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Decisione

60.2006.57

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.

1 settembre 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.10.2004 (AI 2), rispettivamente

il rapporto di complemento 9.11.2004 (AI 4) indicano che il qui istante “(…)

durante il verbale d’interrogatorio ha mantenuto un comportamento altezzoso e

strafottente, nei nostri confronti, come pure nei confronti di PI 3” (p. 1,

AI 2) e che “IS 1, a verbale d’interrogatorio, ha preso atto della querela

nei suoi confronti, ha sempre mantenuto un comportamento altezzoso ed

irriguardoso verso il sottoscritto e la Polizia, continuando a minacciare PI 3.

Diventando molto irascibile alle domande che gli venivano poste, dando risposte

senza senso e sempre in tono di minaccia, infischiandosene di tutto” (p. 2,

AI 4): l’asserzione secondo la quale sarebbe stato provocato da un agente

è quindi apparentemente infondata e comunque non dimostrata;

che

del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro

che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998

n. 126 nota 5.3);

che

si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;

che

questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già

derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,

come avvalorato dalla decisione 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura

penale e da questo stesso giudizio;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

il sostituto procuratore pubblico postula la reiezione del gravame in

applicazione dell’art. 44 CO, disposizione che prevede la possibilità per il

giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito

nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno

contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la

posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la

sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re

O.O., inc. __________);

che,

a suo dire, “è fuor di dubbio che l’istante, con il suo comportamento, ha

creato delle circostanze di cui egli è unico responsabile. Circostanze che nel

caso concreto hanno fatto sì che il procedimento nei suoi confronti terminasse

con un decreto di accusa sulla base degli atti all’incarto. Infatti, nel corso

dell’istruttoria l’istante ha rilasciato a verbale di interrogatorio delle

dichiarazioni tali da giungere alla conclusione che gli avesse realmente

proferito la frase di cui al decreto di accusa. Tanto più che l’istante stesso

ha poi fatto delle affermazioni che sostenevano quanto dichiarato dal

Considerandi

querelante. Basti citare che l’istante, nel verbale di polizia del 6 novembre

2004, aveva dichiarato che se avesse avuto modo di incontrare il querelante

mentre attraversava la strada le sue “reazioni sarebbero incontrollatamente

imprevedibili”. Infatti, all’istante sarebbe bastato riferire agli agenti interroganti

la presenza di terzi ai fatti e chiedere l’assunzione delle relative

testimonianze. (…) Spettava all’istante fare in modo che i fatti emergenti

dagli atti fossero completi già al momento dell’istruttoria perché questo gli

era facilmente possibile; in effetti per l’inquirente è ben difficile

immaginare la presenza di terze persone se nessuno lo riferisce” (osservazioni

24.2

, p. 1 s.);

che

sembrerebbe di capire che IS 1 sia stato prosciolto dall’accusa in virtù delle

testimonianze rese in sede dibattimentale;

che

la sentenza di assoluzione non è tuttavia motivata: non si possono di

conseguenza conoscere le considerazioni alla base del giudizio;

che

essa indica nondimeno che il qui istante è stato assolto per insufficienza

di prove, ossia – secondo il magistrato inquirente – in applicazione del

principio in dubio pro reo (osservazioni 24.2.2006, p. 2);

che

il citato principio è irrilevante nella decisione di emanare un atto di accusa,

rispettivamente un decreto di accusa (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 79 n. 2), per cui – anche qualora IS 1 avesse segnalato i testi nel

corso della raccolta delle informazioni preliminari – non necessariamente il

procedimento penale sarebbe sfociato in un decreto di non luogo a procedere;

che

quindi – nelle circostanze concrete – non si giustifica applicare l’art. 44 CO;

che,

a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 1'100.-- [producendo una nota di

CHF 1'384.60 (di cui CHF 1'186.80 di onorario, CHF 100.-- di spese e CHF 97.80 di

IVA (doc. F)];

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione

dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda

– un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 1'867.15, di cui CHF 1'467.15 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per ripetibili

di questa sede;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele

Maggi (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'867.15.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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