60.2006.5
istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.
13 agosto 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.5
Data decisione, Autorità:
13.08.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.5
Lugano
13 agosto
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 30.12.2005/3.1.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 30.12.2004 emanato dal procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 24.1.2006 del magistrato inquirente, che
si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 24/25.3.1998 __________, __________, ha querelato IS 1 per titolo
di vie di fatto e lesioni semplici in relazione ad un litigio avvenuto il __________
a __________, dove allora entrambi vivevano con le rispettive famiglie (AI 1);
che
il 27.4.1998 ha avuto luogo – senza successo – il tentativo di conciliazione
davanti al giudice di pace del circolo della __________ (AI 5);
che
con decisione 9.10.1998 – assunto agli atti il rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 4.10.1998 (AI 6) – l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha
promosso l’accusa a carico del qui istante per titolo di lesioni semplici ed
ingiuria, ordinando parimenti il deposito degli atti (AI 7);
che
il 30.12.2004 il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento penale
promosso nei confronti dell’accusato per intervenuta prescrizione dell’azione
penale (vie di fatto/ingiuria), rispettivamente per inesistenza degli estremi
di reato (lesioni semplici);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'266.45, oltre interessi, per spese di
patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (decisione 15.7.1994 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
Considerandi
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126.
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49.
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per esempio la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8
; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259.
ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003.
II p. 67 ss.);
che
– secondo la procura agli atti (allegato ad AI 3) – il qui istante ha
incaricato l’avv. PR 1 di tutelarlo nell’ambito del procedimento penale il 27.3.1998,
prima della promozione dell’accusa 9.10.1998;
che
il caso – in questo lasso di tempo – non presentava difficoltà di fatto e/o di
diritto da imporre la presenza di un legale fin da subito, circostanza che peraltro
l’istante non sostiene;
che
di conseguenza, fino alla promozione dell’accusa, IS 1 non può essere ritenuto
“accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che
quindi l’onere delle spese di patrocinio anteriori al 9.10.1998 restano a suo
carico, avendo liberamente scelto di farsi assistere da un legale;
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia di complessivi CHF 2'266.45 [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 40 minuti a
CHF 220.--/ora) di onorario, CHF 206.35 di spese e CHF 160.10 di IVA (doc. A)];
che
– come detto – non vengono riconosciuti onorari e spese riferiti alle prestazioni
precedenti la promozione dell’accusa 9.10.1998;
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
anche il dispendio orario appare – ad eccezione della stesura dell’istanza di
indennità, che non presentava dal profilo giuridico e/o fattuale difficoltà
particolari – corretto;
che
viene pertanto ammesso un onorario pari 5 ore e 25 minuti a CHF 220.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 1'191.65, ridotto a 30 minuti il tempo
impiegato per la redazione dell’istanza di indennità, per il resto – con le
suddette precisazioni in merito alle prestazioni prima della promozione dell’accusa
– riconosciuto come esposto;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 131.95, stralciate – come in
precedenza – quelle riferite alle prestazioni anteriori alla promozione
dell’accusa (ad eccezione di CHF 50.-- per apertura incarto);
che
l’IVA ammonta a CHF 96.80 [al 6.5%, per il 1998, su CHF 272.55 (di cui CHF
201.65
di onorario e CHF 70.90 di spese), pari a CHF 17.70; al 7.5%, per il
1999, su CHF 772.25 (di cui CHF 751.65 di onorario e CHF 20.60 di spese), pari
a CHF 57.90; al 7.6%, per il 2001 e gli anni successivi, su CHF 278.80 (di cui CHF
238.35
di onorario e CHF 40.45 di spese), pari a CHF 21.20];
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
1'420.40, oltre interessi dal 30.12.2005, come postulato;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 30.12.2004 del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi (ABB __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'420.40, oltre
interessi al 5% dal 30.12.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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