare l’assistenza e, in via subordinata, di rinviare
gli atti al procuratore pubblico.
La
ricorrente, che si ritiene legittimata in quanto una parte della documentazione
la riguarderebbe direttamente, contesta anzitutto l’adempimento della
condizione della doppia punibilità. A tal proposito censura l’operato del
procuratore pubblico, in particolare per aver ritenuto adempiuto (sia nella
decisione di entrata in materia, non impugnabile, sia in quella di chiusura, ribadendo
l’ammissibilità della domanda) il requisito della doppia punibilità con
riferimento all’art. 146 CP, rinviando alle decisioni prolate da questa Camera
in data 3.9.2004 (inc. CRP __________), 12.5.2006 (inc. CRP __________) e
28.11.2006 (inc. CRP __________), nonché alla decisione 10.3.2006 del giudice
dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________). A titolo subordinato, la
ricorrente censura invece la violazione dell’obbligo di cernita della documentazione
raccolta in esecuzione della domanda rogatoriale, ciò che comporterebbe il
rinvio degli atti al Ministero pubblico.
f. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa
Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con riferimento
all’asserita violazione dell’obbligo di procedere alla cernita dei documenti,
ritiene invece che la censura sia stata sollevata in dispregio della buona fede
procedurale, non avendo la ricorrente esercitato tempestivamente tale diritto.
g. Nelle
proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la
legittimazione della ricorrente, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire la ricorrente non
sarebbe direttamente e personalmente toccata in un interesse degno di
protezione: in primo luogo in quanto non è titolare del conto bancario ed in
secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la
trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che tali
documenti contengano informazioni relative alla ricorrente stessa.
Considerandi
1.
Preliminarmente
deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione della ricorrente,
con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura
intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita
presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi
allegati.
2.
Secondo
l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.
3.
Per quanto
concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta
solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla
persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro,
interrogatorio).
Nel presente
caso, è pacifico che la ricorrente non è titolare della relazione presso la
Banca __________: essa neppure è ADE. In relazione ai documenti bancari di cui
al punto 2.1. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la
legittimazione.
4.
Con riferimento
ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione
spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura
coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che
lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare
(DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio, legittimato a
contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le
informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).
In concreto,
in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne
discende che alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.
5.
Per la
restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato
dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza
nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui
non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 310 p. 356).
Di modo che,
con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7.
della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la
legittimazione.
6.
Da
quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile,
per difetto di legittimazione.
Conformemente
a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità
del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti
(decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione
alla doppia punibilità ed all’obbligo di cernita.
7.
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge
applicabili,
pronuncia
1. Il ricorso è
irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
1'100.-- (millecento), sono poste a carico della RI 1, __________.
3. Rimedio di
diritto
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).
4. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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