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Decisione

60.2006.8

istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte delle assise criminali quale istante.

16 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2006.8

Data decisione, Autorità:

16.03.2006, CRP

Titolo:

istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte delle assise criminali quale istante.

DECADENZA OPE LEGIS

ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA

art. 112 CPP-TI

Incarto n.

60.2006.8

Lugano

16 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9.1.2006 presentata dal

IS 1

chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF

19'984.70 prestata da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);

richiamate le osservazioni 11/12.1.2006 del procuratore pubblico Rosa

Item, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamato lo scritto 19/20.1.2006 del patrocinatore di __________,

che comunica di non avere particolari osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. __________, in relazione al procedimento penale contro di lui

aperto per violazione della LStup, ha depositato una cauzione di CHF 19'984.70.

Considerandi

2.

Benché

regolarmente citato __________ non ha fatto atto di comparsa al nuovo dibattimento

pubblico celebrato nei giorni dal 25.10.2005 al 27.10.2005 (a carico suo e

degli altri coaccusati), senza aver fatto pervenire tempestivamente alcuna

valida giustificazione. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi

confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP. Già al

precedente dibattimento, __________ era stato condannato in contumacia.

Con

sentenza 27.10.2005 la Corte delle assise criminali ha quindi riconosciuto __________

autore di violazione della LStup ed è stato condannato ad una pena di 16 mesi di

reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni.

3.

Con la presente istanza, il presidente della Corte

giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della

cauzione prestata da __________.

Già

si è detto a proposito delle osservazioni del procuratore pubblico e del

patrocinatore di __________.

4.

La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP)

e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata

non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La

dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento.

La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione,

davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente

per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 525, n. 2451-2454, in particolare n.

221).

Secondo

l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli

eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il

condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura

privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope

legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.

La

parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la

cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente

esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,

non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).

La

successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei

ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della

Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,

limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui

se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al

procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione

é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).

In

questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,

con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.

112.

cpv. 4 CPP).

Il

Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla

natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito

nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno

ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura

ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato

in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello

Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una

citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata

cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto

in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).

Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della

cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato

nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del

comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi

all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto

ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda

il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore

l'1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato

l'ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.

5.

__________

non si è presentato, né al primo dibattimento avanti la Corte delle assise criminali,

né al secondo dibattimento nei giorni dal 25.10.2005 al 27.10.2005.

In

queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si

giustifica di far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato, in

quanto __________, con il proprio comportamento, ha dimostrato la sua

intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al

ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della

pena. Nella fattispecie, la ripetuta ingiustificata assenza dal processo,

ritenuta tale dalla Corte, costituisce condizione e causa di decadenza della

cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del

Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 112 n. 3, p. 449). __________

doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente

al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento

rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr

2001.

no. 189 p. 1/49 in fine). Per questo motivo la sua assenza non è

sopperibile dalla presenza del suo legale.

6.

Di

conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello

Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 19'984.70.

Per

questi motivi,

richiamati

l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza

è accolta.

§ Di

conseguenza la cauzione di CHF 19'984.70, prestata da __________, __________, è

dichiarata decaduta a favore dello Stato.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

-

-

-

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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