60.2006.80
istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante.
16 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2006.80
Data decisione, Autorità:
16.03.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.80
Lugano
16 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/16.2.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti di un
procedimento penale (inc. MP __________) contro ignoti per lesioni gravi;
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico e da
questi correttamente inviata per competenza a questa Camera con scritto
accompagnatorio del 16.2.2006;
richiamate le osservazioni 9/10.3.2006 del procuratore pubblico Nicola
Respini, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accesso agli atti;
richiamato lo scritto 9/10.3.2006 del patrocinatore di PI 2, con il
quale comunica di non avere particolari osservazioni alla richiesta di accesso
agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto del 3.12.2001 di __________, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale contro ignoti per lesioni gravi (inc. MP __________)
in relazione ad un farmaco, __________, prescrittogli dal suo medico curante.
Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 30.1.2006
(NLP __________), contro il quale è stata presentata un’istanza di promozione
dell’accusa attualmente pendente presso questa Camera (inc. __________).
2. Con
l’istanza qui in esame, il DSS chiede di poter accedere agli atti del
procedimento, in relazione alla propria funzione di vigilanza sull’esercizio
delle professioni sanitarie, con riferimento in particolare all’art. 59 della
LSan. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla
osta, mentre il patrocinatore di PI 2 ha comunicato di non avere particolari
osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la
trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome
il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare
attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP
la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS
nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del
regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a
valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti
cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e
attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In
questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti
specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa
delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la
formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura
il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la
valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art.
68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."
5. Nel
presente caso, il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite
(art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, art.
59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un
operatore sanitario di provvedimenti, di modo che è necessario formalizzare la
richiesta con la procedura dell’art. 27 CPP, a tutela dei diritti
dell’operatore sanitario.
6. Nel
merito, l’istanza va accolta, in quanto rientra nel contesto delle competenze
del DSS e non ci sono, e neppure sono stati addotti, altri motivi che possano
escludere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo.
7. L’istanza
è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso questa Camera, previo contatto
telefonico per fissare la data.
8. Considerata
l’autorità istante ed i motivi a fondamento della richiesta, si prescinde dal carico
di una tassa di giustizia o di spese.
Per questi motivi,
visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
DSS è autorizzato ad ispezionare gli atti del procedimento penale inc. MP __________,
ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
-
-
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
3.
patr. da: PR 2
4.
PI 4
patr. da: PR 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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