60.2006.54
istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.
1 settembre 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2006.54
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.54
Lugano
1 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/10.2.2006 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 9.11.2005 emanato dal
procuratore pubblico Marco Villa (NLP __________), un'indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17/20.2.2006 del procuratore pubblico,
che comunica di non formulare osservazioni, rimettendosi nel contempo all'equo
giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 14.1.2005 il capo della gendarmeria della polizia cantonale di __________
ha comunicato al procuratore pubblico che il 10.8.2004 il centro sinistri dell'__________
__________ __________ ha chiesto alla gendarmeria di __________ di effettuare
alcuni accertamenti con riferimento ad un annuncio di sinistro, chiedendo
parimenti di esperire le necessarie indagini per stabilire un possibile comportamento
penalmente rilevante, considerato come dagli accertamenti svolti "(...)
l'impressione conclusiva è comunque quella che l'effettiva intenzione dei coniugi
__________ (IS 1 e __________ __________) con la collaborazione
dell'app. __________, fosse di ottenere il risarcimento del danno, facendolo
comunque figurare come se avvenuto durante lo stazionamento del veicolo"
(AI 1, scritto 14.1.2006 e documentazione allegata);
che
esperite le informazioni preliminari, con decisione 9.11.2005 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere - tra l'altro - nei confronti di
IS 1 per titolo di truffa tentata, rispettivamente mancata, nonché sviamento
della giustizia, per insufficienza di prove fondata essenzialmente "(...)
sull'impossibilità di procedere ad un esame tecnico dell'interessato paraurti
(in quanto già distrutto) alfine di vedersi scientificamente confermare le
conclusioni dei due rapporti peritali (AI 1, 3, 24 e 42)", "(...)
sulla mancanza di documentazione e/o altri referti quo alle analisi chimiche eseguite
sull'interessato paraurti da __________ __________ presso il suo laboratorio
così come da lui esposte nel suo verbale d'interrogatorio del 24.10.2005 (AI
52) segnatamente per quel che concerne la sicura assenza di tracce di vernice
e/o la presenza di sole tracce di origine minerale", "(...) sull'impossibilità
di determinare con assoluta certezza se è stata la macchina di IS 1 ad urtare
un'altra superficie o l'incontrario (AI 51 e 52)", nonché "(...)
sulla dichiarata impossibilità, perlomeno teorica, da parte di entrambi gli
esperti (AI 51 e 52) nel poter categoricamente escludere un possibile urto
(anche se difficilmente concepibile) da parte di un altro veicolo con
caratteristiche compatibili ai danni constatati nelle fotografie agli atti"
(decreto di non luogo a procedere 9.11.2005, p. 4 e 5);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 3'654.40 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
- come detto - il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione
dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
- in ambito penale - ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio
(cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisione TF 1P.675/2005 del 14.2.2006; DTF 128 I 225,
126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.
cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
le informazioni preliminari hanno comportato, oltre agli interrogatori - tra
l'altro - di IS 1, del perito e di un testimone (AI 13, AI 51 e AI 52), in
particolare un ordine di perquisizione presso la __________ __________ __________
(AI 2), due ordini di perquisizione e sequestro formulati nei confronti di __________
__________ - perito che aveva allestito un rapporto per la __________ __________
__________ (AI 17 e AI 21), un decreto di nomina di perito (AI 32), l'allestimento
di un rapporto peritale (AI 42), due visioni atti su richiesta di alcuni
patrocinatori delle parti coinvolte (AI 22 e AI 46) e diversi scambi epistolari;
che
tali circostanze - unitamente alle difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi
accusatorie, segnatamente con riferimento al reato di tentata, subordinatamente
mancata truffa (AI 13, verbale d'interrogatorio 2.3.2005 di IS 1, p. 1) -
imponevano, già a questo stadio del procedimento, la presenza di un legale;
che
IS 1 va quindi ritenuta “accusata” ai sensi dell'art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 7.12.2005 del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'654.40 [di cui CHF 3'000.-- a
titolo di onorario (12 ore a CHF 250.--/ora), CHF 295.-- di spese e CHF 250.40
di IVA (doc. 1.b)];
che
la tariffa oraria applicata - CHF 250.--/ora - appare conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario esposto, corrisponde certamente all’impiego temporale medio
che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza,
nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota
4.2), eccetto per quanto concerne l'onorario indicato per l'interrogatorio di
data 2.3.2005 presso il Ministero pubblico di __________, che si è protratto
dalle ore 9.20 alle ore 10.50 (AI 13);
che
l'onorario esposto viene pertanto decurtato di 1 ora, per cui è ammesso
limitatamente a CHF 2'750;
che
l'istante postula inoltre la rifusione delle spese di cancelleria, postali e
telefoniche pari a CHF 295.--;
che,
nonostante questa Camera con ordinanza 10.2.2006 abbia (tra l'altro) invitato
l'avv. PR 1 a produrre una nota d'onorario dettagliata - questi non ha
presentato alcuna distinta delle singole spese sostenute;
che
nella procedura retta dagli art. 317 ss. CPP, il principio inquisitorio - che
peraltro non dispensa la parte dal suo obbligo di collaborare all’accertamento
dei fatti, segnatamente dall’onere di provare quanto in sua facoltà (DTF 120 V
357) - trova un’applicazione limitata (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004,
p. 6);
che
l’onere della prova incombe infatti all'istante, che deve sostanziare le
domande di risarcimento (REP. 1998 n. 126 p. 380 consid. 3);
che
in concreto l'istante ha prodotto un dettaglio del dispendio orario, omettendo
Fatti
di esporre un dettaglio delle singole spese sostenute (doc. 1.b allegato
all'istanza 9/10.2.2006);
che
nondimeno, come da prassi di questa Camera, anche in assenza del dettaglio
della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse per
quanto ricostruibili dall’incarto (decisione CRP __________ del 24.2.2006);
che
di conseguenza, esaminati gli atti, le spese vengono riconosciute in
complessivi CHF 86.--, di cui CHF 16.-- inerente lo scritto 5.4.2005 [(AI 28): 3
pagine, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e
CHF 1.-- per invio/posta A], CHF 10.-- inerente lo scritto 13.5.2005 [(AI 36): 1
pagina, CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e
CHF 5.--/raccomandata], CHF 10.-- per fotocopie (AI 46, richiesta di rilascio fotocopie
da cui risulta che sono stati incassati CHF 10.--) e CHF 50.-- per l'apertura
dell'incarto;
che
l’IVA ammonta a CHF 215.55 (calcolata al 7.6% su CHF 2'836.--);
che
all'istante va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l'importo
complessivo di CHF 3'051.55, di cui CHF 2'750.-- a titolo di onorario, CHF
Considerandi
86.
-- per le spese e CHF 215.55 di IVA;
che
l'istante protesta la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese
e IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 3'301.55, di cui CHF 3'051.55 per spese di patrocinio e CHF 250.-- a
titolo di ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non
sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 9.11.2005 emanato dal procuratore pubblico
Marco Villa (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'301.55.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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