60.2006.87
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. prescrizione.
13 marzo 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2006.87
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. prescrizione.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2006.87
Lugano
13 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul gravame 20.2/8.3.2006 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione della Pretura penale del 7.2.2006 di riunire il
procedimento penale a suo carico con quelli a carico di __________, __________,
e di __________, __________ (inc. __________);
premesso che il gravame non è stato indirizzato direttamente a
questa Camera, come previsto dall’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP, ma inviato alla
Pretura penale, peraltro nella forma di uno scritto datato 20.2.2006;
ritenuto che in data 7/8.3.2006, con le osservazioni presentate in
altro procedimento (connesso), la Pretura penale ha trasmesso per competenza a
questa Camera lo scritto 20.2.2006;
ritenuto che lo scritto 20.2.2006, essendo formulato da un
patrocinatore legale, non richiede la concessione di un lasso di tempo per
eventuale emendamento, per evitare la censura di eccesso di formalismo;
ritenuto che questa Camera reputa di poter evadere tale scritto
senza doverlo intimare alle parti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico, in relazione ad una medesima fattispecie, ha tra l’altro
aperto tre procedimenti penali a carico rispettivamente di __________ (inc. MP __________),
di __________ (inc. MP __________) e di RI 1 (inc. MP __________). I medesimi
sono poi sfociati in tre decreti d’accusa (rispettivamente __________). A seguito
di tempestive opposizioni, i procedimenti sono stati trasmessi per competenza
alla Pretura penale (inc. __________).
2. Con
decreto 7.2.2006 la Pretura penale ha deciso di riunire i tre procedimenti.
3. Contro
tale decisione insorge il qui ricorrente con scritto 20.2.2006 del proprio
patrocinatore. Nello stesso si oppone alla riunione dei procedimenti, anzitutto
sollevando argomenti di merito (stabilire se il ricorrente fosse o meno tenuto
ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni bancarie, e se egli
abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo), poi eccependo la prescrizione
dell’azione penale, concludendo ribadendo come la riunione dei procedimenti non
si giustifichi.
4. L’eccezione
di prescrizione non appare liquida e accertabile in questa sede.
Il
__________ del 7.12.2004 imputa al ricorrente una carente diligenza in operazioni
finanziarie in relazione a fatti temporalmente limitati al periodo fine 1997 a
luglio 2001.
L’imputazione
promossa è un delitto con una comminatoria di pena massima della detenzione
fino ad un anno: conseguentemente, in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 lit. c
CP (quale "lex mitior"), l’azione penale si prescrive in sette
anni.
Date
queste premesse, è pacifico che l’eccezione di prescrizione non è liquida e
pacifica, al punto di essere accertata in questa sede. Spetterà al giudice di
merito determinarsi sull’eccezione di prescrizione.
Fatti
5. Gli
altri argomenti sollevati nello scritto 20.2.2006 (a sapere se il ricorrente
fosse o meno tenuto ad accertare l’avente diritto economico di alcune relazioni
bancarie, e se egli abbia o meno adempiuto all’eventuale obbligo) sono
pertinenti il merito: in nessun modo sono riferiti alla decisione di riunione
dei procedimenti del 7.2.2006. Tali argomenti dovranno essere sollevati avanti
il giudice del merito.
6. Per
quanto esposto, ed in particolare per mancanza di argomenti specificatamente
riferiti alla riunione dei procedimenti, il gravame non appare fondato. Il
ricorso va pertanto respinto, con carico di tassa di giustizia e spese.
7. Con
altra decisione di questa Camera, la decisione di riunione dei procedimenti è stata
parzialmente annullata, per intervenuta prescrizione dell’azione penale a
carico di altro accusato (decisione inc. __________).
Per
questi motivi,
visti gli art. 35 ss., 284 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.
-- (trecento), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Intimazione:
-
-
-
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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