60.2006.49
istanza di ispezione degli atti. commissione d'inchiesta quale istante.
8 febbraio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.49
Data decisione, Autorità:
08.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. commissione d'inchiesta quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.49
Lugano
8 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 2/3.2.2006 presentata dalla
IS 1
rappr. __________, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti penali
contro ignoti per violazione del segreto fiscale pendenti presso il Ministero
pubblico (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 7/8.2.2006 del procuratore generale Bruno
Balestra, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della situazione venutasi a creare presso la Divisione delle Contribuzioni
(DdC) ed in particolare presso la Direzione, come pure a seguito delle
controversie in relazione alla (mancata) tassazione di un trapasso aziendale,
il Consiglio di Stato del Canton Ticino (CdS) ha deciso (con risoluzione n. __________
del 17.1.2006) di aprire un’inchiesta amministrativa sulla situazione
determinatasi alla DdC, affidando l’inchiesta ad una commissione d’inchiesta
amministrativa esterna (CIAE) composta da tre ex magistrati. La Commissione, a
firma di uno dei suoi membri, chiede a questa Camera l’autorizzazione ad accedere
agli incarti pendenti presso il Ministero pubblico relativi alle procedure
contro ignoti per violazione del segreto fiscale sorte a seguito di
segnalazioni da parte delle autorità cantonali.
2. Come
esposto in entrata, con le proprie osservazioni, il procuratore generale ha
dato il proprio preavviso favorevole, precisando che le modalità d’accesso agli
incarti dovranno essere con lui concordate.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti.
La
Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
4. Nella
fattispecie la legittimazione e l'interesse della CIAE vanno senz’altro riconosciuti.
Il
CdS ha istituito questa Commissione nell'ambito delle sue competenze
istituzionali, anche se la risoluzione n. __________ del 17.1.2006 non indica
alcuna base legale: probabilmente occorre far riferimento all’art. 37 cpv. 2
della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).
L'interesse
legittimo della Commissione è pacifico, essendo stata espressamente incaricata
dal CdS d'indagare sulla tutela del segreto fiscale e più in generale sul
funzionamento della DdC (punto 3 lit. c e lit. d della risoluzione n. __________
del 17.1.2006).
Lo
svolgimento dei compiti commissionali può trarre indubbi vantaggi dall'accesso
agli atti penali, suscettibile d'evitare inutili doppioni nell'assunzione delle
informazioni e dei documenti necessari o utili ad entrambe le pratiche. Ai
membri della Commissione d'inchiesta amministrativa deve pertanto essere
riconosciuto in termini generali il diritto alla consultazione degli atti
penali, con facoltà di estrarne copia. Ritenuto che i procedimenti penali sono
tuttora in fase di informazioni preliminari, la CRP delega al Ministero
pubblico il compito di fissare i tempi e le modalità d'accesso.
5. La
qualifica dell'istante giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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