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Decisione

60.2006.71

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

8 maggio 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2.Con la

presente richiesta, l’assicurazione istante, in qualità di assicurazione

sociale LAINF, deve determinarsi sul risarcimento per perdita di guadagno a

seguito dei fatti oggetto del procedimento penale. Per questo motivo chiede

copia della decisione del 10.1.2006.

3.L’art. 27

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8

vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

Considerandi

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel

presente caso, l’assicurazione istante ha certamente un interesse giuridico

legittimo conformemente a quanto richiesto dall’art. 27 CPP. In concreto,

benché la decisione 10.1.2006 di questa Camera non ha posto fine al

procedimento ma è interlocutoria, in quanto ha rinviato l’incarto al Ministero

pubblico per completazione e successiva decisione, l’istanza può comunque

essere accolta, nella misura che la decisione richiesta potrebbe contenere

indicazioni utili alla determinazione del contenzioso assicurativo.

5.

L’istanza

è accolta. Copia della decisione del 10.1.2006 (inc. CRP __________) viene allegata

alla presente decisione inviata all’istante.

6.

Considerato

l’intervento della compagnia istante in qualità di assicurazione sociale, e con

riferimento all’art. 32 LPGA, si prescinde dalla tassa di giustizia e delle

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto

l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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