60.2006.48
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
23 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.48
Data decisione, Autorità:
23.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ex parte quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.48
Lugano
23 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 31.1.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del verbale da lei reso nell’ambito del
procedimento penale inc. DA __________;
premesso che una precedente richiesta di accesso al medesimo atto
d’inchiesta era stata inviata per fax a questa Camera, e successivamente stralciata
dai ruoli per mancato emendamento (decisione CRP del 6.1.2006, inc. __________);
premesso inoltre che il successivo scritto 24.11.2005 dell’istante,
trasmesso dal Ministero pubblico a questa Camera in data 31.1.2006, era rimasto
inavvertitamente nell’incarto DA __________, come risulta dalla stessa lettera
di trasmissione;
richiamate le osservazioni 3.2.2006 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere nulla in contrario
all’ispezione richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 2/6.2.2006 di PR 1, che non
autorizza la trasmissione dei documenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante,
conclusosi con decreto d’accusa DA __________. Con un primo scritto
14/15.11.2006, e con il successivo qui in esame del 24/25.11.2005, l’istante
aveva chiesto di poter ottenere copia del verbale da lei reso nel corso del
mese di __________.
2. Come
esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio
accordo, mentre PR 1 si è opposto.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, l’istante era parte al procedimento penale, nel frattempo
terminato. Essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli
atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS
dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori
preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
5. In
concreto, considerato che la procedura si è conclusa con un decreto d’accusa,
probabilmente senza un deposito atti, una parte (quale l’istante) ha diritto di
ricevere copia degli atti del procedimento, ed in particolare del verbale da
lei stessa reso. Dall’opposizione di PR 1 non emerge un contrario e prevalente
interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza
è accolta. Copia del verbale viene allegata alla presente decisione.
7. Ritenuto
che a seguito di un disguido questa Camera ha già reso una decisione con carico
di tassa di giustizia e spese, con la presente si rinucia alle medesime.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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