60.2006.476
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
31 gennaio 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.476
Data decisione, Autorità:
31.01.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.476
Lugano
31 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in
sostituzione di Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici,
esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
del procedimento penale inc. MP __________ in relazione a diverse procedure
ricorsuali contro decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS;
richiamate le osservazioni 28/29.12.2006
del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali preavvisa favorevolmente
l’istanza;
richiamate le osservazioni 28/29.12.2006
del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per reati patrimoniali
(inc. MP __________), sfociato nell’atto d’accusa del 15.12.2005 (ACC __________):
il processo non è ancora stato celebrato.
Considerandi
2.
Presso
il tribunale istante sono pendenti diverse procedure ricorsuali in materia di
decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS in relazione ai membri di una cooperativa
nella gestione della quale sono state commesse le malversazioni dell’accusato.
Dispositivo
Per questi motivi il tribunale istante chiede di poter consultare gli atti del
procedimento e di estrarre copia di quelli necessari per il proprio giudizio.
Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre PI 2 si è rimesso
al giudizio di questa Camera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, la richiesta si giustifica in quanto c’è una diretta connessione
tra il procedimento penale e le procedure risarcitorie pendenti.
5. L’istanza
è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________
presso il Tribunale penale cantonale, che riceve copia della presente
decisione.
6. Considerato
l’autore ed il motivo del richiamo, si prescinde dalla tassa di giustizia e
dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
2. PI
2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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