60.2006.50
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
1 settembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2006.50
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.50
Lugano
1 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.2.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 15.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 9.2.2006 del sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 11.4.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto
colpevole di incendio colposo “(…) per avere, dirigendo una squadra dell’__________
nella demolizione di una vecchia linea dell’alta tensione, omesso di
predisporre le necessarie misure di sicurezza atte a evitare la creazione di un
incendio, ed in particolare, permesso all’operaio __________ di procedere al
taglio di bacchette d’acciaio con una sega circolare, operazione che ha creato
delle scintille incandescenti che, entrando in contatto con la vegetazione
presente sul posto, hanno dato origine ad un incendio di vaste dimensioni, che
ha danneggiato il bosco di proprietà del patriziato di __________, e che ha
potuto essere domato solo dai pompieri”, fatti avvenuti a __________, zona
“__________”, il __________ (DA __________);
che
con scritto 15/18.4.2005 il qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
Fatti
il 15.11.2005 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'116.10 per spese legali;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
Considerandi
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'116.10 (di cui CHF 2'620.-- di
onorario, CHF 276.-- di spese e CHF 220.10 di IVA);
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, appare conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario, che non viene precisato in relazione ad ogni singola
prestazione, pari a complessivamente 10 ore e 30 minuti circa, appare invece –
per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie, in particolare con riferimento alle cinque
conferenze con il cliente, non giustificate dalle effettive necessità di
patrocinio: il caso non presentava infatti specifiche difficoltà di fatto o di
diritto, circostanza che IS 1 peraltro non sostiene;
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 9 ore e 10 minuti a CHF 250.--/ora, per
complessivi CHF 2'291.65, di cui 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante,
170.
minuti (10 min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti inerenti il
colloquio telefonico, 90 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione
del dibattimento e 165 minuti inerenti il dibattimento;
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 276.--, riconosciute come
indicate;
che
l’IVA ammonta a CHF 195.15;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
2'762.80;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 15.11.2005 del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'762.80.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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