60.2006.56
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. principio della doppia punibilità.
18 ottobre 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2006.56
Data decisione, Autorità:
18.10.2006, CRP
Titolo:
ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. principio della doppia punibilità.
ASSISTENZA PER UN PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESTERO
ESPOSTO DEI FATTI
LEGITTIMAZIONE
PRINCIPIO DELLA DOPPIA PUNIBILITÀ
art. 28 AIMP
art. 80h let. b AIMP
Incarto n.
60.2006.56
Lugano
18 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 9/10.2.2006 presentato da
RI 1
RI 2
RI 3
RI 4
tutti patr. da: avv. PR 1 e avv.
PR 2, ,
contro
la decisione di chiusura 9.1.2006 emanata dal procuratore pubblico
Monica Galliker nell’ambito del procedimento di assistenza internazionale in
materia penale dipendente da commissione rogatoria 6.2.2004 presentata dal __________
(inc. Rog. __________);
richiamate le osservazioni 1/2.3.2006 dell’Ufficio federale di giustizia,
con le quali contesta la legittimazione dei ricorrenti, chiedendo di respingere
in ordine il ricorso;
richiamate le osservazioni 6.3.2006 del procuratore pubblico Monica
Galliker, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 6.2.2004, l’autorità penale __________ ha presentato una richiesta di
assistenza internazionale in materia penale nell’ambito di un procedimento per
titolo di insolvenza fraudolenta (art. 490 bis CP __________) in relazione all’attività
della __________ e della __________. L’esecuzione della rogatoria è stata
delegata al Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. Rog.__________).
b. In
esecuzione delle richieste dell’autorità estera, il Ministero pubblico ha
proceduto nei giorni 13/14/15.12.2005 all’audizione dei quattro ricorrenti in
qualità di indiziati/denunciati.
c. In
data 9.1.2006, il procuratore pubblico Monica Galliker ha emanato la decisione
di chiusura, disponendo con la medesima la trasmissione dei verbali dei quattro
ricorrenti all’autorità estera rogante.
d. Con
il presente gravame, i quattro ricorrenti chiedono di annullare la decisione di
chiusura e di respingere la richiesta di assistenza. In via subordinata
chiedono di negare la trasmissione degli atti raccolti, ed in particolare dei
verbali della loro audizione.
I
ricorrenti censurano anzitutto il lacunoso contenuto della richiesta di assistenza,
che non adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP. Mancherebbe il testo
della norma estera applicabile, ciò che non permetterebbe di esaminare il
requisito della doppia punibilità. Quest’ultimo presupposto non sarebbe dato in
quanto non sarebbe comprovata l’insolvenza dell’azienda (o ramo d’azienda)
oggetto del procedimento estero.
L’esposizione
dei fatti sarebbe pure lacunosa, non indicando il luogo e la data di commissione
degli eventuali illeciti penali.
I
fatti esposti sarebbero contraddittori, in quanto non esisterebbe nessuna autonoma
persona giuridica in __________, ma unicamente una succursale della __________.
Per
tutti questi motivi la rogatoria andrebbe respinta in via principale. In via
subordinata, i ricorrenti chiedono di non inviare il materiale raccolto, ed in
particolare i loro verbali di audizione, perché le domande inviate dall’autorità
rogante (e loro sottoposte dall’autorità rogata) sarebbero state vaghe,
imprecise e fuorvianti. Per i ricorrenti le domande rogatoriali assurgerebbero
a una ricerca casuale, pretestuosa ed indiscriminata di mezzi di prova,
inammissibile in base alla giurisprudenza del TF. Inoltre le domande poste, per
la loro capziosità e superficialità, non sarebbero idonee a far progredire l’inchiesta.
e. Nelle
proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia ritiene che i ricorrenti
non abbiano legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei loro verbali, e ciò
in quanto hanno risposto alle domande e non hanno fatto uso del diritto di tacere.
f. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico giudica la rogatoria conforme
all’art. 28 AIMP. Il requisito della doppia punibilità sarebbe dato con
riferimento all’art. 163 CPS. L’assenza del testo dell’art. 490 bis del CP __________
è facilmente sanabile con una ricerca con supporti elettronici. Per il resto,
il procuratore pubblico evidenzia che non sarebbe compito dell’autorità rogata
verificare se sono adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato
ipotizzato nel procedimento estero: neppure incombe all’autorità rogata
verificare se quanto esposto nella rogatoria rispecchi o meno la situazione
reale in __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la
rogatoria indica sia il luogo sia il momento dell’ipotizzata infrazione. Le
domande formulate dall’autorità rogante erano formalmente e materialmente ammissibili,
e appaiono utili all’inchiesta. Per tutti questi motivi il procuratore pubblico
conclude chiedendo di respingere il ricorso.
in
diritto
1. Secondo
l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente
e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno
di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. __________
Considerandi
2.
Nel
presente caso i ricorrenti, sentiti quali indagati/denunciati, ricorrono contro
la trasmissione dei propri verbali.
Per
l’Ufficio federale di giustizia i ricorrenti, avendo risposto alle domande e
non avendo fatto appello al proprio diritto di non rispondere, non sarebbero
legittimati a contestare in questa sede la trasmissione dei loro verbali. A
sostegno della propria posizione, l’Ufficio non indica precedenti
giurisprudenziali o specifiche norme legali.
3.
La
legittimazione dei qui ricorrenti va ammessa. Il fatto di aver risposto alle domande
poste dall’autorità rogante, e di non essersi avvalsi della facoltà di non
rispondere, non può automaticamente comportare per i ricorrenti l’impossibilità
(o la rinuncia per fatti concludenti) a contestare i presupposti (formali e
materiali) della richiesta di assistenza o l’inabilità a sollevare altre
censure. Anche temporalmente, spesso solo dopo l’interrogatorio l’inchiestato/denuncianto
viene a conoscenza e prende visione nel suo insieme della domanda rogatoriale.
Una posizione quale quella suggerita dall’Ufficio federale di giustizia
finirebbe per incentivare gli inchiestati/denunciati ad avvalersi sempre e preventivamente
del diritto di non rispondere, sì da salvaguardare la possibilità di contestare
l’ammissibilità formale e materiale della richiesta rogatoriale, per poi
decidere successivamente, una volta esaminati gli atti, se rilasciare o meno dichiarazioni.
Ciò non sarebbe certo nell’interesse dell’assistenza internazionale in materia
penale. Il ricorso è di principio ricevibile.
Diversamente
si dovrebbe concludere riguardo alle contestazioni del tenore e del contenuto
delle domande poste dalle autorità roganti: la ricevibilità in questa sede di
simili contestazioni appare dubbia, mentre che probabilmente tali censure
sarebbero potute essere sollevate precedentemente (trattandosi dell’esecuzione
della rogatoria), o se del caso tutelate con il diritto di non rispondere a
determinate domande, se considerate irregolari.
4.
Sempre
in ordine, i ricorrenti contestano la richiesta di assistenza in quanto non
adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP: essa sarebbe lacunosa a motivo
della mancanza del testo dell’art. 490 bis CP __________, a motivo di una descrizione
dei fatti lacunosa e contraddittoria nonché a motivo dell’assenza del luogo e
del momento della commissione dell’infrazione prospettata.
5.
Secondo
la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti
contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea,
lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata
in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito
estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF 1A.23/2003
del 22.8.2003).
L'Autorità
richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di reato, ma soltanto
quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri
sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile
istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367).
L'Autorità
estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta,
essendo sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n.
165.
e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).
In
particolare, trattandosi di reati patrimoniali, non occorre che le Autorità
richiedenti dimostrino il danno realizzato e la sua consistenza. D'altronde non
è pretendibile dallo Stato richiedente che la fattispecie, oggetto del
procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: scopo di una domanda di
assistenza è infatti proprio quello di chiarire, per il tramite di documenti ed
informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora
oscuri (DTF 117 Ib , consid. 5c).
6.
Le
censure dei ricorrenti, esaminate nell’ottica surriferita, si rivelano infondate.
Anzitutto,
per quanto attiene al luogo e al momento della commissione dell’infrazione ipotizzata,
la domanda di assistenza internazionale (doc. 1, p. 1, inc. Rog. __________) indica
chiaramente il luogo (__________) ed il lasso di tempo (tra il 1°.1.1998 ed il
19.8
).
Inoltre,
se il testo degli art. 490 bis e 66 CP __________ non è stato inviato nella
versione in lingua originale, è stato allegato nella traduzione in italiano.
Dal che si deve desumere che l’assenza della versione originale è unicamente
una dimenticanza (peraltro facilmente colmabile in internet). Il testo tradotto
in italiano (malgrado qualche incertezza linguistica) permette chiaramente di
comprende l’imputazione perseguita in __________.
Infine
la descrizione dei fatti contenuta nella richiesta di assistenza, certamente
scarna, va integrata anche con il contenuto ed il senso delle domande scritte
poste dall’autorità rogante. Ciò permette di dedurre che i rimproveri penalmente
rilevanti si riferiscono all’ipotetico svuotamento della filiale __________,
con debiti fittizi, con il trasferimento in Svizzera dei proventi dell’attività
__________ ed in altri modi. La descrizione dei fatti non è quindi
manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria, sì da concludere
all’inammissibilità della domanda di assistenza.
7.
L’ipotesi
di reato e la descrizione dei fatti, contenute nella domanda di assistenza,
permettono senza dubbio di escludere che la medesima si configuri come una ricerca
indiscriminata di prove, come sostenuto a torto nel gravame. La giurisprudenza
ammette che la fattispecie esposta in una richiesta rogatoriale, oggetto del
procedimento penale estero, non sia del tutto esente da lacune, e ciò in quanto
lo scopo normalmente perseguito da una rogatoria è quello di chiarire punti eventuali
rimasti oscuri, per il tramite di documenti ed informazioni da acquisire.
8.
I
ricorrenti contestano il requisito della doppia punibilità, con riferimento
agli art. 490 bis CP __________ e all’art. 163 CPS. A torto.
9.
Per
la valutazione del principio della doppia punibilità in ambito rogatoriale,
decisiva è soltanto la questione a sapere se l'atto perseguito all'estero,
fatta la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie
punibile anche secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; R. ZIMMERMANN,
op. cit., n. 348; decisione TF 1A.20/2003 del 25.3.2003; DTF 124 II 184). Il
principio della doppia punibilità non richiede che lo Stato rogante e quello rogato
considerino il reato con la medesima qualificazione giuridica: è sufficiente
che i fatti siano puniti da entrambi gli Stati, poco importa se le norme
applicabili siano differenti (L. MOREILLON, Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 2 ad art. 64 AIMP; DTF 113 Ib 326).
L'art.
64.
AIMP non fa alcun obbligo all'Autorità rogata di verificare la punibilità
dei fatti secondo il diritto straniero, partendo dalla presunzione che le
condizioni di punibilità siano adempiute secondo tale diritto (DTF 112 Ib 575).
La descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria vincola infatti il
magistrato rogato che non deve pronunciarsi sulla realtà dei fatti allegati.
10.
Nel
presente caso è data certamente una doppia punibilità in relazione all’art. 490
bis CP __________ con riferimento agli art. 163 ss. CPS. L’eventuale (e non
provata) diversa nozione di insolvenza, così come la necessità (o la mancanza)
della dichiarazione di fallimento o del rilascio di un attestato carenza beni,
sono elementi che non inficiano la doppia punibilità, ma sono eventualmente
pertinenti il merito del procedimento estero.
11.
I
ricorrenti chiedono, a titolo sussidiario, di non trasmettere i verbali dei
loro interrogatori, in quanto le domande loro poste sarebbero vaghe, imprecise,
e fuorvianti. Ciò assurgerebbe oltre che ad una indiscriminata ricerca di mezzi
di prova (argomento già esaminato ed escluso), anche ad una violazione degli
art. 118 ss. CPP TI. A sostegno di questa conclusione i ricorrenti deducono che
le domande poste sarebbero superficiali e capziose, inadeguate a far progredire
l’inchiesta. Simili censure riguardano principalmente le modalità di esecuzione
dell’assistenza internazionale richiesta: non a caso, il ricorso fa riferimento
alle norme del CPP TI e non a quelle dell’AIMP. Censure di questo genere non sono
di principio ricevibili in questo contesto.
Simili
censure potrebbero essere esaminate in questa sede, se le domande fossero ipoteticamente
capziose al punto da violare l’ordine pubblico, nozione invero applicata restrittivamente
e basata sull’art. 1a AIMP. Nel presente caso palesemente non è data una violazione
dell’ordine pubblico, ritenuto inoltre che l’eventuale superficialità ed inconcludenza
di domande poste dalle autorità penali non possono certo danneggiare gli indagati.
12.
Per
questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono
la soccombenza.
Per
questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi
CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________,
RI 2, __________, RI 3, __________ e RI 4, __________.
3.
Rimedio
di diritto
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,
98a OG, 5 PA).
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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