60.2006.8
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte delle assise criminali quale istante.
16 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2006.8
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di decadenza della cauzione a favore dello Stato. presidente della Corte delle assise criminali quale istante.
DECADENZA OPE LEGIS
ISTANZA PER LA PRONUNCIA DELLA DECADENZA
art. 112 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.8
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9.1.2006 presentata dal
IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF
19'984.70 prestata da __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________);
richiamate le osservazioni 11/12.1.2006 del procuratore pubblico Rosa
Item, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
richiamato lo scritto 19/20.1.2006 del patrocinatore di __________,
che comunica di non avere particolari osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________, in relazione al procedimento penale contro di lui
aperto per violazione della LStup, ha depositato una cauzione di CHF 19'984.70.
Considerandi
2.
Benché
regolarmente citato __________ non ha fatto atto di comparsa al nuovo dibattimento
pubblico celebrato nei giorni dal 25.10.2005 al 27.10.2005 (a carico suo e
degli altri coaccusati), senza aver fatto pervenire tempestivamente alcuna
valida giustificazione. La Corte ha pertanto deciso di procedere nei suoi
confronti secondo le forme contumaciali ai sensi degli art. 308 ss. CPP. Già al
precedente dibattimento, __________ era stato condannato in contumacia.
Con
sentenza 27.10.2005 la Corte delle assise criminali ha quindi riconosciuto __________
autore di violazione della LStup ed è stato condannato ad una pena di 16 mesi di
reclusione ed all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni.
3.
Con la presente istanza, il presidente della Corte
giudicante chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della
cauzione prestata da __________.
Già
si è detto a proposito delle osservazioni del procuratore pubblico e del
patrocinatore di __________.
4.
La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP)
e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata
non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La
dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento.
La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione,
davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente
per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 525, n. 2451-2454, in particolare n.
221).
Secondo
l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli
eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il
condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura
privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi ope
legis quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La
parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la
cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente
esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione,
non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La
successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei
ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della
Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo,
limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta ex tunc, al momento in cui
se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al
procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione
é già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In
questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale,
con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art.
112.
cpv. 4 CPP).
Il
Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.) chiamato a determinarsi sulla
natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito
nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno
ripreso sostanzialmente il contenuto - aveva ritenuto che secondo la procedura
ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato
in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello
Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una
citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata
cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto
in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP).
Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della
cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato
nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del
comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi
all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto
ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda
il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore
l'1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato
l'ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.
5.
__________
non si è presentato, né al primo dibattimento avanti la Corte delle assise criminali,
né al secondo dibattimento nei giorni dal 25.10.2005 al 27.10.2005.
In
queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto esposte, si
giustifica di far decadere la cauzione da lui prestata a favore della Stato, in
quanto __________, con il proprio comportamento, ha dimostrato la sua
intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al
ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della
pena. Nella fattispecie, la ripetuta ingiustificata assenza dal processo,
ritenuta tale dalla Corte, costituisce condizione e causa di decadenza della
cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di Procedura Penale ticinese, Lugano 1997, ad art. 112 n. 3, p. 449). __________
doveva e, come riconosciuto dalla Corte, poteva essere personalmente presente
al dibattimento (art. 233 cpv. 1 CPP). La presenza dell’accusato al dibattimento
rientra di per sé negli scopi e fini stessi del procedimento penale (cfr. Pr
2001.
no. 189 p. 1/49 in fine). Per questo motivo la sua assenza non è
sopperibile dalla presenza del suo legale.
6.
Di
conseguenza l’istanza è accolta, con dichiarazione di decadenza a favore dello
Stato della cauzione fino a concorrenza di CHF 19'984.70.
Per
questi motivi,
richiamati
l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L'istanza
è accolta.
§ Di
conseguenza la cauzione di CHF 19'984.70, prestata da __________, __________, è
dichiarata decaduta a favore dello Stato.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
-
-
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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