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Decisione

60.2006.50

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

1 settembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 15.11.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato

dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 3'116.10 per spese legali;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

Considerandi

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'116.10 (di cui CHF 2'620.-- di

onorario, CHF 276.-- di spese e CHF 220.10 di IVA);

che

la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario, che non viene precisato in relazione ad ogni singola

prestazione, pari a complessivamente 10 ore e 30 minuti circa, appare invece –

per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente

sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento alle cinque

conferenze con il cliente, non giustificate dalle effettive necessità di

patrocinio: il caso non presentava infatti specifiche difficoltà di fatto o di

diritto, circostanza che IS 1 peraltro non sostiene;

che

determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

viene quindi ammesso un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per

complessivi CHF 2'291.65, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante,

170.

minuti (10 min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti inerenti il

colloquio telefonico, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione

del dibattimento e 165 minuti inerenti il dibattimento;

che

a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 276.--, riconosciute come

indicate;

che

l’IVA ammonta a CHF 195.15;

che

al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF

2'762.80;

che

interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 15.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'762.80.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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