60.2006.71
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
8 maggio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.71
Data decisione, Autorità:
08.05.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.71
Lugano
8 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/24.2.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione di questa Camera nel
contesto di un procedimento penale;
richiamato lo scritto 9.3.2006 del sostituto procuratore pubblico
Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Con
esposto 9/12.8.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di PI
1, compagno dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ __________,
per titolo di lesioni semplici, aggressione ed infrazione alla legge federale
sugli stupefacenti in relazione ai fatti avvenuti il __________.
Con
decisione del 16.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere (NLP __________).
La
successiva istanza di promozione dell’accusa del 30.6/1.7.2005 è stata
parzialmente accolta da questa Camera in data 10.1.2006 (inc. CRP __________) e
l’incarto ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti e
pronunciarsi nuovamente.
Fatti
2.Con la
presente richiesta, l’assicurazione istante, in qualità di assicurazione
sociale LAINF, deve determinarsi sul risarcimento per perdita di guadagno a
seguito dei fatti oggetto del procedimento penale. Per questo motivo chiede
copia della decisione del 10.1.2006.
3.L’art. 27
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8
vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
Considerandi
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.
Nel
presente caso, l’assicurazione istante ha certamente un interesse giuridico
legittimo conformemente a quanto richiesto dall’art. 27 CPP. In concreto,
benché la decisione 10.1.2006 di questa Camera non ha posto fine al
procedimento ma è interlocutoria, in quanto ha rinviato l’incarto al Ministero
pubblico per completazione e successiva decisione, l’istanza può comunque
essere accolta, nella misura che la decisione richiesta potrebbe contenere
indicazioni utili alla determinazione del contenzioso assicurativo.
5.
L’istanza
è accolta. Copia della decisione del 10.1.2006 (inc. CRP __________) viene allegata
alla presente decisione inviata all’istante.
6.
Considerato
l’intervento della compagnia istante in qualità di assicurazione sociale, e con
riferimento all’art. 32 LPGA, si prescinde dalla tassa di giustizia e delle
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto
l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 1
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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