60.2006.57
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
1 settembre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2006.57
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. danno materiale. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.57
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/13.2.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Michele Maggi (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317
ss. CPP;
richiamate le osservazioni 24.2.2006 del sostituto procuratore
pubblico Clarissa Torricelli – che postula la reiezione della domanda –, le
osservazioni di replica 10/13.3.2006 di IS 1 e le osservazioni di duplica
16.3.2006 del magistrato inquirente;
rilevato che PI 3, __________, interpellato con riferimento all’art.
322 CPP, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 29.11.2004 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di
accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di minaccia
“(…) per avere, a __________, in data __________, incusso timore e spavento
a PI 3 minacciandolo dicendogli che lo avrebbe girato sotto sopra e di guardare
bene la sua faccia nel caso fosse girato per __________”;
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 300.-- ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 2/3.12.2004 il qui istante ha interposto opposizione al predetto
decreto di accusa;
che
il 4.11.2005 l’allora giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 6'770.--, di cui CHF 2'970.-- per spese
legali, CHF 200.-- per danni materiali, CHF 2'500.-- per torto morale e CHF
1'100.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'974.84, arrotondati a CHF 2'970.--
[di cui CHF 2'600.-- di onorario, CHF 246.30 di spese e CHF 128.54 di IVA (doc.
D)];
che
la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario, pari a 10 ore e 25 minuti, appare invece – per un avvocato
con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa: il patrocinio
è quindi sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante prima e durante
il dibattimento;
che
l’incarto era composto dalla querela penale 15.10.2004 (AI 1), dal rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria 25.10.2004 con tre verbali di poche pagine (AI
2), dalla richiesta 29.10.2004 del magistrato inquirente inerente un rapporto
di complemento (AI 3), dal rapporto di complemento 9.11.2004 con tre verbali di
poche pagine (AI 4) e dal decreto di non luogo a procedere 29.11.2004 emanato
nei confronti di __________, figlia dell’istante (AI 5);
che
il caso non presentava particolari difficoltà di fatto o di diritto, circostanza
con la quale IS 1 peraltro concorda [“(…) il mandato è da ritenersi di
relativa semplicità, (…)” (istanza 10/13.2.2006, p. 3)];
che
determinante è del resto non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene quindi ammesso un onorario pari 4 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 1'187.50, di cui 60 minuti inerenti i colloqui
con l’istante (di persona/telefonici), 60 minuti (10 min/scritto) inerenti gli
scritti, 5 minuti (come esposto) inerenti il colloquio telefonico con l’allora
giudice Michele Maggi, 70 minuti inerenti l’esame degli atti (compresa la
corrispondenza pervenuta al legale prima/dopo il processo) e la preparazione
del dibattimento e 90 minuti inerenti il dibattimento, stralciate le
prestazioni indicate come “bigl. d’accompagnamento” (la copia per
conoscenza degli scritti inviati a terzi potendo essere trasmessa al cliente senza
lettera accompagnatoria);
che
a questa somma vanno aggiunte le spese, pari a CHF 216.30, stralciati – come in
precedenza – i costi inerenti le prestazioni indicate come “bigl.
d’accompagnamento”;
che
l’IVA – calcolata solo a partire dall’1.1.2005 (cfr. istanza 10/13.2.2006, p.
3) – ammonta a CHF 63.35 [al 7.6% su CHF 833.80 (di cui CHF 812.50 di onorario [30
minuti inerenti i colloqui con l’istante (di persona/telefonici), 20 minuti (10
min/scritto) inerenti gli scritti, 5 minuti (come esposto) inerenti il
colloquio telefonico con l’allora giudice Michele Maggi, 50 minuti inerenti
l’esame degli atti (compresa la corrispondenza pervenuta al legale prima/dopo
il processo) e la preparazione del dibattimento e 90 minuti inerenti il
dibattimento] e CHF 21.30 di spese)];
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
1'467.15;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa
o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante postula al proposito CHF 200.--: “(…) ha dovuto recarsi più volte
in Polizia sia per accompagnare la figlia, sia per denunciare PI 3 in un primo
tempo, e in un secondo, per essere verbalizzato a causa della denuncia di PI 3
stesso. E’ stato interrogato in data 22.10.2004 e 6.11.2004. In quest’ultima
occasione ha pure dovuto subire le provocazioni dell’agente. Infine ha dovuto
recarsi dal legale, telefonargli più volte, e presenziare al dibattimento”
(istanza 10/13.2.2006, p. 4);
che
IS 1 non ha tuttavia dimostrato – documentando, come gli incombeva
[N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317
CPP, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] –
l’esistenza dell’asserito danno, dipendente per esempio dalle eventuali spese
di trasferta e/o dall’eventuale perdita di salario;
che
quindi non può esigere il risarcimento di un nocumento materiale solo dichiarato
ma non provato;
che
di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un
provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per
torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri
atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di
informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento
penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che
chiede quale torto morale la somma di CHF 2'500.--, considerato che “essere
oggetto di un procedimento penale per ciò che non si è commesso e per di più
essere provocati da un agente, nonché dal comportamento stesso del querelante,
crea palesi disagi psichici. A maggior ragione per una persona, come l’istante,
con gravi problemi cardiaci. (…) ha elaborato questi fatti con estrema
difficoltà, tanto che alla fine dell’autunno 2004 è stato ricoverato d’urgenza
al __________ per un intervento (doc. E)” (istanza 10/13.2.2006, p.
4);
che
IS 1 non ha dimostrato un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al
proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale
promosso nei suoi confronti e gli asseriti problemi di salute: il doc. E,
allegato all’istanza in esame, non è evidentemente sufficiente per comprovare
una tale relazione, tanto più che i disturbi cardiaci – secondo il citato atto
– sono preesistenti ai fatti oggetto del decreto di accusa;
che
Fatti
il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 25.10.2004 (AI 2), rispettivamente
il rapporto di complemento 9.11.2004 (AI 4) indicano che il qui istante “(…)
durante il verbale d’interrogatorio ha mantenuto un comportamento altezzoso e
strafottente, nei nostri confronti, come pure nei confronti di PI 3” (p. 1,
AI 2) e che “IS 1, a verbale d’interrogatorio, ha preso atto della querela
nei suoi confronti, ha sempre mantenuto un comportamento altezzoso ed
irriguardoso verso il sottoscritto e la Polizia, continuando a minacciare PI 3.
Diventando molto irascibile alle domande che gli venivano poste, dando risposte
senza senso e sempre in tono di minaccia, infischiandosene di tutto” (p. 2,
AI 4): l’asserzione secondo la quale sarebbe stato provocato da un agente
è quindi apparentemente infondata e comunque non dimostrata;
che
del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro
che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998
n. 126 nota 5.3);
che
si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,
come avvalorato dalla decisione 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale e da questo stesso giudizio;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
il sostituto procuratore pubblico postula la reiezione del gravame in
applicazione dell’art. 44 CO, disposizione che prevede la possibilità per il
giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito
nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno
contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la
posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la
sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 10; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 19.5.2003 di questa Camera in re
O.O., inc. __________);
che,
a suo dire, “è fuor di dubbio che l’istante, con il suo comportamento, ha
creato delle circostanze di cui egli è unico responsabile. Circostanze che nel
caso concreto hanno fatto sì che il procedimento nei suoi confronti terminasse
con un decreto di accusa sulla base degli atti all’incarto. Infatti, nel corso
dell’istruttoria l’istante ha rilasciato a verbale di interrogatorio delle
dichiarazioni tali da giungere alla conclusione che gli avesse realmente
proferito la frase di cui al decreto di accusa. Tanto più che l’istante stesso
ha poi fatto delle affermazioni che sostenevano quanto dichiarato dal
Considerandi
querelante. Basti citare che l’istante, nel verbale di polizia del 6 novembre
2004, aveva dichiarato che se avesse avuto modo di incontrare il querelante
mentre attraversava la strada le sue “reazioni sarebbero incontrollatamente
imprevedibili”. Infatti, all’istante sarebbe bastato riferire agli agenti interroganti
la presenza di terzi ai fatti e chiedere l’assunzione delle relative
testimonianze. (…) Spettava all’istante fare in modo che i fatti emergenti
dagli atti fossero completi già al momento dell’istruttoria perché questo gli
era facilmente possibile; in effetti per l’inquirente è ben difficile
immaginare la presenza di terze persone se nessuno lo riferisce” (osservazioni
24.2
, p. 1 s.);
che
sembrerebbe di capire che IS 1 sia stato prosciolto dall’accusa in virtù delle
testimonianze rese in sede dibattimentale;
che
la sentenza di assoluzione non è tuttavia motivata: non si possono di
conseguenza conoscere le considerazioni alla base del giudizio;
che
essa indica nondimeno che il qui istante è stato assolto per insufficienza
di prove, ossia – secondo il magistrato inquirente – in applicazione del
principio in dubio pro reo (osservazioni 24.2.2006, p. 2);
che
il citato principio è irrilevante nella decisione di emanare un atto di accusa,
rispettivamente un decreto di accusa (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 79 n. 2), per cui – anche qualora IS 1 avesse segnalato i testi nel
corso della raccolta delle informazioni preliminari – non necessariamente il
procedimento penale sarebbe sfociato in un decreto di non luogo a procedere;
che
quindi – nelle circostanze concrete – non si giustifica applicare l’art. 44 CO;
che,
a titolo di ripetibili, chiede la somma di CHF 1'100.-- [producendo una nota di
CHF 1'384.60 (di cui CHF 1'186.80 di onorario, CHF 100.-- di spese e CHF 97.80 di
IVA (doc. F)];
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione
dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda
– un importo di CHF 400.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 1'867.15, di cui CHF 1'467.15 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per ripetibili
di questa sede;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 4.11.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Michele
Maggi (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'867.15.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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