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Decisione

60.2006.476

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

31 gennaio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.476

Data decisione, Autorità:

31.01.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.476

Lugano

31 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in

sostituzione di Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici,

esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2006

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti

del procedimento penale inc. MP __________ in relazione a diverse procedure

ricorsuali contro decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS;

richiamate le osservazioni 28/29.12.2006

del procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali preavvisa favorevolmente

l’istanza;

richiamate le osservazioni 28/29.12.2006

del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa

Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per reati patrimoniali

(inc. MP __________), sfociato nell’atto d’accusa del 15.12.2005 (ACC __________):

il processo non è ancora stato celebrato.

Considerandi

2.

Presso

il tribunale istante sono pendenti diverse procedure ricorsuali in materia di

decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS in relazione ai membri di una cooperativa

nella gestione della quale sono state commesse le malversazioni dell’accusato.

Dispositivo

Per questi motivi il tribunale istante chiede di poter consultare gli atti del

procedimento e di estrarre copia di quelli necessari per il proprio giudizio.

Il procuratore pubblico ha dato il proprio consenso, mentre PI 2 si è rimesso

al giudizio di questa Camera.

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4. Nel

presente caso, la richiesta si giustifica in quanto c’è una diretta connessione

tra il procedimento penale e le procedure risarcitorie pendenti.

5. L’istanza

è quindi accolta. È consentito l’accesso agli atti dell’inc. MP __________

presso il Tribunale penale cantonale, che riceve copia della presente

decisione.

6. Considerato

l’autore ed il motivo del richiamo, si prescinde dalla tassa di giustizia e

dalle spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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