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Decisione

60.2006.56

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione. esposto dei fatti. principio della doppia punibilità.

18 ottobre 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 6.2.2004, l’autorità penale __________ ha presentato una richiesta di

assistenza internazionale in materia penale nell’ambito di un procedimento per

titolo di insolvenza fraudolenta (art. 490 bis CP __________) in relazione all’attività

della __________ e della __________. L’esecuzione della rogatoria è stata

delegata al Ministero pubblico del Canton Ticino (inc. Rog.__________).

b. In

esecuzione delle richieste dell’autorità estera, il Ministero pubblico ha

proceduto nei giorni 13/14/15.12.2005 all’audizione dei quattro ricorrenti in

qualità di indiziati/denunciati.

c. In

data 9.1.2006, il procuratore pubblico Monica Galliker ha emanato la decisione

di chiusura, disponendo con la medesima la trasmissione dei verbali dei quattro

ricorrenti all’autorità estera rogante.

d. Con

il presente gravame, i quattro ricorrenti chiedono di annullare la decisione di

chiusura e di respingere la richiesta di assistenza. In via subordinata

chiedono di negare la trasmissione degli atti raccolti, ed in particolare dei

verbali della loro audizione.

I

ricorrenti censurano anzitutto il lacunoso contenuto della richiesta di assistenza,

che non adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP. Mancherebbe il testo

della norma estera applicabile, ciò che non permetterebbe di esaminare il

requisito della doppia punibilità. Quest’ultimo presupposto non sarebbe dato in

quanto non sarebbe comprovata l’insolvenza dell’azienda (o ramo d’azienda)

oggetto del procedimento estero.

L’esposizione

dei fatti sarebbe pure lacunosa, non indicando il luogo e la data di commissione

degli eventuali illeciti penali.

I

fatti esposti sarebbero contraddittori, in quanto non esisterebbe nessuna autonoma

persona giuridica in __________, ma unicamente una succursale della __________.

Per

tutti questi motivi la rogatoria andrebbe respinta in via principale. In via

subordinata, i ricorrenti chiedono di non inviare il materiale raccolto, ed in

particolare i loro verbali di audizione, perché le domande inviate dall’autorità

rogante (e loro sottoposte dall’autorità rogata) sarebbero state vaghe,

imprecise e fuorvianti. Per i ricorrenti le domande rogatoriali assurgerebbero

a una ricerca casuale, pretestuosa ed indiscriminata di mezzi di prova,

inammissibile in base alla giurisprudenza del TF. Inoltre le domande poste, per

la loro capziosità e superficialità, non sarebbero idonee a far progredire l’inchiesta.

e. Nelle

proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia ritiene che i ricorrenti

non abbiano legittimazione ad opporsi alla trasmissione dei loro verbali, e ciò

in quanto hanno risposto alle domande e non hanno fatto uso del diritto di tacere.

f. Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico giudica la rogatoria conforme

all’art. 28 AIMP. Il requisito della doppia punibilità sarebbe dato con

riferimento all’art. 163 CPS. L’assenza del testo dell’art. 490 bis del CP __________

è facilmente sanabile con una ricerca con supporti elettronici. Per il resto,

il procuratore pubblico evidenzia che non sarebbe compito dell’autorità rogata

verificare se sono adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato

ipotizzato nel procedimento estero: neppure incombe all’autorità rogata

verificare se quanto esposto nella rogatoria rispecchi o meno la situazione

reale in __________. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la

rogatoria indica sia il luogo sia il momento dell’ipotizzata infrazione. Le

domande formulate dall’autorità rogante erano formalmente e materialmente ammissibili,

e appaiono utili all’inchiesta. Per tutti questi motivi il procuratore pubblico

conclude chiedendo di respingere il ricorso.

in

diritto

1. Secondo

l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente

e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno

di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. __________

Considerandi

2.

Nel

presente caso i ricorrenti, sentiti quali indagati/denunciati, ricorrono contro

la trasmissione dei propri verbali.

Per

l’Ufficio federale di giustizia i ricorrenti, avendo risposto alle domande e

non avendo fatto appello al proprio diritto di non rispondere, non sarebbero

legittimati a contestare in questa sede la trasmissione dei loro verbali. A

sostegno della propria posizione, l’Ufficio non indica precedenti

giurisprudenziali o specifiche norme legali.

3.

La

legittimazione dei qui ricorrenti va ammessa. Il fatto di aver risposto alle domande

poste dall’autorità rogante, e di non essersi avvalsi della facoltà di non

rispondere, non può automaticamente comportare per i ricorrenti l’impossibilità

(o la rinuncia per fatti concludenti) a contestare i presupposti (formali e

materiali) della richiesta di assistenza o l’inabilità a sollevare altre

censure. Anche temporalmente, spesso solo dopo l’interrogatorio l’inchiestato/denuncianto

viene a conoscenza e prende visione nel suo insieme della domanda rogatoriale.

Una posizione quale quella suggerita dall’Ufficio federale di giustizia

finirebbe per incentivare gli inchiestati/denunciati ad avvalersi sempre e preventivamente

del diritto di non rispondere, sì da salvaguardare la possibilità di contestare

l’ammissibilità formale e materiale della richiesta rogatoriale, per poi

decidere successivamente, una volta esaminati gli atti, se rilasciare o meno dichiarazioni.

Ciò non sarebbe certo nell’interesse dell’assistenza internazionale in materia

penale. Il ricorso è di principio ricevibile.

Diversamente

si dovrebbe concludere riguardo alle contestazioni del tenore e del contenuto

delle domande poste dalle autorità roganti: la ricevibilità in questa sede di

simili contestazioni appare dubbia, mentre che probabilmente tali censure

sarebbero potute essere sollevate precedentemente (trattandosi dell’esecuzione

della rogatoria), o se del caso tutelate con il diritto di non rispondere a

determinate domande, se considerate irregolari.

4.

Sempre

in ordine, i ricorrenti contestano la richiesta di assistenza in quanto non

adempirebbe i requisiti posti dall’art. 28 AIMP: essa sarebbe lacunosa a motivo

della mancanza del testo dell’art. 490 bis CP __________, a motivo di una descrizione

dei fatti lacunosa e contraddittoria nonché a motivo dell’assenza del luogo e

del momento della commissione dell’infrazione prospettata.

5.

Secondo

la giurisprudenza, l'Autorità rogata deve attenersi all'esposizione dei fatti

contenuta nella domanda, a meno che essa risulti manifestamente erronea,

lacunosa o contraddittoria (DTF 118 Ib 111, consid. 5b, più volte riconfermata

in seguito). L'esame della colpevolezza è riservato al giudice del merito

estero, non a quello svizzero a cui è chiesta l'assistenza (decisione TF 1A.23/2003

del 22.8.2003).

L'Autorità

richiedente non ha l'obbligo di provare la commissione di reato, ma soltanto

quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri

sospetti, per permettere all'Autorità richiesta di distinguere un'inammissibile

istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 129 II 97; 122 II 367).

L'Autorità

estera non deve inoltre produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta,

essendo sufficiente che ne renda verosimile l'esistenza (R. ZIMMERMANN, La

coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n.

165.

e 412; decisione TF 1A.23/2003 del 22.8.2003).

In

particolare, trattandosi di reati patrimoniali, non occorre che le Autorità

richiedenti dimostrino il danno realizzato e la sua consistenza. D'altronde non

è pretendibile dallo Stato richiedente che la fattispecie, oggetto del

procedimento penale, sia del tutto esente da lacune: scopo di una domanda di

assistenza è infatti proprio quello di chiarire, per il tramite di documenti ed

informazioni che si trovano nello Stato richiesto, punti rimasti fino allora

oscuri (DTF 117 Ib , consid. 5c).

6.

Le

censure dei ricorrenti, esaminate nell’ottica surriferita, si rivelano infondate.

Anzitutto,

per quanto attiene al luogo e al momento della commissione dell’infrazione ipotizzata,

la domanda di assistenza internazionale (doc. 1, p. 1, inc. Rog. __________) indica

chiaramente il luogo (__________) ed il lasso di tempo (tra il 1°.1.1998 ed il

19.8

).

Inoltre,

se il testo degli art. 490 bis e 66 CP __________ non è stato inviato nella

versione in lingua originale, è stato allegato nella traduzione in italiano.

Dal che si deve desumere che l’assenza della versione originale è unicamente

una dimenticanza (peraltro facilmente colmabile in internet). Il testo tradotto

in italiano (malgrado qualche incertezza linguistica) permette chiaramente di

comprende l’imputazione perseguita in __________.

Infine

la descrizione dei fatti contenuta nella richiesta di assistenza, certamente

scarna, va integrata anche con il contenuto ed il senso delle domande scritte

poste dall’autorità rogante. Ciò permette di dedurre che i rimproveri penalmente

rilevanti si riferiscono all’ipotetico svuotamento della filiale __________,

con debiti fittizi, con il trasferimento in Svizzera dei proventi dell’attività

__________ ed in altri modi. La descrizione dei fatti non è quindi

manifestamente erronea, lacunosa o contraddittoria, sì da concludere

all’inammissibilità della domanda di assistenza.

7.

L’ipotesi

di reato e la descrizione dei fatti, contenute nella domanda di assistenza,

permettono senza dubbio di escludere che la medesima si configuri come una ricerca

indiscriminata di prove, come sostenuto a torto nel gravame. La giurisprudenza

ammette che la fattispecie esposta in una richiesta rogatoriale, oggetto del

procedimento penale estero, non sia del tutto esente da lacune, e ciò in quanto

lo scopo normalmente perseguito da una rogatoria è quello di chiarire punti eventuali

rimasti oscuri, per il tramite di documenti ed informazioni da acquisire.

8.

I

ricorrenti contestano il requisito della doppia punibilità, con riferimento

agli art. 490 bis CP __________ e all’art. 163 CPS. A torto.

9.

Per

la valutazione del principio della doppia punibilità in ambito rogatoriale,

decisiva è soltanto la questione a sapere se l'atto perseguito all'estero,

fatta la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie

punibile anche secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; R. ZIMMERMANN,

op. cit., n. 348; decisione TF 1A.20/2003 del 25.3.2003; DTF 124 II 184). Il

principio della doppia punibilità non richiede che lo Stato rogante e quello rogato

considerino il reato con la medesima qualificazione giuridica: è sufficiente

che i fatti siano puniti da entrambi gli Stati, poco importa se le norme

applicabili siano differenti (L. MOREILLON, Entraide internationale en matière

pénale, Basilea 2004, n. 2 ad art. 64 AIMP; DTF 113 Ib 326).

L'art.

64.

AIMP non fa alcun obbligo all'Autorità rogata di verificare la punibilità

dei fatti secondo il diritto straniero, partendo dalla presunzione che le

condizioni di punibilità siano adempiute secondo tale diritto (DTF 112 Ib 575).

La descrizione dei fatti contenuta nella rogatoria vincola infatti il

magistrato rogato che non deve pronunciarsi sulla realtà dei fatti allegati.

10.

Nel

presente caso è data certamente una doppia punibilità in relazione all’art. 490

bis CP __________ con riferimento agli art. 163 ss. CPS. L’eventuale (e non

provata) diversa nozione di insolvenza, così come la necessità (o la mancanza)

della dichiarazione di fallimento o del rilascio di un attestato carenza beni,

sono elementi che non inficiano la doppia punibilità, ma sono eventualmente

pertinenti il merito del procedimento estero.

11.

I

ricorrenti chiedono, a titolo sussidiario, di non trasmettere i verbali dei

loro interrogatori, in quanto le domande loro poste sarebbero vaghe, imprecise,

e fuorvianti. Ciò assurgerebbe oltre che ad una indiscriminata ricerca di mezzi

di prova (argomento già esaminato ed escluso), anche ad una violazione degli

art. 118 ss. CPP TI. A sostegno di questa conclusione i ricorrenti deducono che

le domande poste sarebbero superficiali e capziose, inadeguate a far progredire

l’inchiesta. Simili censure riguardano principalmente le modalità di esecuzione

dell’assistenza internazionale richiesta: non a caso, il ricorso fa riferimento

alle norme del CPP TI e non a quelle dell’AIMP. Censure di questo genere non sono

di principio ricevibili in questo contesto.

Simili

censure potrebbero essere esaminate in questa sede, se le domande fossero ipoteticamente

capziose al punto da violare l’ordine pubblico, nozione invero applicata restrittivamente

e basata sull’art. 1a AIMP. Nel presente caso palesemente non è data una violazione

dell’ordine pubblico, ritenuto inoltre che l’eventuale superficialità ed inconcludenza

di domande poste dalle autorità penali non possono certo danneggiare gli indagati.

12.

Per

questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono

la soccombenza.

Per

questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste, in solido, a carico di RI 1, __________,

RI 2, __________, RI 3, __________ e RI 4, __________.

3.

Rimedio

di diritto

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto

amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98,

98a OG, 5 PA).

4.

Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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