60.2006.86
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.
1 settembre 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2006.86
Data decisione, Autorità:
01.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2006.86
Lugano
1 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.3.2006 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamato lo scritto 10/13.3.2006 del procuratore pubblico Mario
Branda, che – rinunciando a presentare osservazioni – si è rimesso al giudizio
di questa Camera;
ritenuto che con scritto 10.3.2006 il Tribunale penale cantonale ha comunicato
che il presidente della suddetta Corte, giudice Giovanna Roggero-Will, non
aveva osservazioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 3.10.2003 IS 1 è stato arrestato con le accuse di coazione sessuale, atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere,
esibizionismo e molestie sessuali, reati in parte tentati (AI 1.1), arresto
confermato il giorno seguente dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula
Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni
dell’istruzione (AI 3.2);
che
è stato scarcerato il 4.11.2003 (AI 6.5);
che
il 18.8.2004 il magistrato inquirente ha posto il qui istante in stato di
accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome
prevenuto colpevole di ripetuta coazione sessuale, in parte tentata, “(…)
per avere, tra il mese di marzo ed il mese di settembre 2003, a __________,
presso la locale residenza per anziani, ripetutamente in un numero imprecisato
di occasioni durante questo periodo, approfittando della propria posizione di
infermiere dell’istituto e, quindi, di persona accudente e, dall’altro, delle
diminuite risorse psico-fisiche dell’ospite __________ (__________) e della sua
situazione di dipendenza da terzi per il soddisfacimento dei propri bisogni,
sapendo o dovendo presumere del suo disaccordo, tirandole i capezzoli,
baciandola sui seni, sulla pancia e sul sedere, toccandola e tentando di
toccarla sulla vagina, ripetutamente costretto e tentato di costringere una persona
a subire un atto sessuale” (atto di accusa 18.8.2004, ACC __________);
che
con giudizio 16.9.2005 – non impugnato – la suddetta Corte ha assolto l’accusato
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
23'818.20, di cui CHF 8'218.20 per spese legali, CHF 12'600.--, oltre
interessi, per torto morale e CHF 3'000.--, oltre interessi, per ripetibili di
questa sede;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 6.10.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1
difensore d’ufficio del qui istante, ammesso il 15.12.2003 al beneficio del
gratuito patrocinio (AI 3.3/3.4);
che
– essendo stato prosciolto dall’accusa – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
IS 1 postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di
complessivi CHF 8'218.20 [di cui CHF 7'375.-- (29 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora)
di onorario, CHF 262.70 di spese e CHF 580.50 di IVA (doc. 4)];
che
la tariffa applicata ed il dispendio orario sono conformi ai principi
suesposti: l’onorario di CHF 7'375.-- appare pertanto corretto;
che
le spese sono riconosciute in CHF 246.95, ridotte a CHF 29.25 quelle
telefoniche [CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione
in re avv. B.C., inc. __________)];
che
l’IVA ammonta a CHF 579.25;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
8'201.20, somma sulla quale non chiede interessi di mora;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 12'600.--, oltre interessi,
per i 33 giorni di detenzione preventiva sofferta;
che
– come esposto – IS 1 è stato arrestato il 3.10.2003 (AI 1.1) ed è stato scarcerato
il 4.11.2003 (AI 6.5);
che
per i 33 giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene
assegnato l’importo base di CHF 6'600.-- (CHF 200.--/giorno), come richiesto;
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustifica un
aumento di questa somma;
che
l’istante domanda che al citato importo base siano aggiunti CHF 6'000.--, considerati
segnatamente “(…) il carattere particolarmente infamante delle accuse
rivoltegli, il fatto che gli atti imputati sarebbero stati commessi nell’ambito
della propria attività lavorativa, la possibilità di risalire facilmente
all’identità dell’accusato dagli articoli apparsi sui maggiori quotidiani del
cantone non tanto per le generalità dell’istante quanto per il particolare ambito
in cui i fatti erano, perlomeno a mente dell’accusa, avvenuti, (…)” (istanza
7/8.3.2006, p. 10);
che
l'accusa era oggettivamente grave – segnatamente con riferimento alla funzione di
infermiere svolta dall'istante – ed ha manifestamente arrecato pregiudizio alla
sua reputazione;
che
l’inchiesta ha infatti avuto risonanza nell’ambiente di lavoro del qui istante,
Fatti
i cui superiori e colleghi sono peraltro stati interrogati nel corso dell’istruttoria;
che
i giornali ticinesi hanno riferito la vicenda: essi, pur non menzionando le
generalità dell’accusato, hanno indicato la sua età, ciò che ha senz’altro
permesso ai suoi nuovi colleghi presso la casa per anziani __________, __________,
di identificare in IS 1 la persona deferita davanti alla Corte delle assise
correzionali di __________;
che
evidentemente – proprio per il tipo di ipotesi accusatoria – l’istruttoria non
ha potuto limitarsi “(…) a chiarire gli aspetti connessi con i fatti poi
portati in aula, ma ha voluto (recte: dovuto) evidenziare i rapporti con
tutti i colleghi e soprattutto le colleghe” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.),
colleghe che hanno sottolineato come il qui istante “(…) era solito fare
battute che potevano avere dei doppi sensi e, spesso e volentieri, si lasciava
andare a complimenti o a veri e propri corteggiamenti che potevano anche essere
ritenuti molesti” (cfr. decisione 16.9.2005 della Corte delle assise
correzionali di __________, p. 9 s., inc. __________);
che
il fatto che i rapporti con la famiglia, in particolare con la moglie, – a suo
dire peraltro già sufficientemente compromessi dalla natura del reato – non sarebbero
stati facilitati da quanto è emerso in sede di istruttoria (in particolare con
riferimento alla sua ammissione di avere avuto una relazione extraconiugale) deve
manifestamente essere attribuito al suo personale comportamento e non già al
procedimento penale in quanto tale;
che
sostiene che “(…) essendosi visto costretto a lavorare in alta __________ a
seguito del suo licenziamento cagionato dall’avvio del noto procedimento penale
(…) può ora vedere la famiglia, ancora domiciliata a __________ dove i figli __________
(__________), __________ (__________) e __________ (__________) frequentano le
scuole dell’obbligo, unicamente durante i fine settimana” (istanza 7/8.3.2006,
p. 9): i documenti prodotti dalla difesa al dibattimento indicano nondimeno che
IS 1 ha inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro, per cui – almeno
stando a questi atti – non sembra essere stato licenziato;
Considerandi
che
inoltre – contrariamente a quanto afferma in questa sede [“(…) si rileva
che, oltretutto, il carcere preventivo l’accusato l’ha trascorso presso le
carceri pretoriali di __________ notoriamente inadatte per periodi di
detenzione superiori a qualche giorno” (istanza 7/8.3.2006, p. 8)] – il qui
istante è stato trasferito al Penitenziario cantonale La Stampa (AI 6.1), come
peraltro dà atto anche la nota professionale del suo legale (che il 15.10.2003
espone “colloquio con sig. __________ in Penitenziario La Stampa”);
che
– tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF
6'600.-- la somma di CHF 3'000.--;
che
gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre interessi dal 4.11.2003
(ossia dalla data di scarcerazione, come postulato), importo che tiene conto
della contenuta sofferenza per l’istante (che non ha prodotto alcun certificato
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e della soddisfazione
personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era
ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 16.9.2005 della Corte delle
assise correzionali di __________ e da questo stesso giudizio;
che,
a titolo di ripetibili, chiede la somma di (almeno) CHF 3'000.--, oltre
interessi;
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione
dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento
del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
è pertanto riconosciuto un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese,
IVA ed interessi;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 18'301.20, di cui CHF 8'201.20 per spese di patrocinio, CHF 9'600.--,
oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 18'301.20, oltre
interessi al 5% dal 4.11.2003 su CHF 9'600.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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