60.2006.82
istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (contestazione di una diffida di entrata in un esercizio pubblico).
27 aprile 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2006.82
Data decisione, Autorità:
27.04.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (contestazione di una diffida di entrata in un esercizio pubblico).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.82
Lugano
27 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 3/6.3.2006 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della
decisione di non luogo a procedere 13.9.2005 relativa a PI 2, __________;
richiamate le osservazioni 17.3.2006 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli, che preavvisa favorevolmente la richiesta;
preso atto che né PI 2 né il suo rappresentante legale hanno
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico
di PI 2 a seguito di una denuncia/querela del 14/15.10.2004 per titolo di
lesioni gravi, lesioni semplici, vie di fatto e omissione di soccorso (inc. MP __________),
conclusosi con decreto di non luogo a procedere del 13.9.2005 (NLP __________).
2. Con
l’istanza qui in esame, l’Ufficio dei permessi chiede l’esame della decisione
di non luogo procedere in relazione ad una contestazione per una diffida di entrata
in un esercizio pubblico giusta l’art. 46 della Legge sugli esercizi pubblici
(LEP). Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha
preavvisato positivamente la richiesta, mentre l’interessato non ha presentato osservazioni.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. L’art.
46 LEP prevede la possibilità di vietare l’accesso ad un esercizio pubblico
alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano
ritenute indesiderabili per fondate ragioni. L’art. 90 cpv. 2 del Regolamento
del 3.12.1996 (REP) prevede che, su richiesta dell’interessato, il
provvedimento di divieto deve essere motivato per iscritto. A’ sensi dell’art. 46
cpv. 2 LEP, il Dipartimento dirime le eventuali contestazioni. In relazione a
questo provvedimento, qualificato di anacronistico (cfr. M. GARBANI, Commentario
alla LEP, Bellinzona 2005, p. 168), l’Ufficio istante deve provvedere a
dirimere eventuali contestazioni.
5. Nel
presente caso è dato un interesse giuridico legittimo ad esaminare il testo della
decisione di non luogo a procedere relativa a dei fatti avvenuti presso un
esercizio pubblico.
Fatti
6. L’istanza
è accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere (NLP __________) viene
Considerandi
allegata alla presente decisione.
7.
Si
giustifica prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, la LEP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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