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Decisione

60.2006.482

Istanza di ispezione degli atti. divisione degli interni sez. dei permessi e immigrazione quale istante

14 febbraio 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.482

Data decisione, Autorità:

14.02.2007, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. divisione degli interni sez. dei permessi e immigrazione quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.482

Lugano

14 febbraio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/21.12.2006

presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto

d’accusa DA __________;

richiamate le osservazioni 29.12.2006/2.1.2007

del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere obbiezione

di sorta;

ritenuto che PI 1, interpellato, non ha

presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nel quadro di un procedimento penale a

carico di PI 1 per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione

(inc. MP __________), il Ministero pubblico ha emanato in data __________ un

decreto d’accusa (DA __________) cresciuto in giudicato.

Considerandi

2.

Con la presente richiesta, la sezione istante,

quale autorità competente a rilasciare le autorizzazioni in base alla Legge

sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis), chiede di ricevere

copia del decreto d’accusa surriferito. Il procuratore pubblico ha comunicato

di non avere obbiezioni, mentre che l’interessato, interpellato, non ha presentato

osservazioni.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore

dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con

riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e

95.

I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è dato certamente un

interesse giuridico legittimo a favore della sezione istante in relazione alle

competenze in materia di autorizzazione e di revoca previste dagli art. 6 e 9

Lapis e dall'art. 1 del regolamento del 17.12.1976 (Rapis).

5.

L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto

d’accusa (DA __________) è inviata in allegato alla copia della presente decisione

destinata alla sezione istante.

6.

In considerazione della persona istante e

dello scopo perseguito, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI

1

2. PI

2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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