60.2006.480
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
14 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.480
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.480
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/20.12.2006
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
dell’incarto MP __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in
data 20.12.2006, comunicando al contempo di non avere obbiezioni al suo
accoglimento;
richiamate le osservazioni 5/6.2.2007 degli
PI 2, mediante le quali comunicano di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente mortale della
circolazione avvenuto a __________ il __________, il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di PI 2, nel frattempo deceduto. Il
procedimento si è conseguentemente concluso con il decreto di non luogo a
procedere 14.3.2006 (NLP __________).
2. Con la presente istanza, il patrocinatore
di IS 1 chiede di poter avere gli atti dell’incarto penale surriferito. Il
sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna così come gli PI 2 non si
sono opposti.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur essendo stato
l’istante parte (quale parte civile poi) al procedimento nel frattempo
terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987 ad art. 8, p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso la richiesta di accesso
agli atti è giustificata dal fatto che il decreto di non luogo a procedere non
è stato preceduto da un deposito atti e dalle pretese risarcitorie a suo fondamento.
6. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti
potrà avvenire presso il Ministero pubblico, con la possibilità di estrarre
copie degli atti.
7. Tassa di giustizia e spese sono poste a
carico di chi le ha originate: le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.--
(centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
- (per sé e per);
- - (per sé e per).
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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