60.2006.65
istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante.
16 marzo 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.65
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. indagato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.65
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/16.2.2006 presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale
(inc. MP __________) aperto dal Ministero pubblico a seguito di un incidente
mortale avvenuto il __________;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha poi trasmessa alla Pretura penale, che a sua volta l’ha trasmessa per
competenza a questa Camera in data 13/16.2.2006;
ritenuto che questa Camera, con scritto 17.2.2006, ha chiesto
all’istante di precisare i motivi a fondamento della richiesta di accesso agli
atti con riferimento all’art. 27 CPP;
preso atto dello scritto 22.2/1.3.2006 del patrocinatore
dell’istante, che precisava i motivi della richiesta;
richiamate le osservazioni 6.3.2006 del sostituto procuratore
pubblico PI 1, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamate le osservazioni 6/7.3.2006 del patrocinatore degli PI 2,
con le quali comunica di non opporsi alla richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un incidente mortale sopravvenuto il __________ alla stazione di __________,
il Ministero pubblico ticinese ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
conclusosi con una decisione di non luogo a procedere dell’8.2.2006 (NLP __________).
2. Come
esposto in entrata, le parti interpellate hanno dato o il proprio consenso o
hanno comunicato di non opporsi alla richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. STF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel
presente caso, come specificato nello scritto 22.2/1.3.2006 dell’istante, e non
contraddetto dal patrocinatore degli PI 2, tra le parti ci sono delle discussioni
circa delle pretese risarcitorie a seguito dei fatti del __________. In questo
contesto, per la parte istante (chiamata in causa), c’è quindi un legittimo
interesse giuridico a poter prendere visione degli atti penali, in modo da
poter determinarsi sulle pretese risarcitorie con piena cognizione di causa.
Fatti
5. L’istanza
è accolta. La consultazione degli atti potrà avvenire presso gli uffici del
Considerandi
Ministero pubblico a Lugano, previo contatto telefonico per determinare la
data.
6.
La
tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha generate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
-
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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