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Decisione

60.2006.86

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio. torto morale.

1 settembre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i cui superiori e colleghi sono peraltro stati interrogati nel corso dell’istruttoria;

che

i giornali ticinesi hanno riferito la vicenda: essi, pur non menzionando le

generalità dell’accusato, hanno indicato la sua età, ciò che ha senz’altro

permesso ai suoi nuovi colleghi presso la casa per anziani __________, __________,

di identificare in IS 1 la persona deferita davanti alla Corte delle assise

correzionali di __________;

che

evidentemente – proprio per il tipo di ipotesi accusatoria – l’istruttoria non

ha potuto limitarsi “(…) a chiarire gli aspetti connessi con i fatti poi

portati in aula, ma ha voluto (recte: dovuto) evidenziare i rapporti con

tutti i colleghi e soprattutto le colleghe” (istanza 7/8.3.2006, p. 8 s.),

colleghe che hanno sottolineato come il qui istante “(…) era solito fare

battute che potevano avere dei doppi sensi e, spesso e volentieri, si lasciava

andare a complimenti o a veri e propri corteggiamenti che potevano anche essere

ritenuti molesti” (cfr. decisione 16.9.2005 della Corte delle assise

correzionali di __________, p. 9 s., inc. __________);

che

il fatto che i rapporti con la famiglia, in particolare con la moglie, – a suo

dire peraltro già sufficientemente compromessi dalla natura del reato – non sarebbero

stati facilitati da quanto è emerso in sede di istruttoria (in particolare con

riferimento alla sua ammissione di avere avuto una relazione extraconiugale) deve

manifestamente essere attribuito al suo personale comportamento e non già al

procedimento penale in quanto tale;

che

sostiene che “(…) essendosi visto costretto a lavorare in alta __________ a

seguito del suo licenziamento cagionato dall’avvio del noto procedimento penale

(…) può ora vedere la famiglia, ancora domiciliata a __________ dove i figli __________

(__________), __________ (__________) e __________ (__________) frequentano le

scuole dell’obbligo, unicamente durante i fine settimana” (istanza 7/8.3.2006,

p. 9): i documenti prodotti dalla difesa al dibattimento indicano nondimeno che

IS 1 ha inoltrato regolare disdetta del rapporto di lavoro, per cui – almeno

stando a questi atti – non sembra essere stato licenziato;

Considerandi

che

inoltre – contrariamente a quanto afferma in questa sede [“(…) si rileva

che, oltretutto, il carcere preventivo l’accusato l’ha trascorso presso le

carceri pretoriali di __________ notoriamente inadatte per periodi di

detenzione superiori a qualche giorno” (istanza 7/8.3.2006, p. 8)] – il qui

istante è stato trasferito al Penitenziario cantonale La Stampa (AI 6.1), come

peraltro dà atto anche la nota professionale del suo legale (che il 15.10.2003

espone “colloquio con sig. __________ in Penitenziario La Stampa”);

che

– tutto ciò considerato – si giustifica aggiungere all’importo base di CHF

6'600.-- la somma di CHF 3'000.--;

che

gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre interessi dal 4.11.2003

(ossia dalla data di scarcerazione, come postulato), importo che tiene conto

della contenuta sofferenza per l’istante (che non ha prodotto alcun certificato

attestante una specifica sofferenza fisica o psichica) e della soddisfazione

personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era

ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza 16.9.2005 della Corte delle

assise correzionali di __________ e da questo stesso giudizio;

che,

a titolo di ripetibili, chiede la somma di (almeno) CHF 3'000.--, oltre

interessi;

che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione

dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento

del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

è pertanto riconosciuto un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese,

IVA ed interessi;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 18'301.20, di cui CHF 8'201.20 per spese di patrocinio, CHF 9'600.--,

oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al giudizio 16.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 18'301.20, oltre

interessi al 5% dal 4.11.2003 su CHF 9'600.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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