60.2006.63
istanza di ispezione degli atti. querelato quale istante.
16 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2006.63
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. querelato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.63
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia della querela penale 2.11.2005 sporta
contro di lui per titolo di calunnia e diffamazione (inc. MP __________);
premesso che la richiesta è stata indirizzata al Ministero pubblico,
che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
richiamato lo scritto 24.2.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara
Borelli, con il quale comunica di non avere nessuna particolare osservazione da
formulare;
richiamate le osservazioni 27/28.2.2006 di PI 3, nelle quali però
non si esprime sulla richiesta, ma sul merito del procedimento;
richiamate le osservazioni 25.2/1.3.2006 di PI 2, nelle quali però
non si esprime sulla richiesta, ma sul merito del procedimento;
rilevato che PI 4 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un volantino recapitato ai cittadini del Comune
di __________ nel corso del mese di luglio 2005 ed a una espressione riferita
al nuovo piano regolatore (“… e si sono avvantaggiati delle zone per puri
interessi personali. ...”), alcuni municipali hanno presentato una querela penale
nei confronti di un collega, firmatario dello scritto distribuito. Il Ministero
pubblico (inc. MP __________), senza compiere atti d’informazione preliminare,
ha decretato in data 16.12.2005 il non luogo a procedere (NLP __________),
ritenendo che l’espressione riportata sul volantino, da inserire in un contesto
di un contenzioso politico, “quand’anche sibillina … non può essere ritenuta
lesiva dell’onore”.
2. Con
la richiesta qui in esame, l’istante chiede di ricevere copia della querela
presentata nei suoi confronti nel contesto del procedimento MP __________.
3. Come
esposto in entrata, delle persone interpellate, una non ha presentato
osservazioni, due hanno preso posizione sul merito della decisione di NLP,
mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere nessuna
particolare osservazione.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5. Anche
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel
frattempo terminato, si deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi
lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
6. In
concreto, l’accesso agli atti di una ex parte è giustificato da curiosità (“...
Sono curioso di vedere la forma della denuncia nei miei confronti.”) e
non dall’intenzione di procedere con una denuncia mendace (“… non è mia
intenzione fare una denuncia mendace.”). A questo interesse si contrappone
il rischio di possibili strumentalizzazioni nel quadro dell’acceso confronto
politico comunale tra querelato e querelanti, che emerge chiaramente dalla
lettura del volantino e dell’incarto MP __________.
7. Come
ricordato nella decisione di NLP __________ del 16.12.2005, il Tribunale
federale restringe l’ambito di applicazione dei reati contro l’onore nel
contesto di un contenzioso politico: con il medesimo ragionamento e con la
medesima preoccupazione, occorre anche limitare l’accesso agli atti, onde
evitare possibili strumentalizzazioni.
8. A
fronte quindi di un interesse limitato alla curiosità, l’accesso agli atti è
limitato, nel senso che all’istante è consentita la lettura della querela
penale, presso gli uffici del Ministero pubblico (previo appuntamento
telefonico), ma non l’estrazione di copie della stessa.
9. L’istanza
è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese (contenute al minimo) sono
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.--
(ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
-
-
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
4.
PI 4
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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