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Decisione

60.2006.54

istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.

1 settembre 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di esporre un dettaglio delle singole spese sostenute (doc. 1.b allegato

all'istanza 9/10.2.2006);

che

nondimeno, come da prassi di questa Camera, anche in assenza del dettaglio

della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse per

quanto ricostruibili dall’incarto (decisione CRP __________ del 24.2.2006);

che

di conseguenza, esaminati gli atti, le spese vengono riconosciute in

complessivi CHF 86.--, di cui CHF 16.-- inerente lo scritto 5.4.2005 [(AI 28): 3

pagine, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e

CHF 1.-- per invio/posta A], CHF 10.-- inerente lo scritto 13.5.2005 [(AI 36): 1

pagina, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e

CHF 5.--/raccomandata], CHF 10.-- per fotocopie (AI 46, richiesta di rilascio fotocopie

da cui risulta che sono stati incassati CHF 10.--) e CHF 50.-- per l'apertura

dell'incarto;

che

l’IVA ammonta a CHF 215.55 (calcolata al 7.6% su CHF 2'836.--);

che

all'istante va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l'importo

complessivo di CHF 3'051.55, di cui CHF 2'750.-- a titolo di onorario, CHF

Considerandi

86.

-- per le spese e CHF 215.55 di IVA;

che

l'istante protesta la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese

e IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 3'301.55, di cui CHF 3'051.55 per spese di patrocinio e CHF 250.-- a

titolo di ripetibili di questa sede;

che interessi di mora non

sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 9.11.2005 emanato dal procuratore pubblico

Marco Villa (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'301.55.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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