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Decisione

60.2006.5

istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.

13 agosto 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.5

Data decisione, Autorità:

13.08.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.5

Lugano

13 agosto

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.12.2005/3.1.2006 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel decreto di abbandono 30.12.2004 emanato dal procuratore

pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art.

317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 24.1.2006 del magistrato inquirente, che

si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con esposto 24/25.3.1998 __________, __________, ha querelato IS 1 per titolo

di vie di fatto e lesioni semplici in relazione ad un litigio avvenuto il __________

a __________, dove allora entrambi vivevano con le rispettive famiglie (AI 1);

che

il 27.4.1998 ha avuto luogo – senza successo – il tentativo di conciliazione

davanti al giudice di pace del circolo della __________ (AI 5);

che

con decisione 9.10.1998 – assunto agli atti il rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 4.10.1998 (AI 6) – l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha

promosso l’accusa a carico del qui istante per titolo di lesioni semplici ed

ingiuria, ordinando parimenti il deposito degli atti (AI 7);

che

il 30.12.2004 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale

promosso nei confronti dell’accusato per intervenuta prescrizione dell’azione

penale (vie di fatto/ingiuria), rispettivamente per inesistenza degli estremi

di reato (lesioni semplici);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'266.45, oltre interessi, per spese di

patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

Considerandi

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126.

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49.

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8

; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259.

ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003.

II p. 67 ss.);

che

– secondo la procura agli atti (allegato ad AI 3) – il qui istante ha

incaricato l’avv. PR 1 di tutelarlo nell’ambito del procedimento penale il 27.3.1998,

prima della promozione dell’accusa 9.10.1998;

che

il caso – in questo lasso di tempo – non presentava difficoltà di fatto e/o di

diritto da imporre la presenza di un legale fin da subito, circostanza che peraltro

l’istante non sostiene;

che

di conseguenza, fino alla promozione dell’accusa, IS 1 non può essere ritenuto

“accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;

che

quindi l’onere delle spese di patrocinio anteriori al 9.10.1998 restano a suo

carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia di complessivi CHF 2'266.45 [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 40 minuti a

CHF 220.--/ora) di onorario, CHF 206.35 di spese e CHF 160.10 di IVA (doc. A)];

che

– come detto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni

precedenti la promozione dell’accusa 9.10.1998;

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

anche il dispendio orario appare – ad eccezione della stesura dell’istanza di

indennità, che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà

particolari – corretto;

che

viene pertanto ammesso un onorario pari 5 ore e 25 minuti a CHF 220.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 1'191.65, ridotto a 30 minuti il tempo

impiegato per la redazione dell’istanza di indennità, per il resto – con le

suddette precisazioni in merito alle prestazioni prima della promozione dell’accusa

– riconosciuto come esposto;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 131.95, stralciate – come in

precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione

dell’accusa (ad eccezione di CHF 50.-- per apertura incarto);

che

l’IVA ammonta a CHF 96.80 [al 6.5%, per il 1998, su CHF 272.55 (di cui CHF

201.65

di onorario e CHF 70.90 di spese), pari a CHF 17.70; al 7.5%, per il

1999, su CHF 772.25 (di cui CHF 751.65 di onorario e CHF 20.60 di spese), pari

a CHF 57.90; al 7.6%, per il 2001 e gli anni successivi, su CHF 278.80 (di cui CHF

238.35

di onorario e CHF 40.45 di spese), pari a CHF 21.20];

che

al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

1'420.40, oltre interessi dal 30.12.2005, come postulato;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 30.12.2004 del procuratore pubblico Fiorenza

Bergomi (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'420.40, oltre

interessi al 5% dal 30.12.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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